Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9844 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9844 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barbato Guido Ibas, nato a Milano il 12-07-1980
avverso la sentenza del 25-06-2014 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l’avvocato Corrado Limentani che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Guido Ibas Barbato ricorre per cassazione impugnando la sentenza
indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato
quella emessa dal tribunale di Milano che aveva condannato il ricorrente alla
pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa,
concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, per il reato
previsto dagli articoli 110 codice penale e 73, comma 1, 1-bis e 6, 80, comma 1,

ottobre 1990, n. 309, perché, in concorso con Andrea Cacciatori e Jerome
Simeone (separatamente giudicati) nonché in concorso con Ross Ken Wightman
(con funzioni di corriere), Manuel Serra e Stefania Bartolo (già giudicati con
giudizio immediato) senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importavano nel
territorio nazionale a evidente fine di spaccio sostanza stupefacente semiliquida
del tipo cocaina per un peso complessivo di kg 3,460 con principio attivo pari al
30,1% (723,1 g) e 38 bollini intrisi di sostanza stupefacente del tipo LSD con
principio attivo equivalente allo 0,1% (0, 6300 mg). Con l’aggravante
dell’ingente quantità. In Milano in epoca anteriore e prossima all’il agosto 2008 \P —%
e per il Barbato con la recidiva specifica infraquinquennale.

2.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente, tramite il

difensore, solleva i tre seguenti motivi di gravame, enunciati ai sensi dell’articolo
173 delle disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la
motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale
nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine
all’interpretazione delle captazioni telefoniche e all’individuazione dell’elemento
soggettivo in capo all’imputato (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice
di procedura penale).
2.2. Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova in relazione
alle dichiarazioni rese dal coimputato Ross Ken Wightman in data 12 agosto
2008, 13 agosto 2008 e 30 ottobre 2008 (articolo 606, comma 1, lettera e),
codice di procedura penale).
2.3. Con il terzo motivo denuncia l’erronea applicazione della legge penale in
relazione all’articolo 114 codice penale per la mancata concessione
dell’attenuante prevista da tale disposizione con conseguente e necessaria
rideterminazione della pena (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di
procedura penale).

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lettera b), in relazione all’articolo 112 n. 2 codice penale, e comma 2 d.p.r. 9

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. I primi due motivi, essendo tra loro connessi in considerazione del vizio
comune che li affligge, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché presentati nei

Premette il Collegio che, tema di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti
intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in
relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di
legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Ciò posto, la Corte d’appello ha evidenziato come l’unico ed effettivo motivo
che giustificò nei mesi di luglio-agosto 2008 la frequentazione del ricorrente con i
correi fu l’importazione, per il successivo commercio, dello stupefacente del tipo
cocaina.
La Corte territoriale ha poi affermato che, nel caso di specie, non si verte in
una fattispecie di cosiddetta “droga parlata”, essendo stati arrestati il corriere
(Ross Ken Wightman), assoldato dai complici e trovato nel possesso di una
notevole quantità di droga, e due dei correi (Bartolo e Serra), primi consegnatari
della cocaina, nell’atto di ricevere materialmente lo stupefacente.
Le varie conversazioni intercettate hanno reso evidente un linguaggio senza
dubbio criptico con riferimento all’oggetto dei traffici e – siccome nessuna
spiegazione alternativa, credibile e riscontrata è stata fornita da alcuno dei
soggetti coinvolti nel delitto – il dato probatorio è stato ritenuto correttamente
significativo. Il linguaggio captato è stato poi considerato altamente e
significativamente indiziante quando i complici, e nello specifico anche il Barbato,
si sono spesi alla ricerca spasmodica del “corriere inglese” e dei due accoliti,
Bartolo e Serra, sospettati di essere fuggiti con la droga.
Secondo la Corte distrettuale, le indagini hanno inoltre trovato pieno e
inconfutabile riscontro: 1) nelle intercettazioni effettuate; 2) nell’arresto degli
indagati; 3) nel sequestro della droga; 4) nelle dichiarazioni rese da Ross Ken
Wightman.
Nello specifico, quanto al Barbato, non è contestato il fatto che egli abbia
presentato “l’inglese” (Ross Ken Wightman) ai complici. Nel verbale del 3 ottobre
2008 innanzi al pubblico ministero il complice inglese (il Wightman) ha riferito:
“… Guido ha organizzato con Manuel l’incontro con Alessandro, che mi ha fatto la

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casi non consentiti.

proposta del viaggio. Manuel era necessario perché parlava inglese e faceva da
interprete; ma certamente era consapevole dello scopo del viaggio”. Da ciò la
Corte territoriale ha correttamente desunto che il correo, nel fornire quelle
informazioni, ha reso noto con precisione che Manuel (Serra) e Alessandro (cioè
gli amici del Barbato) erano perfettamente consapevoli della importazione di
stupefacenti; e che il preciso contatto con loro era stato organizzato dal
ricorrente.
Ne consegue che dalle dichiarazioni del coimputato è stato correttamente

positiva esclusione del Barbato dall’organizzazione della vicenda. Oltre alle
intercettazioni (di notevole significato probatorio), la Corte del merito ha poi
valorizzato ulteriori indizi a carico dell’imputato, con la sottolineatura che detti
indizi, contrariamente alle prospettazioni del ricorrente che mira a parcellizzarli,
vanno letti unitariamente e non frantumati in una disamina che tolga loro il
significato organico che la vicenda attribuisce.
Siffatti indizi sono stati ravvisati nel fatto che: a) i complici, e nello specifico
“il capo” della banda, identificato in Andrea Cacciatori, hanno ripetutamente
indicato il Barbato come “il garante” del corriere della droga (nella conversazione
del 12 agosto 2008 Simeone parlando con Cacciatori e Roncalli dice: “guarda che
Guido è stata sempre disponibile”; desumendosi da ciò la costante disponibilità
del ricorrente nel fornire ausilio ai complici per il raggiungimento dei loro scopi);
b) di fronte alla scomparsa dell’inglese, insieme ai due complici andati a ritirare
la droga (Bartolo e Serra), i membri della banda (soprattutto Simeone) hanno
chiamato ripetutamente il Barbato, ritenendolo responsabile della vicenda (fatto
che sarebbe assolutamente inconcepibile se il ricorrente avesse semplicemente
presentato “l’inglese” per ragioni diverse dal traffico della droga. Peraltro, al
cospetto di ripetuti richiami, il Barbato, che si trovava per lavoro in Romania, è
rientrato precipitosamente in Italia, a dimostrazione del suo pesante
coinvolgimento nella vicenda; c) appena tornato, egli si mette a cercare
affannosamente l’inglese e i due complici; d) da quando sono iniziate le indagini,
il ricorrente è apparso in costante contatto con gli altri correi, e addirittura con il
Cacciatori, che non era certo un suo amico ed aveva contatti con lui
esclusivamente per motivi di droga, ricevendoli addirittura a casa propria. Dagli
incontri (del 22 e del 30 agosto) è emerso che il Barbato era stato ritenuto
responsabile di aver presentato al gruppo un corriere ritenuto infame (per essere
scappato con la droga); e) una ulteriore certificazione del coinvolgimento del
ricorrente nella vicenda, è stata desunta dalla riunione a casa sua, nella quale i
complici e gli organizzatori dell’importazione illegale di stupefacenti gli hanno
addebitato la perdita del carico e la relativa perdita economica, tant’è che, per
tale motivo, gli hanno anche intimato il rimborso della somma investita
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tratto il convincimento che non fosse possibile desumere in alcun modo una

nell’accaparramento della cocaina; f) Pk a fronte di simili richieste, non è mai
risultato che il ricorrente avesse obiettato di aver presentato loro “l’inglese”
esclusivamente per ragioni lavoro o che avesse prospettato di denunciarli,
affannandosi invece nel chiedere ad un amico ed alla nonna un prestito di 5.500
euro per tacitare le richieste dei compagni malavitosi (da qui il corretto
convincimento da parte dei giudici del merito circa la prova della piena
consapevolezza del Barbato in tutta la vicenda), con la conseguenza che il suo
comportamento non aveva altra spiegazione se non quella della sua implicazione

denunciare i fatti; g) significativa di ciò è risultata la telefonata all’ex fidanzata: il
ricorrente non le disse di essere stato ingiustamente incolpato di qualcosa che
non aveva commesso e, alla domanda del perché si andasse sempre a cacciare
quei casini, rispose: “sono fatto così, lo sai”.
Da ciò deriva che la Corte distrettuale ha logicamente ed adeguatamente
motivato in punto di rilevanza e decisività degli elementi di prova a carico,
evidenziandone la consistenza ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Al contrario, il ricorrente, come è reso esplicito dai motivi di ricorso qui
scrutinati, delinea una diversa interpretazione delle prove, pronosticando una
ricostruzione della vicenda differente da quella descritta dalla sentenza
impugnata e, quindi, chiede una sostanziale revisione del giudizio di merito che,
in presenza di una motivazione, come nella specie congrua, e priva di vizi di
manifesta illogicità, è incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha
fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non
può, quindi, estendersi all’esame e alla valutazione degli elementi di fatto
acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al
quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione per la ricerca di
una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Ne consegue che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice
di legittimità essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione
impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di
cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento,
esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del
30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

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t:,c

nel traffico: cosa che escludeva la possibilità di ribellarsi e la possibilità di

Ne consegue che, da un lato, i giudici del merito hanno ampiamente dato
atto del conseguimento, nella specie, del dolo di concorso in capo al ricorrente e,
dall’altro, non hanno affatto travisato la prova desunta dalla dichiarazione di
Ross Ken Wightman, che hanno invece correttamente ed opportunamente
inquadrato nel complesso della acquisizioni processuali motivatamente ritenute
indicative del pieno coinvolgimento del ricorrente nel traffico della droga.

3. Il terzo motivo è infondato.

importanza è configurabile quando l’apporto del concorrente non abbia avuto
soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri
concorrenti, ma abbia assunto un’importanza obiettivamente minima e marginale
ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile
nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di
Domenico, Rv. 256035) sicché deve escludersi l’applicabilità dell’attenuante
quando, come nella specie, l’opera prestata, insistendo in maniera apprezzabile
sul grado di efficacia causale, abbia assunto una certa rilevanza, sia materiale
che psicologica, nella fase preparativa del delitto.
La Corte distrettuale, nel negare la configurabilità dell’attenuante ex art.
114 cod. pen., ha correttamente affermato che, nel caso in esame, il
coinvolgimento del ricorrente nell’organizzazione criminale, dedita al traffico
internazionale di sostanze stupefacenti con ricerca e reperimento di uno dei
corrieri indispensabili per l’importazione della droga, la collaborazione prestata
nelle ricerche, il conferimento di una somma non modica di denaro escludono
che il contributo prestato nell’impresa criminosa possa essere considerato di
minima importanza.
Il ricorrente obietta che il giudice, ai fini della relativa valutazione in ordine
alla stima e alla consistenza del contributo (se esso cioè sia stato o meno di
minima importanza), non può applicare un criterio condizionalistico assoluto e
ritenere l’attenuante solo se il fatto-reato, senza l’opera marginale del
compartecipe, si sarebbe verificato ugualmente, pur se con diverse modalità, ma
deve comparare i contributi dei vari concorrenti, svolgendo una valutazione
intersoggettiva delle condotte di ciascuno (Sez. 4, n. 1218 del 09/10/2008, dep.
2009, Di Maggio, Rv. 242388) ed assume che a tale comparazione e verifica la
Corte d’appello si sarebbe sottratta.
Osserva il Collegio che la ragione della diminuzione della pena, nell’ipotesi in
cui l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia
avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, risiede
nella minore capacità a delinquere dimostrata dal singolo concorrente, trovando
la diminuzione della pena giustificazione in una ridotta pericolosità del correo e
6

Va premesso che la circostanza attenuante del contributo di minima

ciò presuppone indubbiamente una valutazione dell’efficienza dell’apporto
causale arrecato da ciascun singolo concorrente (Sez. 3, n. 26340 del
25/03/2014, Di Maggio, non mass. sul punto).
Ne consegue, da un lato, che l’attenuante della partecipazione di minima
importanza al reato comporta un esame dell’apporto causale delle condotte
concorrenti e, dall’altro, che siffatto esame richiede una valutazione, anche
implicita, delle condotte concorsuali l ma non una vera e propria comparazione tra
di esse, come se si dovesse stabilire, per delibare la concessione o meno

contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa.
Perciò, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima
partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia
causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri,
in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione
di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve
rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter
criminoso. Ne deriva che, ai fini dell’applicabilità dell’attenuante in questione,
non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari
soggetti concorrenti, ma occorre accertare – attraverso una valutazione della
tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti
soggettive, oggettive e ambientali – il grado di efficienza causale, sia materiale,
sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell’evento,
configurandosi la minima partecipazione, di cui all’art. 114 cod. pen., solo
quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa
criminosa in maniera del tutto marginale e non indispensabile (Sez. 5, n. 21082
del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201).
Posto che tale esame, risolvendosi in un accertamento di fatto, si sottrae al
sindacato di legittimità se, come nella specie, logicamente e congruamente
motivato, va chiarito che a siffatto compito non si è sottratta la Corte territoriale,
che ha sottolineato, in uno alle condotte concorrenti dei correi richiamate in
molteplici passaggi argomentativi della sentenza impugnata, l’essenzialità del
contributo prestato dal ricorrente nell’economia dell’impresa criminosa,
escludendone perciò la marginalità, avendo il Barbato consentito al gruppo
criminale di ingaggiare il corriere per l’importazione della droga, con la
conseguenza che, essendo stato il contributo addirittura indispensabile per la
concreta realizzazione dell’impresa criminosa, la doglianza deve ritenersi del
tutto infondata.
Segue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

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dell’attenuante in parola, quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 17/11/2015

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