Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 984 del 18/07/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 984 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
GRITTI ANTONIO N. IL 02.09.1952
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA del 15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste
le conclusioni del PG in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha chiesto il
rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.
2.
Con sentenza in data 15 giugno 2012 la Corte d’appello di Brescia confermava
la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 3 novembre 2011, appellata da
Gritti Antonio, tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per il reato
di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 lett, c, Codice della Strada)
con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
Avverso tale decisione propone ricorso il Gritti, lamentando l’erroneità della
gravata sentenza quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche
che, ove dichiarate prevalenti sull’aggravante contestata, avrebbero consentito
la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
manifestamente infondato e come tale va dichiarato
ricorso è
Il
inammissibile..
La valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti genericheovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per
quanto riguarda in generale la dosimetria della pena- rientra, infatti, nei
poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei
Data Udienza: 18/07/2013
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende…
Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
/I
) IL PRESIDE
4.
parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve
senz’altro escludersi avendo la Corte adeguatamente motivato con riferimento
alla assoluta assenza nel caso di specie di elementi di particolare
meritevolezza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione
della causa di inammissibilità.