Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9830 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9830 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pretelli Giuseppe, nato a Lunano il 17/10/1934
avverso la sentenza del 19/10/2012 del Tribunale di Pesaro R.G. n. 19/2010
nei confronti di Pigliacampo Stefano, nato a Fano il 10/12/1972
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio;
udito, per la parte civile, l’Avv. Mauro Gualtieri, il quale ha concluso per raccoglimento del
ricorso;
udito, per l’imputato, l’Aw. Roberto Moroni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 19/10/2012 il Tribunale di Pesaro, su appello della parte civile e in
riforma della decisione di primo grado, ha condannato Stefano Pigliacampo al risarcimento
dei danni in favore di Giuseppe Pretelli, avendo ritenuto il primo responsabile dei reati di cui
agli artt. 582 e 612 cod. pen.
Il Tribunale: a) in considerazione della durata della malattia e delle sofferenze morali patite
dalla vittima, ha liquidato il risarcimento in euro 500,00; b) ha, inoltre, posto a carico del
Pigliacampo le spese del secondo grado del giudizio, liquidandole in euro 450,00.
2. Nell’interesse del Pretelli è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
1

Data Udienza: 08/01/2014

2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine alla quantificazione del
risarcimento del danno, in particolare criticando l’assenza di qualunque argomentazione
idonea a giustificare l’esclusione delle spese mediche sostenute e documentate con atti
ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 541 e 592
cod. proc. pen., per avere il giudice d’appello omesso di illustrare le ragioni della mancata
statuizione in ordine alle spese del primo grado di giudizio
Considerato in diritto

risarcimento del danno alla persona, non è individuabile nel percorso argomentativo del
giudice di merito alcuna ragione giustificativa della mancata considerazione delle spese
mediche sopportate dalla parte civile.
2. Del pari fondato è il secondo motivo, in quanto, in tema di liquidazione delle spese
processuali della parte civile, qualora sia accolta un’impugnazione della stessa contro una
decisione illegittima od errata, vi è soccombenza dell’imputato anche se l’illegittimità o
l’errore siano attribuibili al giudice (Sez. 2, n. 43364 del 20/11/2007, Lazzaro, Rv. 238552).
Rispetto a tale regola di giudizio, manca nella sentenza impugnata ogni considerazione
idonea a illustrare le ragioni della mancata liquidazione delle spese del primo grado.
3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, ai
sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello,
al quale va rimessa anche la decisione in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine alla liquidazione del danno in favore della parte
civile ed alla omessa liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in primo grado, con
rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Così deciso in Roma il 08/01/2014

Il Componente estensore

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, giacché, a fronte del principio di integralità di

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