Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9847 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9847 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto :
Abate Roberto, n. a Rossano il 03/07/1974;
Abate Antonio, n. a Rossano il 23710/1969;
Filareto Francesco, n. a Rossano il 13/11/1973

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in data 11/02/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F.Marínelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere
il reato estinto per prescrizione;
udite le conclusioni dell’Avv. G. Nicolini,quale sostituto del difensore di fiducia,
Avv. E. Zagarese, che si è riportato ai motivi;

RITENUTO IN FATTO

1. Abate Roberto, Abate Antonio e Filareto Francesco hanno proposto appello
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 05/12/2014 di condanna

Data Udienza: 17/11/2015

1A

alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 15 lett. c) della I.
n. 963 del 1965 in relazione alla pesca di prodotti ittici allo stato giovanile della
specie Sardina Phicardus (recte : Sardina Pilchardus).

2. Con un primo motivo lamentano essere stati condannati per un fatto non più
previsto dalla legge come reato attesa l’intervenuta abrogazione dell’art. 15 lett.

3.

Con un secondo motivo lamentano in ogni caso l’insufficienza della

motivazione che non ha considerato gli elementi di estraneità addotti dagli
imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va preliminarmente rilevato che l’appello deve essere convertito in ricorso per
cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza
impugnata;
occorre infatti al riguardo ricordare l’insegnamento delle Sezioni
A
unite th con la sentenza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221,
hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento
giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame
diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve
limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell’art. 568 c.p.p.,
comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché
l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre
l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non
necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice
competente. Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed
insieme sufficiente perché il giudice possa compiere la operazione di
qualificazione è la esistenza giuridica di un atto – cioè di una manifestazione di
volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto
giuridico di un determinato tipo – e non anche la sua validità; ciò che conta è
la volontà oggettiva dell’impugnante – quella cioè di sottoporre a
/
sindacato la decisione impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo
inoltre

all’errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o
anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello
prescritto.

5. Ciò posto, il primo motivo è infondato.
2

c) ad opera del d.lgs. n. 4 del 2012.

E’ anzitutto esatto che il reato di cui all’art. 15 della I. 14/07/1965, n. 963,
contestato agli imputati, sia stato abrogato a decorrere dal 02/02/2012 per
effetto della previsione dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. 09/01/2012, n. 4.
Ciò non ha tuttavia comportato che il fatto di avere effettuato la pesca di
esemplari allo stato giovanile della specie Sardina Pilchardus non sia più previsto
dalla legge come reato. Infatti, lo stesso d. Igs. n. 4 del 2012, appena citato, ha

comma 1, lett. a), di detenere esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla
taglia minima in violazione della normativa in vigore, in tal modo ponendosi la
nuova fattispecie, di eguale contenuto rispetto a quella dell’art. 15 lett. c) cit., in
linea di continuità rispetto alla previgente con conseguente applicazione non già
del comma 2 dell’art. 2 c.p., bensì del comma 4 (essendo nella specie più
favorevole, attesa la pena inferiore, la previgente disposizione).
Infatti, benché nella nuova disposizione non compaia più in maniera espressa,
rispetto alla previgente, la condotta di “pescare”, specificamente contestata agli
imputati, deve ritenersi che le condotte di “detenere, sbarcare e trasbordare”,
espressamente considerate in essa, siano necessariamente comprensive anche di
quella di pescare : da un lato è lo stesso art.7 ad esordire precisando che le
condotte ivi elencate sono sanzionate al fine, tra l’altro, di “prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata”
e, dall’altro, non può non considerarsi che all’atto della pesca si realizza
simultaneamente la detenzione stessa; sicché, in definitiva, la menzione della
condotta di detenzione, tanto più in quanto seguita da quelle di sbarco e di
trasbordo, è stata dal legislatore ritenuta necessariamente comprensiva di quella
della pesca.

6. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, posto che con esso ci si
limita, in via del tutto astratta, a lamentare la insufficienza di motivazione della
sentenza impugnata senza alcun confronto con la parte motivazionale del
provvedimento che ha posto in rilievo come il giorno 19/02/2008 gli imputati
siano stati sorpresi durante un servizio di pattugliamento mentre pescavano con
una rete a strascico gli esemplari ittici suddetti.

7. Il ricorso dovrebbe dunque essere rigettato.
Sennonché, nel frattempo, appare essere maturato il termine prescrizionale del
reato. Assunto come dies a quo quello del 19/02/2008, e tenuto conto della
complessiva sospensione per anni due, mesi sette e giorni sei (derivati dai rinvii
delle udienze dal 25/03/11 al 25/05/11, dal 18/11/11 al 21/09/12, dal 21/09/12
3

previsto, tra le condotte penalmente sanzionate, quella, contemplata all’art. 7,

al 10/05/13, dal 21/10/13 al 29/12/13, dal 20/12/13 al 24/01/14, dal 24/01/14
al 31/03/14, dal 31/03/14 al 04/04/14, dal 04/04/14 al 23/06/14 e dal
03/10/14 al 05/12/14, il termine quinquennale è infatti decorso in data
25/09/2015.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

Il Presidente

P.Q.M.

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