Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9843 del 17/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9843 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sansò Vincenzo, nato a Napoli il 28-05-1993
avverso la sentenza del 19-12-2013 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento
sanzionatorio. Rigetto nel resto;
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo Sansò ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella emessa dal
competente tribunale, previa concessione delle attenuanti generiche, ha
rideterminato la pena nella misura di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro
16.000 di multa per il reato previsto dall’articolo 73, comma 1 e 1 bis, d.p.r. 9
ottobre 1990, n. 309, perché illegalmente deteneva, al fine di cessione in vendita

buste di plastica, sostanza dal peso netto di 7523,8 grammi con un contenuto
medio di principio attivo del 10,9% pari a grammi 820, 1 Delta 9 THC 32.803,7
dosi medie singole. In Napoli il 28 novembre 2012.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente solleva un unico
motivo di gravame, con il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale
o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della
legge penale con riferimento alla declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’articolo 73, commi 1 e 4, d.p.r n. 309 del 1990 così come modificati
dall’articolo 4-bis decreto legge n. 272 del 2005 convertito in legge n. 49 del
2006 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale).
Assume che, a seguito della sentenza numero 32 del 2014 della Corte
costituzionale, è stato radicalmente modificato il trattamento sanzionatorio
previsto dalla legge, riportando il quadro edittale alla previgente formulazione
della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 73, comma 4, legge n. 309 del
1990, rispetto alle modifiche ex lege 49 del 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La disciplina penale sulle sostanze stupefacenti ha subìto, a causa di
interventi sia normativi che della Corte costituzionale, diversi rimaneggiamenti.
Per quanto qui interessa, rileva solo l’intervento demolitorio della Corte
costituzionale che, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato “l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le
prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione
dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
2

a terzi non identificati, sostanza stupefacente del tipo hashish contenuta in 8

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2006, n. 49”.
A tale proposito, la Corte ha anche chiarito che, dichiarata l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate, riprende applicazione l’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alla declaratoria di incostituzionalità.
Ne consegue che, la “disapplicazione”, nei processi in corso delle norme

Consulta, opera ex tunc sulla base di una sorta di retroattività degli effetti della
pronuncia d’incostituzionalità, come se le norme annullate non fossero mai
venute alla luce e dunque ripristinando, in tale ambito, la previgente disciplina,
con la relativa reintroduzione di differenti titoli di reato quanto alle fattispecie
riguardanti le droghe pesanti, da un lato, e quelle leggere, dall’altro, con
conseguente diversificazione del trattamento sanzionatorio, in precedenza
omologo, e producendosi tale effetto, a norma degli artt. 136 Cost. e 30,
comma terzo, I. 11 marzo 1953, n. 87, “dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione”, nella specie avvenuta il 5 marzo 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 11,

la Serie Speciale).
Da ciò è derivato ,quindi un regime sanzionatorio meno gravoso per le
/
cosiddette “droghe leggere” (la previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto
della sentenza della Corte costituzionale, stabilisce per le sostanze stupefacenti
di cui alle tabelle II e IV dell’art. 14 la pena della reclusione da due a sei anni,
oltre la multa da 5.146 a 77.468 euro a differenza del regime oggetto
dell’intervento demolitorio della Corte costituzionale che prevedeva la pena
detentiva da sei a vent’anni, oltre la pena pecuniaria da 26.000 a 260.000 euro,
parificando il trattamento sanzionatorio per le droghe leggere a quello per le
droghe pesanti).

3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata emessa in epoca
antecedente alla declaratoria d’incostituzionalità e, con riferimento al reato
ritenuto in sentenza (droghe leggere), la pena base è stata determinata in anni
sei di reclusione ed euro 30.000 di multa che, quantunque corrispondente al
massimo edittale della disposizione ripristinata, deve ritenersi comunque illegale.
È infatti illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento
di commisurazione che, come nella specie, si sia basato, per le droghe cosiddette
“leggere”, sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla
legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato
successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in
cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti

3

dichiarate incostituzionali, riguardahdo situazioni anteriori alla decisione della

dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006,
rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040
del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205).
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio limitatamente al
trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Così deciso il 17/11/2015

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA