Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9837 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9837 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bourkaioui Abdelaziz, nato a Ouled Youssef (Marocco) il 01-01-1976
avverso la sentenza del 21-09-2012 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento
sanzionatorio; Rigetto nel resto.
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Abdelaziz Bourkaioui ricorre personalmente per cassazione impugnando la
sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano in parziale
riforma, per quanto qui interessa, di quella emessa, a seguito di giudizio
abbreviato, dal giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Milano, ha
assolto il ricorrente dal reato di associazione per delinquere finalizzata allo
spaccio delle sostanze stupefacenti, riducendo ad anni sei, mesi sei di reclusione

cpv. codice penale, 73, commi 1, 1 bis e 6, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309,
perché, in concorso con altre persone nei cui confronti si è proceduto
separatamente e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
illegalmente detenevano ad evidenti fini di spaccio, trasportavano a bordo di
autovetture appositamente predisposte da Milano a Trento (a cadenza
settimanale), vendevano e comunque cedevano a svariati clienti italiani e nord
africani sulle piazze delle province di Trento e di Bolzano quantitativi consistenti
cocaina, eroina ed hashish, dell’ordine di alcuni chili per volta, tra cui il
quantitativo di 77,98 grammi lordi di cocaina sequestrato dal personale della
Squadra mobile della questura di Bolzano a Terlargo in data 13 ottobre 2009,
occupandosi specificamente di procurare a Milano e spedire e trasportare a
Trento i quantitativi di droga. Con l’aggravante del numero delle persone. In
Milano, Trento e Bolzano, a far data dagli inizi del mese di agosto 2009 sino al 5
novembre 2009.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente solleva i due
seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione
(articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale), sul rilievo che
l’affermazione di responsabilità è stata incongruamente fondata su un compendio
accusatorio rappresentato prevalentemente dalle intercettazioni telefoniche
intercorse tra il ricorrente, l’Hafid, il Fathi Hicham ed il fratello Younes.
Tuttavia, le intercettazioni telefoniche captate, se attentamente lette e
analizzate, non consentono, ad avviso del ricorrente, di effettuare alcun
collegamento tra il ricorrente stesso e la sostanza stupefacente, essendo riferibili
ad un viaggio avvenuto il 16 settembre 2009 durante il quale Hafid si recherebbe
a Milano per acquistare la sostanza stupefacente.
Assume il ricorrente che, in riferimento a tale episodio, non è comprensibile
dalla lettura della sentenza se lo stupefacente, in tale data, venne effettivamente
acquistato, né tantomeno comprendere se l’acquirente fosse Lamaif Abdellatif o il
ricorrente stesso. Inoltre, l’illogicità della sentenza impugnata si manifesterebbe

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e 20.000 euro di multa la pena inflittagli per il reato previsto dagli articoli 110,81

anche con riferimento al viaggio del 17 settembre 2009, evincendosi come i
giudici del merito abbiano tratto dalle intercettazioni telefoniche elementi
generici e non significativi, suscettibili di una diversa interpretazione e perciò
equivoci, imprecisi e non concordanti.
La Corte territoriale avrebbe, a questo punto, dovuto evidenziare altri
elementi idonei a corroborare il significato delle conversazioni, che avrebbero
dovuto far leva su riscontri esterni, del tutto insussistenti, idonei a supportare
l’interpretazione accusatoria.

della legge penale ed il difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio
(articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale), sul rilievo
che, in mancanza di prova certa circa la tipologia della sostanza stupefacente
trafficata (cocaina, eroina o hashish), la Corte territoriale avrebbe dovuto
ritenere il titolo di reato di cui all’articolo 73, comma 4, n. 309 del 1990 sulla
base del principio del favor rei, avendo la Corte costituzionale con la sentenza n.
32 del 2014 reintrodotto la distinzione tra le cosiddette droghe “leggere” e
“pesanti”, con conseguente differenziato trattamento sanzionatorio per cui non è
più possibile indicare genericamente le tipologie di sostanze stupefacenti
distribuite, ma assume fondamentale rilievo l’indicazione precisa della sostanza
stupefacente commercializzata e dalla lettura delle conversazioni telefoniche non
è dato comprendere se le presunte transazioni registrate dalla polizia giudiziaria
fossero riferibili a sostanze stupefacenti di tipo leggero o pesante, dovendosi nel
dubbio preferire la ssoluzione più favorevole per l’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. I due motivi di impugnazione, in quanto tra loro connessi, vanno
congiuntamente esaminati.
Occorre premettere che gli elementi di prova raccolti nel corso delle
intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato,
costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del
libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall’art. 192 comma
primo, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro
esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziarla, essi dovranno
possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del
disposto dell’art. 192, comma secondo cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del
18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842).

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2.2. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta la violazione

Va poi ricordato che se frequentemente ricorrono, nel corso delle
intercettazioni, termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del
discorso, e invece si spiegano nel contei4o ipotizzato nella formulazione
dell’accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi
da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae
ragionevolmente un significato univoco e la conseguente affermazione di
responsabilità è scevra da vizi (Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Ingrosso, Rv.
209620).
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comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti
intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in
relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di
legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Ne consegue che, da un lato, è infondato il rilievo secondo il quale le
intercettazioni utilizzate ai fini della decisione dovessero essere corroborate da
riscontri di tipo esterno e, dall’altro, che – in presenza di una logica ed adeguata
motivazione in ordine al contenuto delle conversazioni captate – le doglianze del
ricorrente sull’interpretazione del linguaggio utilizzato si risolvono in censure
fattuale, il cui ingresso è precluso in sede di legittimità.

3. Ciò posto, va ricordato che la Corte d’appello ha fondato la responsabilità
del ricorrente sui seguenti elementi: sui rapporti, già comprovati nell’incontro del
16 settembre a Milano, con Hafid Salah e Fathi Hicham; sul conseguente
incontro tra il ricorrente e i predetti correi il successivo 17 settembre quando,
insieme a loro, egli si recò a Trento la mattina del giorno successivo per
un’evidente consegna di sostanze stupefacenti, per come desunto dal dialogo tra
Hafid Salah e Hafid Adil circa la possibilità di servirsi di una delle vetture
utilizzate per il viaggio per nascondervi “roba nostra”; dal fatto di essere stato
contattato dall’Hafid Salah per un ulteriore incontro (non verificatasi) del 29
settembre; dall’aver partecipato con Fathi Hicham a plurime conversazioni
esplicitamente attinenti all’organizzazione dell’attività di spaccio, nel pomeriggio
del 3 ottobre, a bordo della Renault Clio abitualmente utilizzata da Hafid Salah e
dallo stesso Fathi Hicham; dall’essersi recato da Milano a Trento il 30 settembre,
insieme ad Hafid Adil, facendo parte del gruppo che stazionava a Terlago lungo
la via al lago, dove alcuni giorni dopo gli agenti troveranno la sostanza
stupefacente e gli attrezzi per il confezionamento, univocamente riferibili al
gruppo degli imputati.
A quest’ultima circostanza è stata attribuita, nell’economia della decisione,
rilevanza decisiva, essendo risultato che il 13 ottobre 2009 – attraverso l’esame
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E’ stato infine chiarito che,u’tema di intercettazioni di conversazioni o

dei tracciati degli apparecchi di localizzazione satellitare installati a bordo della
Renault Clio e della Seat Leon, anche in considerazione del contenuto dei
dialoghi intercettati – gli agenti si portarono in Terlago, in via al lago e
individuarono una strada sterrata che, abbandonata la strada principale,
terminava in una zona boschiva. Scoprirono, così, un rotolo di sacchetti di nylon
di colore azzurro, un paio di pinze, frammenti di nylon dello stesso colore e un
involucro contenente graBikk77,98 lordi di cocaina, parte in “sassi” e parte in
polvere. La circostanza che la sera del 30 settembre e nel pomeriggio del 3

zona ed il fatto che nella conversazione dello stesso 3 ottobre, ore 12,33, Fatih
Younes e Hafid Adil parlassero proprio di tali oggetti ha indotto logicamente e
graniticamente a ritenere che si trattasse di sostanza commercializzata da loro,
essendo stato ciò riscontrato da una successiva conversazione del 15 ottobre
2009, ore 16,45, nella quale Fatih Younes e Hafid Adil “parlano in maniera
esplicita di sostanza stupefacente sparita dalla campagna e, ignari dell’intervento
delle forze dell’ordine del giorno 13, sospettano che sia stata sottratta dai clienti
tunisini imprudentemente condotti in quel luogo da Hafid Salah”.
Perciò la circostanza (del tutto trascurata nei motivi di ricorso) che il
ricorrente stazionasse a Terlago lungo la via al lago, dove era stata rinvenuta
dalla polizia la sostanza stupefacente e gli attrezzi per il confezionamento della
droga, non solo costituisce ulteriore elemento che lega il ricorrente al gruppo
degli imputati ma comprova anche il fatto che avesse concorso nel traffico di
/
cocaina (ossia di una droga cd. “pesante”).
Essendo stato tale episodio ritenuto più grave nella determinazione della
pena base, alcun interesse può trarre il ricorrente dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014 che, quanto alle droghe leggere, ha ripristinato il
quarto comma dell’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, sottraendo al trattamento
sanzionatorio previsto per il primo comma.

4. Segue il rigetto dell’impugnazione e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 17/11/2015

ottobre la Renault Clio utilizzata dagli imputati avesse ripetutamente percorso la

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