Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9826 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9826 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICARELLI CARMINE N. IL 25/02/1977
avverso la sentenza n. 5660/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
era e in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la • arte civile, l’Avv

Data Udienza: 03/12/2013

udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. P. Canevelli, che ha concluso chiedendo
annullamento senza rinvio limitatamente alla contravvenzione per intervenuta prescrizione,
rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso, il difensore deduce manifesta illogicità della motivazione con
riferimento ai primi tre reati.
2. La corte d’appello non ha tenuto conto che all’imputato furono restituiti gran parte
dei beni asseritamente da lui sottratti. I verbali dei carabinieri operanti mostrano numerose e
gravi lacune. Al Picarelli è stata restituita anche una affettatrice, che secondo quanto si legge
in sentenza, sarebbe stato sicuro provento di furto.
3. Quanto al cosiddetto piede di porco, l’imputato ha dato adeguata giustificazione,
chiarendo che si trattava di un oggetto di pertinenza dell’altro occupante della sua vettura, il
quale era un’autostoppista a lui sconosciuto, cui egli aveva dato un passaggio.
Conclusivamente, con il ricorso si chiede -quindi- l’annullamento senza rinvio della sentenza,
ovvero con rinvio, per rideterminazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’imputato fu sorpreso dai carabinieri il giorno stesso in cui fu consumato il furto ed a
breve distanza dall’esercizio commerciale che era stato svaligiato. Picarelli era in compagnia di
altra persona. Si legge nella sentenza impugnata che, alla vista dei militari, entrambi si dettero
alla fuga. Fu raggiunto e identificato il solo Picarelli.
1.1. Il furto fu scoperto dal proprietario solo quattro giorni dopo e quindi fu denunciato
tardivamente. Per tale ragione, come si deduce agevolmente dalla sentenza impugnata, alcuni
oggetti furono restituiti dai militari al Picarelli, atteso che, in quel momento, essi non erano in
grado di comprendere che si trattava di refurtiva.
1..2. Tra gli oggetti trovati in possesso dell’imputato (ed erroneamente restituiti), come
evidenzia la corte d’appello, vi era anche una affettatrice, che, per dimensioni, forma e colore
corrispondeva esattamente a quella sottratta nell’esercizio commerciale svaligiato la sera
stessa in cui l’imputato fu bloccato.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Milano ha confermato la
pronuncia di primo grado con la quale Picarelli Carmine fu condannato alla pena di giustizia
perché ritenuto colpevole dei reati di ingiustificato porto di un piede di porco, furto aggravato
di generi alimentari e oggetti vari, nonché di guida senza patente.

2. Quanto al piede di porco, la corte territoriale, certo non illogicamente, ha mostrato di
non credere alla versione dei fatti fornita dall’imputato, così come, motivatamente, ha
svalutato la giustificazione che Picarelli ebbe a fornire per la fuga, vale a dire il fatto che egli
non era in possesso di patente.
3. Con il ricorso, tra l’altro, si evidenzia che a bordo dell’auto dell’imputato, fu trovata
anche altra merce, sommariamente indicata nel verbale di sequestro, merce compatibile con
quella oggetto della denuncia di furto. Tale circostanza, tuttavia, non si capisce quale valore
concludente possa avere ai fini della impugnazione della sentenza. Sul punto, il ricorrente
Difensore non ha adeguatamente chiarito il suo pensiero.
4. Conclusivamente, poiché per i reati contravvenzionali le censure sono infondate. Ma
non inammissibili, gli stessi vanno dichiarati estinti per prescrizione; la sentenza impugnata va
pertanto annullata senza rinvio limitatamente ad essi. Nel resto il ricorso è inammissibile per

P

manifesta infondatezza. Va rideterminato il trattamento sanzionatorio a seguito del parziale
annullamento sopra indicato. Devono dunque essere “sottratti” mesi 1 e giorni 20 di reclusione
ed euro 135 per i reati sub A) e B), complessivamente considerati, nonché euro 2000 di
ammenda per il reato sub E).

PQM

Così deciso in Roma in data 3. XII. 2013.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati contravvenzionali perché
estinti per prescrizione ed elimina le relative pene di mesi uno e giorni venti di reclusione ed
euro centotrentacinque di multa, complessivamente, per i capi A) e B), nonché la pena di euro
duemila di ammenda per il reato del capo E); dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

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