Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9836 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9836 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Gregorio Nicola, nato a Palermo il 01/04/1985
awerso la sentenza del 03/07/2013 della Corte d’appello di Palermo R.G. n. 1393/2013
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva;
udito, per l’imputato, l’Avv. Emilio Chiarenza, il quale ha concluso per raccoglimento del
ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 03/07/2013 la Corte d’appello di Palermo, investita di gravame in ordine
all’entità della pena irrogata dal giudice di primo grado nei confronti di Nicola Di Gregorio, in
relazione ad un tentato furto pluriaggravato, ha confermato, per quanto ancora rileva,
l’aumento di pena applicato dal primo giudice, in relazione alla contestata recidiva reiterata,
specifica infraquinquennale, muovendo dalla premessa dell’obbligatorietà dello stesso.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta
inosservanza dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto
obbligatoria e non facoltativa la recidiva prevista dalla norma citata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.

1

Data Udienza: 08/01/2014

È certamente esatto che la recidiva prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., come
modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa – salvo che si tratti di
uno dei delitti previsti dall’art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 5, n.
22871 del 15/05/2009, Held, Rv. 244209), talché l’applicazione dell’aumento di pena,
attenendo all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, deve essere sorretto da
adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova
condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.
6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039).

presupposto dell’obbligatorietà dell’aumento, ha puntualmente valorizzato in motivazione,
anche se per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la “spiccata
professionalità ed inclinazione del Di Gregorio a delinquere” e la sua personalità, in tal modo
dando conto della maggiore capacità delinquenziale del reo.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 08/01/2014

Il Componente estensore

Il

!

e. ente

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte territoriale, pur muovendo dal contrario, inesatto

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