Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 983 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 983 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
AGI-10 MARIA N. IL 19.10.1970
Avverso la sentenza del GUP PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO del 22/06/2012

Data Udienza: 18/07/2013

i

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ma come illecito amministrativo,
con trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22 giugno 2012 il GUP presso il Tribunale di Pesaro, all’esito di
giudizio abbreviato, condannava l’odierna ricorrente alla pena di € 1020,00 di ammenda
per la contravvenzione di guida senza patente.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso l’Agho lamentando l’erroneità della gravata
sentenza e deducendo di essere in possesso di patente straniera in corso di validità
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il
ricorso
va
accolto.
3.
La disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi stranieri è contenuta
negli artt. 135/136 C.d.S., che, in primo luogo, consentono la possibilità di sostituire la
patente rilasciata da uno Stato Comunitario con la patente nazionale; questa possibilità è
pure estesa, a condizione di reciprocità, ai titolari di patenti guida rilasciate da Paesi non
comunitari. Negli altri casi, cd. patenti non convertibili, la regolamentazione è la seguente:
a) Lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da
Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall’inizio
della residenza in Italia.

f

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato. Dispone trasmettersi la presente sentenza al Prefetto di Pesaro.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

b) Lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi
con patente straniera scaduta di validità, commette l’illecito
amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7, (guida con patente con
validità scaduta).
c) Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente
rilasciata da uno Stato Estero non più in corso di validità, commette il reato
contravvenzionale di guida senza patente.
in Italia da oltre un anno e che guidi con
d) Lo straniero, residente
commette
l’illecito
patente
straniera
in
corso
di
validità,
amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di
validità (art. 126 C.d.S., comma 7). In tal senso, si è espressa
ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione al Codice della
che
strada previgente non differente in tema – peraltro – da quello attuale,
al Codice in vigore, v. Cass. 13/10/1997 n2392; Cass. 17/12/1998 n.
3699/1999; Cass. 19/01/2011 n. 6821. Deve aggiungersi, per completezza, che
n. 59 del
il nuovo disposto dell’art. 135 cod. strada, introdotto dal D.Lgs.
2011, con entrata in vigore prevista in data 19/12/20013, al comma 14
stabilisce testualmente: “Il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non
appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico Europeo che, trascorso
più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con
patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
cui all’art. 126, comma 11”.
4. Nella specie pertanto in cui emerge dalla stessa sentenza impugnata la titolarità in capo
alla ricorrente di patente straniera in corso di validità la impugnata sentenza va annullata
senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato e va disposto trasmettersi copia della
sentenza al Prefetto di Pesaro ex art. 224 C.d.S.

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