Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9841 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9841 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI NICOLA VITO

Data Udienza: 17/11/2015

, SENTENZA

sul ricorso proposto da
Porrazzini Giacomo, nato a Terni il 28-01-1941
avverso la sentenza del 20-11-2013 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli

che ha

concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di
appello di Perugia per il giudizio di appello;
Udito per il ricorrente l’avvocato David Brunelli che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Porrazzini Giacomo ricorre per cassazione impugnando la sentenza
indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Perugia, in riforma di
quella emessa dal tribunale di Terni, ha dichiarato, in camera di consiglio, non
doversi procedere nei confronti del ricorrente per essere estinto per intervenuta
prescrizione il reato previsto dagli articoli 81 capoverso, 110 codice penale e
256, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 perché, in qualità di

avrebbe vigilato alle operazioni di gestione dei rifiuti, concorrendo nel reato di
deposito preliminare non autorizzato. In Terni fino al 22 settembre 2008.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente solleva i due
seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione della legge processuale penale
(articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale in relazione agli
articoli 601, commi 1 e 5,178, lettera c), e 469 stesso codice), sul rilievo che la
Corte d’appello ha deliberato la sentenza di proscioglimento de plano in camera
di consiglio e tale provvedimento risulta illegittimo, per violazione di norme
processuali che rendono la sentenza affetta da nullità assoluta, sia perché è
inibito alla Corte d’appello di dichiarare, con sentenza predibattimentale de plano
e in riforma della sentenza di primo grado, l’estinzione del reato in quanto il
i
rinvio di cui all’articolo 598 codice di procedura penale alle norme che
disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l’eccezionale procedura
prevista dall’articolo 469 codice di procedura penale e sia perché l’emissione
della sentenza senza fissazione la pubblica udienza e senza la notifica del relativo
avviso di imputato e al suo difensore determina una palese violazione della
regola del contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta la violazione
della legge penale ed il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed
e), codice di procedura penale), sul rilievo che, con motivazione all’evidenza
stringata, è stata ritenuta l’insussistenza dei presupposti per un proscioglimento
nel merito ai sensi dell’articolo 129, comma 2, codice di procedura penale, pur
risultando dagli atti ed essendo stato ciò oggetto di una specifica doglianza che il
ricorrente aveva delegato al direttore generale, Moreno Onori, i doveri inerenti
alla salvaguardia della salute dei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente.
Secondo il ricorrente, il sistema di delega di funzioni, adottato dapprima
attraverso la delibera del consiglio di amministrazione n. 65 del 6 dicembre 2004
e successivamente con procura speciale siglata dinanzi al notaio dott. Clericò in
data 25 aprile 2005, è stato riconosciuto pienamente efficace dalla sentenza di

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presidente del consiglio di amministrazione della società A.S.M. S.p.A., non

primo grado che, mentre ha affermato l’assoluta irrilevanza dell’atto di delega da
parte del direttore generale al capo servizio igiene ambientale, in quanto privo di
taluni dei requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza e poi positivizzata,
con specifico riferimento al settore della tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 81 del 2008
(pagina 10 della sentenza di primo grado), per quanto riguarda l’originaria
delega concernente la posizione del ricorrente non ha individuato alcun profilo di
carenza, soffermandosi piuttosto sul dovere di vigilanza comunque residuante in

motivo il tribunale è giunto alla condanna dell’imputato ravvisando nei suoi
confronti una responsabilità penale “residuale” ma l’errore nel quale sarebbe
incorso il giudice di prime cure, a fronte di una espressa delega in materia
riconosciuta legittima dallo stesso, appare, ad avviso del ricorrente, di
un’evidenza tale da poter portare ad una pronuncia di assoluzione ai sensi
dell’articolo 129, comma 2, codice di procedura penale predominante, dunque,
sul proscioglimento per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo.

2. Il secondo motivo è invece infondato in base agli atti di cui è consentito
l’accesso nel giudizio di legittimità.
La causa di proscioglimento nel merito, che pure è stata richiesta
nonostante la prospettata violazione processuale, andrebbe infatti dichiarata nel
solo caso in cui la stessalosse ictu ocull ravvisabile sulla base del solo testo della
sentenza di primo grado, circostanza esclusa, da un lato, in base alla stessa
articolazione del motivo di ricorso e, dall’altro, dalla sentenza richiamata che ha
ritenuto la disposizione statutaria (art. 23), nella parte in cui investe il presidente
del consiglio di amministrazione dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società, autosufficiente, nonostante la conferita delega, per
ritenere il ricorrente non sottratto dagli obblighi di vigilanza e di controllo in
ordine alla corretta attuazione dei compiti gestionali affidati al personale proprio
o esterno, così come ulteriormente specificato in sentenza.

3. Il primo motivo è invece fondato.
Ritiene il Collegio che, nel giudizio di cassazione, vi è l’interesse
dell’imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d’appello,
in riforma della sentenza di condanna in primo grado, abbia dichiarato “de plano”
l’estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, perché solo il

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capo al presidente anche in presenza di una valida delega di funzioni. Per questo

giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con
riferimento al contenuto di tutti gli atti del processo (Sez. 6, n. 10960 del
25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833), verifica, quest’ultima, preclusa, per come
in precedenza esposto, al giudice di legittimità.

4. Segue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con
trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di Perugia.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso il 17/11/2015

Il ricorso va invece rigettato nel resto.

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