Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 984 del 22/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 984 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LETTERIA ARENA N. IL 12/03/1940 parte offesa nel procedimento
c/
NEBBIAI ANNETTA N. IL 31/03/1938
avverso l’ordinanza n. 84/2014 GIUDICE DI PACE di TORINO, del
24/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI .
_)
41-elette/s ite le conclusioni del PG Dott. n

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1.L’avvocato Paola Savio, in difesa di Arena Letteria,persona offesa nel
procedimento penale a carico di Annetta Nebbai, indagata del reato p. e p.
dall’art.635 cod.pen., propone ricorso avverso il provvedimento del Giudice di

formulata dal P.M. disattendendo l’atto di opposizione, che indicava specifici
atti d’indagine suppletiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.

ricorso ‹__- è — fondato

e — va

accolto.

2.1 Come rileva lo stesso P.G. nella sua requisitoria, il provvedimento del
Giudice di Pace non ha esaminato ,nel merito, l’atto di opposizione né le
specifiche richieste di indagini suppletive avanzate dalla persona offesa,
limitandosi ad avallare la richiesta di archiviazione del P.M.
2.2 Rileva ,a tal proposito, il consolidato principio giurisprudenziale fissato da
questa Corte secondo il quale in tema di archiviazione l’omessa fissazione da
parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e l’omessa
motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la
relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono una violazione sostanziale del
diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c),
deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. ( N. 1587 del
1996 Rv. 205579,N. 611 del 1999 Rv. 214601,N. 10682 del 2003 Rv.
224286,N. 40515 del 2005 Rv. 232674,N. 16505 del 2006 Rv. 234453,N.
13458 del 2008 Rv. 239318N. 5031 del 1993 Rv. 195930, N. 1801 del 2003 Rv.
223282, N. 35183 del 2003 Rv. 226311 ; n. 40601 del 2008 Rv. 241322).
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace,in particolare, se l’opposizione
presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal
pubblico ministero comporta l’instaurazione di un contraddittorio meramente
cartolare ,ciò ,tuttavia non esime il giudice dall’obbligo di esaminare e valutare,
la fondatezza dell’atto di opposizione(n.1558 del 2013 rv 259083) perché anche
nel procedimento dinanzi al giudice di pace l’omessa valutazione dell’atto di
opposizione – proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione –

Pace di Torino in data 24.02.2014 – che ha accolto la richiesta di archiviazione

integra una violazione del principio del contraddittorio, che determina la nullità
del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per cassazione.( n. 35504 del
2013 Rv. 256526 N. 32130 del 2004 Rv. 228934,N. 40276 del 2005 Rv.
232796, N. 12623 del 2006 Rv. 234548, N. 20388 del 2008 Rv. 240226, N.
43755 del 2008 Rv. 241803). Nel caso in esame il Giudice di Pace nulla motiva
in ordine alla richiesta di indagini suppletive, predisponendo una motivazione
meramente apparente ,in quanto priva di qualsiasi correlazione con le deduzioni
della persona offesa.
trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Torino, per l’ulteriore corso.
P. Q . M .
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Giudice di Pace di Torino per l’ulteriore corso.
a, camera di consiglio del 22 dicembre 2014
sore

Il Presidente
( M. Gentile )

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2. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, con

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