Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9845 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9845 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la corte di appello di Bologna
nei confronti di
Wajdi Hella, nato in Tunisia il 18-4-1997
avverso la sentenza del 14-10-2014 del tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla attenuante di cui
all’articolo 62 n. 4) codice penale;
Udito per il ricorrente l’avvocato Luca Pagliaro, in sostituzione dell’avvocato
Debora Zagami, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

e

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre per
cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale
di Bologna, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 73, comma 5,
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ha dichiarato, a seguito di giudizio abbreviato,
Nella Wajdi responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti di cui
agli articoli 62 n. 4 e 62-bis codice penale, lo ha condannato, con la diminuente

reato previsto dall’articolo 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 per aver
illecitamente detenuto senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, anche al fine di
farne cessione a terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina
complessivamente pari a grammi 1,24 netti suddivisi in 5 involucri, detenuti nei
pressi di via Manzoni, luogo di spaccio anche ai danni di minorenni. in Bologna
del 13 ottobre 2014.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente solleva un unico
motivo di gravame con il quale lamenta l’erronea applicazione della legge penale
con riferimento alla concessione della circostanza attenuante del danno di
speciale tenuità (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale
con riferimento all’articolo 62 numero 4, codice penale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità, con un’unica eccezione, è ferma nel
ritenere che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. non è applicabile ai reati di
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 36408 del 26/06/2013,
Lassad, Rv. 255958), sul rilievo che porterebbe ad una ingiustificata duplicazione
di benefici sanzionatori, in quanto i presupposti dell’applicazione dell’attenuante
di cui all’art. 62 c.p., n. 4 nei delitti comunque determinati da motivi di lucro
sono due e debbono concorrere: l’avere agito per conseguire, o l’avere
comunque conseguito, un lucro di speciale tenuità e l’essere poi l’evento,
dannoso o pericoloso, di speciale tenuità.
Tale attenuante può, pertanto, essere concessa solo in una situazione
caratterizzata dalla “minima offensività” del fatto, sotto il profilo del profitto
derivatone per l’agente e del danno dal medesimo provocato, situazione
all’evidenza coincidente con i presupposti fattuali che condizionano l’applicabilità

2

del rito, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il

dell’attenuante del fatto di “lieve entità”, di cui all’art. 73, comma 5, d.pr. n. 309
del 1990, concesso infatti al ricorrente.

3. La sentenza impugnata va tuttavia annullata senza rinvio limitatamente
all’avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 n. 4
codice penale, potendo la Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 620, comma
1, lett. I), codice di procedura penale, adottare i necessari provvedimenti
attraverso l’eliminazione della concessa attenuante e della relativa diminuzione

rideterminazione finale della pena in mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di
multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’avvenuto
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod. pen.,
attenuante che elimina, e ridetermina la pena in mesi sei di reclusione ed euro
1.500,00 di multa.
Così deciso il 17/11/2015

di pena operata attraverso la sua concessione, con conseguente

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