Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 983 del 22/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 983 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALABRESE REMO N. IL 18/01/1938 parte offesa nel procedimento
c/
DE MARTINO ETTORE N. IL 21/06/1935
GROSSI CARLO N. IL 23/05/1983
avverso il decreto n. 14967/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
05/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDE ;
lette/ tite le conclusioni del PG Dott. Are-d-^c> 7-24 c-c>51t
2f

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1.L’avvocato Gianluca Sestini, in difesa di Remo Calabrese,persona offesa nel
procedimento penale a carico di De Martino Ettore,Grossi Carlo e Calabrese
Remo, indagati per i reati di cui agli artt.368 e 640 cod.pen. propone ricorso

che, all’esito dell’udienza camerale , ha accolto la richiesta di archiviazione
formulata dal P.M. disattendendo l’atto di opposizione proposta dall’odierno
ricorrente. Lamenta la violazione dell’art.606 comma 1 lett.b) cod.proc.pen. per
essere stata dichiarata l’archiviazione in violazione degli artt.127,409 e 410
cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è manifestamente infondato.
2.1 L’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati
dal comma 6 dell’art.409 cod.proc.pen . Tale norma, nel fare espresso e
tassativo richiamo ai “casi di nullità previsti dall’art.127 comma 5”, legittima il
ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in
grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge e cioè l’intervento in
camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale ed il
contraddittorio cartolare per i procedimenti attualmente di competenza del
giudice di Pace. (SS.UU n.24 del 1995 rv 201381).
Devono ritenersi inammissibili, pertanto,

quei ricorsi che, come quello in

esame, siano basati su censure che attingono il merito del provvedimento, se
sono stati salvaguardati per la persona offesa i diritti di contraddittorio.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile : ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma , in data 14.04.2014 ,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
orna, camera di consiglio del 22 dicembre 2014
Il Presidente
( M. Gentile )

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