Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9846 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9846 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto :
Facchi Giovanni Paolo, n. a Milano il 09/12/1964;
Davanzo Andrea, n. a Milano il 17/05/1966;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano in data 28/11/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso di Davanzo e per
l’inammissibilità del ricorso di Facchi;

RITENUTO IN FATTO

1. Facchi Giovanni Paolo e Davanzo Andrea hanno proposto ricorso avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza
del G.i.p. del Tribunale di Milano di condanna rispettivamente per i reati di illecito
acquisto, per la successiva vendita, di sostanze dopanti ex art. 9, comma 7, della
I. n. 376 del 2000 (capo a) e ricettazione ex art. 648 cpv. c.p. (capo c) in

Data Udienza: 17/11/2015

relazione all’acquisto di medicinali ad effetto dopante di illecita provenienza (ad
esclusione del Testoviron 250 e dell’Andriol), ha ridotto, per Facchi, la pena ad
anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa.

2. Con un primo motivo Facchi lamenta che la sentenza impugnata si è basata,
per giungere ad affermare la responsabilità quanto in particolare all’elemento

contrastanti. In particolare deduce che egli si è trovato ad acquistare e a
vendere agli amici sostanze dopanti che, essendo ordinariamente esposte nelle
palestre da lui frequentate in vere e proprie liste con quantità e prezzi, pensava
fossero lecite potendo essere da chiunque comprate e smerciate. Ciò tanto più a
fronte della confusione creatasi anche a livello legislativo sulla classificazione
/
delle sostanze dopanti (e su cui il G.u.p. ha significativamente argomentato per
ben venti pagine). Aggiunge di avere acquistato per sé ed un amico sempre e
solo da Pendesini Fabrizio per una decina di volte in quattro mesi.

2.1. Con un secondo motivo lamenta violazione dell’art. 133 c.p. posto che la
Corte si è limitata ad irrogare la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione
senza minimamente tenere conto dei parametri previsti dalla norma e in
particolare dello stato di incensuratezza dell’imputato.

Davanzo lamenta con un primo motivo la mancanza, contraddittorietà e
i
t
manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova. L’assunto per
3.

cui nella “Teresa” del cui pagamento si parla nelle telefonate ritenute rilevanti
dovrebbe individuarsi il Testosterone è infondato atteso anche che l’imputato
Romano ha reso dichiarazioni del tutto ondivaghé mentre nessun Testosterone
risulta sequestrato all’imputato ma solo due confezioni di Gonasi HP 2000,
ovvero uno stimolatore androgeno lecito; anche il Testoviron 250 sequestrato
altro non è che soluzione iniettabile a rilascio prolungato; del resto, le confezioni
sequestrate, conformi alla normale veste di commercializzazione, sono tutte
provenienti da circuito di farmacie (le prime due addirittura con scontrino
presentato dall’imputato e la terza non di provenienza illecita). A ciò deve
aggiungersi il fatto che il sequestro è intervenuto a distanza di circa quattro mesi
dalle intercettazioni telefoniche.

3.1. Con un secondo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 81 c.p. :
anche a volersi ipotizzare una prima cessione (quella della conversazione n.

2

soggettivo, su circostanze precipuamente presuntive che appaiono fra di loro

1925) non vi è comunque prova di una pluralità di condotte in particolare con
riguardo alla cessione della non meglio identificata “Michelle”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo del ricorso di Facchi Giovanni Paolo è infondato.

liberamente commerciabili, anche al di là della inescusabilità della

ignorantia

legis, specie a fronte della conosciuta natura anabolizzante dei prodotti, è stato
logicamente confutato dalla sentenza impugnata valorizzando la circostanza,
altrimenti non spiegabile, del linguaggio criptico utilizzato da Facchi con
regolarità durante le conversazioni intercettate aventi ad oggetto proprio la
commercializzazione delle sostanze stesse : dalla sentenza di primo grado,
richiamata sul punto da quella impugnata (v. in particolare pagg. 36 e ss.)
emerge infatti che nella maggior parte delle conversazioni la merce è stata
indicata con nomi di fantasia (tra cui Barbara, Daniele, Vittoria e Vincenzo,
Tonino, Tommaso, Teresa, un uomo che trema, un ballerino di Break-dance, un
ballerino da mettere a destra, tre ufficiali, un deficiente, ecc.) evidentemente
volti a celare i reali nomi delle sostanze (Boldenone, Decadurabolin, Winstrol,
Testosterone, Trembolone, Prirnobolan ecc.). E’ per questo, dunque, che già la
sentenza di primo grado aveva potuto precisare che “il ricorso all’allusione e al
linguaggio forzatamente criptico…ha…ulteriormente circostanziato la
consapevolezza reciproca di trattare argomenti e merce tali da non poter essere
neanche fatti oggetto di conversazioni telefoniche” (v. pag.41).

5. Anche il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale, in accoglimento del
gravame sul punto, ha già provveduto a valorizzare adeguatamente ai fini della
riduzione, sino ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa,
della pena irrogata in primo grado, lo stato d’incensuratezza, il favorevole
comportamento processuale e l’effettivo ruolo rivestito nella filiera di smercio
così muovendo da una pena base di anni tre di reclusione ed euro 9.000 di
multa, a fronte di una forbice edittale ricompresa tra due e sei anni di reclusione
e tra 5.164 e 77.468 euro di pena detentiva; di qui, dunque, attesa anche la
prossimità della pena irrogata rispetto al minimo edittale, la insindacabilità del
trattamento concretamente adottato (cfr. tra le altre Sez.4, n. 21294 del
20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

3

L’assunto secondo cui l’imputato avrebbe ritenuto di acquistare sostanze

6. Il primo motivo del ricorso di Davanzo Andrea è infondato: anche in tal caso
la sentenza del G.u.p., richiamata da quella impugnata, ha richiamato gli esiti
delle intercettazioni telefoniche aventi ad oggetto le conversazioni intervenute
tra Davanzo in veste di acquirente e Romano in veste di cedente (v. pag. 7891); al di là delle dichiarazioni rese da Romano, che in ultimo ha comunque
precisato di aver ricevuto da Davanzo la commissione avente ad oggetto

dell’avvenuta cessione all’imputato di Testosterone, indicato cripticamente, come
dichiarato dallo stesso Romano, con il nome di “Teresa”, in conseguenza della
logica interpretazione in particolare della telefonata n. 1925 avvenuta il
22/11/2008 alle ore 15.21 laddove si evince chiaramente la cessione di tale
prodotto essere effettivamente avvenuta (“Davanzo : eh. .come no..certo..l’altra
cosa l’avevi data la settimana scorsa”); e del resto la stessa sentenza ha posto in
rilievo come “Teresa” fosse tra i prodotti venduti a Romano da Facchi (v. pag.79
e ss.) e come proprio testosterone sia stato rinvenuto in sede di sequestro (v.
pag.91).

7.

Infine, il secondo motivo, del tutto generico laddove assume come non

avvenuta la cessione della sostanza non meglio identificata “Michelle”, è per il
resto infondato : l’imputato è stato assolto dal reato di ricettazione unicamente
con riferimento alle sostanze Testoviron 250 e Andriol, giustificandosi quindi la
individuazione di più condotte di ricettazione per effetto della ricezione da parte
di Romano del testosterone indicato con il nome di Teresa di cui alle
conversazioni

telefoniche e del

rinvenimento dell’ulteriore

materiale

testosteronico dopante (segnatamente due confezioni già utilizzate di Gonasi HP
2000) evidentemente oggetto di precedente acquisto.

8. In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

Il Cons lier estensore

sostanze dopanti, la sentenza ha infatti tratto in via logica la conferma

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