Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9833 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9833 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Marcolini Giorgio, nato ad Arco il 06/12/1934
avverso la sentenza del 12/06/2012 del Tribunale di Rovereto R.G. n. 4/2012
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12/06/2012 il Tribunale di Rovereto ha confermato l’affermazione di
responsabilità di Giorgio Marcolini, in relazione al delitto di lesioni in danno di Manuela Prati.
2. Nell’interesse del Marcolini è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano inosservanza dell’art. 503 cod. proc. pen. e vizi
motivazionali, in relazione alla mancata assunzione dell’esame dell’imputato, richiesta in sede
di ammissione di prove e per la quale il difensore aveva insistito, nel corso dell’udienza del
05/12/2011, acconsentendo alla formulazione di dichiarazioni spontanee solo a seguito
dell’ingiustificato diniego del giudice di merito.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 468, comma 1, cod. proc. pen., in
relazione al mancato accoglimento dell’impugnazione proposta contro l’ordinanza del giudice
di pace, che aveva erroneamente ritenuto tardivo il deposito della lista testi.

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Data Udienza: 08/01/2014

2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in ordine alla ritenuta irrilevanza
della deposizione dell’unico soggetto estraneo alle parti e presente ai fatti di causa (Maurizio
Tait), non accompagnata, nel percorso argomentativo del giudice d’appello, da alcuna
ragione giustificativa della conclusione raggiunta.
2.4. Con il quarto motivo, si lamentano inosservanza degli artt. 40 e 582 cod. pen., nonché
vizi motivazionali, per avere la sentenza impugnata, per un verso, trascurato la deposizione
del Tait, il quale aveva escluso che l’imputato avesse colpito la persona offesa, e, per altro
verso, ritenuto irrilevante il contributo del consulente tecnico della difesa che avrebbe potuto

stessa persona offesa aveva riferito di avere subito, in data anteriore rispetto all’episodio
contestato al Marcolini, traumi nelle stesse parti del corpo, asseritamente attinte
dall’imputato.
3. Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire in cancelleria copia del certificato di morte del
Marcolini.
Considerato in diritto
1. Il decesso dell’imputato, determinando, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., l’estinzione del
reato, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Va aggiunto che la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della
sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del
rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che, dichiarata
l’estinzione del reato per morte del reo con conseguente annullamento della sentenza
impugnata, le statuizioni civili restano caducate ex lege senza la necessità di una apposita
dichiarazione del giudice penale (Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, F., Rv. 251981).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per morte del reo.
Così deciso in Roma il 08/01/2014

Il Componente estensore

fornire adeguati chiarimenti in relazione alla portata delle lesioni, alla luce del fatto che la

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