Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9841 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9841 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERRONE PIETRO N. IL 10/11/1949
avverso la sentenza n. 11910/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. ANGELO CAPUTO
. .
chr…14a-canc.b.isope.r_

Udito, per la p e civile, l’Avy
Uditi dife or Avv.

Data Udienza: 16/01/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Oscar Cedranfolo, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio per prescrizione e la conferma delle statuizioni civili.
Udito altresì per l’imputato l’avv. Rita Barbara, in sostituzione dell’avv.
Pierfrancesco Bruno, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Pietro Serrone colpevole dei reati, commessi il 26/05/2005, di minaccia grave in
danno di Antonio Casini e di Angelo Tucci (per avere puntato la propria pistola
sul petto del primo e sul fianco del secondo) e di lesioni in danno del primo,
assolveva l’imputato dal reato di tentata violenza privata e lo condannava al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in sede civile.
Con sentenza deliberata il 06/06/2012, la Corte di appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha applicato la circostanza
attenuante della provocazione, rideterminando la pena inflitta in primo grado, e
ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
La Corte di merito sottolinea la molteplicità degli elementi probatori a carico
dell’imputato. Concordemente le persone offese hanno raccontato l’accaduto:
l’autovettura guidata dall’imputato, che precedeva la loro, aveva a un certo
punto rallentato e svoltato a sinistra senza azionare il dispositivo di cambio
direzione; poco dopo erano stati raggiunti dalla predetta autovettura e
l’imputato, qualificandosi come carabiniere e senza esibire alcun documento,
aveva intimato loro di scendere dalla macchina e di consegnare i rispettivi
documenti di identità, ponendo quindi in essere le condotte indicate nei capi di
imputazione. I testi Cinzia Antonelli e Liborio Montalto hanno riferito in ordine
alla seconda parte della vicenda, offrendo dirimente riscontro alle dichiarazioni
delle parti civili.
Nella piana situazione descritta, osserva ancora la Corte di appello di Roma,
a nulla rileva l’aspetto, sul quale si è diffusamente soffermato l’atto di appello,
relativo al fatto che il Serrone avesse o meno durante l’alterco esibito il tesserino
attestante la qualità di Ufficiale dei Carabinieri.
La Corte di merito rileva poi la sussistenza della circostanza attenuante della
provocazione: le dichiarazioni dell’imputato e di Simona Leone, che viaggiava
sulla sua stessa autovettura, evidenziano che, prima, il conducente dell’altra
autovettura aveva fatto al loro indirizzo il gesto delle “corna”, poi, quando si
erano avvicinati, erano stati insultati dalle persone offese con vari epiteti.

2

1. Con sentenza deliberata il 19/11/2009, il Tribunale di Latina dichiarava

La complessiva ricostruzione del fatto non è contraddetta dai testi Montalto
e Antonelli, che hanno assistito solo alla seconda fase dell’alterco, e consente
anche di spiegare secondo logica la condotta dell’imputato, che, tenendo conto
solo delle testimonianze delle parti civili, non sarebbe concepibile.
La sentenza impugnata esclude, infine, che debbano essere revocate le
statuizioni civili disposte dal primo giudice, in quanto dal verbale dell’udienza del
19/11/2009 risulta indiscutibilmente come il difensore delle parti civili, dopo le
conclusioni del pubblico ministero, abbia formulato le sue richieste anche in

ciascuna delle due parti civili.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Pietro Serrone, l’avv. Pierfrancesco
Bruno, articolando quattro motivi – di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – che denunciano vizio di motivazione, i
primi tre, ed errata applicazione di norme processuali e vizio di motivazione, il
quarto.
2.1. La Corte di appello si è limitata a richiamare i nomi delle persone offese
e dei testimoni escussi in primo grado, omettendo di illustrarne gli specifici
apporti narrativi. Inoltre, la Corte di merito ha affermato che la complessiva
ricostruzione del fatto non è contraddetta dai testi Montalto e Antonelli, i quali
avevano assistito solo alla seconda fase dell’alterco, la cui deposizione consente
di spiegare secondo logica la condotta dell’imputato che, tenendo conto della
sola testimonianza delle parti civili, non sarebbe concepibile; mentre, dunque, il
giudice di secondo grado ha ritenuto insufficiente, ai fini dell’affermazione di
responsabilità, le testimonianze delle parti civili, il giudice di primo grado aveva
affermato che la versione resa da queste ultime è risultata attendibile e
pienamente suffragata dalle testimonianze di Montalto e di Antonelli. Risulta così
la contraddittorietà della sentenza impugnata, che, da un lato, è ripiegata sulla
pronuncia di primo grado, ma, dall’altro, ne contesta il fondamento essenziale.
2.2. La Corte di appello ha richiamato in modo pedissequo e acritico la
sentenza di primo grado, così omettendo di sottoporla ad un effettivo e reale
vaglio critico.
2.3. I motivi di appello avevano censurato: l’approccio programmatico del
Tribunale di Latina, che aveva attribuito alle dichiarazioni delle persone offese un
apodittico crisma di attendibilità; le contraddizioni evidenziate da tali
dichiarazioni con riguardo all’esibizione da parte dell’imputato del tesserino
militare e all’immediata ostensione da parte sua della qualifica di appartenente
all’Arma dei Carabinieri; la poco plausibile ricostruzione in fatto operata dal

3

ordine al risarcimento dei danno già quantificati negli atti di costituzione di

primo giudice, che non aveva tenuto conto della circostanza che, se la qualifica
di ufficiale dei Carabinieri era agevolmente dimostrabile attraverso l’esibizione
del tesserino non poteva postularsi che l’imputato avesse trascurato di tutelarsi
attraverso tale esibizione; l’apodittico giudizio di inattendibilità dell’imputato.
Nessuna di tali ragioni di doglianza era stata minimamente presa in
considerazione dalla Corte di appello.
2.4. Il giudice di primo grado si è pronunciato sul

petitum civilistico

nonostante la revoca implicita della costituzione di parte civile derivata dalla

dei danni patiti nell’atto di costituzione non può supplire ex ante alla mancata
presentazione delle conclusioni scritte ex art. 532, comma 2, cod. proc. pen., né
appare possibile considerare comunque assolto il relativo onere attraverso la
mera enunciazione orale delle conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Esso censura la sentenza
laddove ha affermato che la complessiva ricostruzione del fatto non è
contraddetta dai testi Montalto e Antonelli, che hanno assistito solo alla seconda
fase dell’alterco, e consente anche di spiegare secondo logica la condotta
dell’imputato, che, tenendo conto solo delle testimonianze delle parti civili, non
sarebbe concepibile. E’ logicamente ineccepibile il rilievo dei giudici di secondo
grado secondo cui la considerazione in via esclusiva della seconda parte della
vicenda sarebbe poco plausibile (in nessun modo concepibile, secondo
l’espressione della sentenza impugnata) senza la prima, posto che la condotta
dell’imputato non troverebbe alcuna spiegazione, spiegazione, invece, del tutto
plausibile alla luce dell'”antefatto”, rispetto al quale la Corte di appello ha
ravvisato la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo
comma, n. 2, cod. pen., ponendo così in correlazione la prima parte della
vicenda – con la provocazione delle persone offese – alla seconda.
Manifestamente infondata, dunque, è la censura di illogicità e contraddittorietà
della motivazione.
In questo quadro, l’affermazione censurata dal ricorrente – anche a non
volerla considerare alla stregua di un mero lapsus calami, così ritenendo che la
Corte di merito abbia voluto sottolineare che la condotta dell’imputato sarebbe
inconcepibile tenendo conto solo delle dichiarazioni dei due testimoni (che hanno
assistito solo alla seconda parte della vicenda, quella in cui sono state poste in

4

mancata presentazione in giudizio delle conclusioni. L’eventuale quantificazione

essere i fatti di cui alle imputazioni) e non di quelle delle parti civili rappresenterebbe comunque una minima incongruenza argomentativa inidonea a
scalfire la compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione
(Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008 – dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789).

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto del tutto generico: la
sentenza impugnata affronta i punti decisivi della vicenda, valorizzando in
particolare gli elementi conoscitivi offerti dalle due testimonianze di Montalto e di

giunge a modificare, in melius, la sentenza di primo grado.

4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. Le relative censure, infatti, sono
– oltre che in parte generiche, come con riguardo alla mancata replica
all’argomento prospettato nell’atto di appello circa l’approccio programmatico del
giudice di primo grado – prive di correlazione tra le ragioni argomentative poste
a fondamento dell’impugnazione e quelle della decisione impugnata (Sez. 1, n.
4521 del 20/01/2005 – dep. 08/02/2005, Orru’, Rv. 230751), che ha chiarito,
con motivazione immune da cadute di conseguenzialità logica, l’irrilevanza delle
argomentazioni difensive relative all’esibizione del tesserino attestante la qualità
di ufficiale del carabinieri, ha confermato la ricostruzione dei fatti sulla base
dell’iter motivazionale sopra richiamato e infine, lungi dal muovere da un

apodittico giudizio di inattendibilità dell’imputato, ha operato un vaglio autonomo
dei fatti di causa che ha condotto al riconoscimento dell’attenuante della
provocazione.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito ha
rilevato che dal verbale dell’udienza del 19/11/2009 risulta che il difensore delle
parti civili, dopo le conclusioni del pubblico ministero, ha chiesto la condanna
dell’imputato per tutti i reati contestati e al risarcimento dei danni subiti dalle
partici civili e già quantificati nei rispettivi atti di costituzione. Sulla base di
questa premessa, la decisione è del tutto in linea con l’orientamento di questa
Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui le conclusioni orali della parte civile
formulate successivamente a quelle scritte non costituiscono revoca implicita
della costituzione di parte civile qualora si richiamino a quelle scritte, ritualmente
presentate nell’originario atto di costituzione (Sez. 5, n. 27347 del 22/06/2007 dep. 12/07/2007, Campanelli e altro, Rv. 237261).

6. L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione del
reato maturata il 26/11/2012 successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

5

Antonelli, e offrendo una compiuta ricostruzione dei fatti in forza della quale

U., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266). Alla
declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali del ricorrente, che deve essere altresì condannato al
versamento alla Cassa delle ammende della somma come indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso il 16/01/2014

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA