Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9848 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9848 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RIMINI
nei confronti di:
HARHAJI NIKOLA N. IL 01/06/1986
VIDIC VASO N. IL 04/02/1986
KRDZIC MARKO N. IL 12/05/1986
avverso la sentenza n. 1602/2008 TRIBUNALE di RIMINI, del
30/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Udito, per la part civile, l’Avv

Data Udienza: 16/01/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio per prescrizione.
Udito altresì per gli imputati l’avv. Roberto Porcaro, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

non doversi procedere per intervenuta remissione della querela nei confronti di
Nikola Harhaji, Vaso Vidic e Marko Krdzic, imputati del reato – commesso il
25/05/2005 – di cui agli artt. 110, 582, 61, primo comma, n. 2, cod. pen.,
perché, in concorso tra loro e al fine di commettere il reato di rissa per il quale si
procedeva separatamente, mediante aggressione fisica cagionavano a Daniele La
Volpe, Jonni Domenico Foschi e Gianluca Di Domenico lesioni personali giudicate
guaribili, rispettivamente, in 20, 25 e 3 giorni.
Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, denunciando erronea
applicazione degli artt. 152 e 582 cod. pen. e 340 e 529 cod. proc. pen.:
l’imputazione fa chiaramente riferimento alla circostanza aggravante di cui
all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., richiamata dall’art. 585 cod. pen.
attraverso il richiamo all’art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen., sicché – in
mancanza di esclusione, da parte del giudice, della sussistenza della circostanza
(esclusione che non vi è stata data l’assenza in motivazione di qualsiasi
riferimento a tale giudizio) – il Tribunale non poteva applicare l’art. 582, secondo
comma, cod. pen., unica ipotesi di lesioni volontarie procedibili a querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato in quanto, per le ragioni indicate dal pubblico ministero
ricorrente, il reato contestato agli imputati non è procedibile a querela.
Deve peraltro rilevarsi che, considerato il termine ordinario di prescrizione
(25/11/2012) e la sospensione del relativo corso per 112 giorni, il reato si è
estinto per prescrizione in data 17/11/2013.
Non risultano elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod.
proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputato. Al riguardo, occorre
osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza
di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,
2

Con sentenza deliberata il 30/05/2012, il Tribunale di Rimini ha dichiarato

soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di “constatazione”, ossia di percezione

ictu ocu/i,

che a quello di

“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, alla luce delle risultanze di cui alla

di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.), non può addivenirsi a tale
constatazione: pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 16/01/2014

sentenza impugnata (che ha espressamente escluso la sussistenza di una causa

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