Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9824 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9824 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO ELVIRA N. IL 19/03/1962
avverso l’ordinanza n. 1687/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 27/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 14/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 33.529/2013 R.G. *

Udienza del 14 febbraio 2014

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Francesco Salzano, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
giudice a quo per nuovo esame.

1. — Con decreto deliberato de plano il 27 marzo 2013 e depositato il 4 aprile 2013 il Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Napoli ha dichiarato inammissibile la istanza di riabilitazione presentata dalla condannata Elvira Palumbo in relazione
alla condanna alla reclusione in anni due (con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e con concessione
della sospensione condizionale della esecuzione della pena) inflitta dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 20 aprile
1995 (irrevocabile dal 24 aprile 1996).
Il giudice a quo ha motivato: osta alla riabilitazione, ai sensi
dell’articolo 179, ultimo comma, numero 1, cod. pen., la misura di sicurezza (obbligatoria) applicata alla condannata a’ termini dell’articolo 417 cod. pen., laddove la disposizione dell’
articolo 164 cod. pen., circa la inapplicabilità delle misure di sicurezza nel caso di sospensione condizionale della esecuzione
della pena concerne solo le misure di sicurezza discrezionali.

2.— La condannata ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe De Gregorio, mediante atto s.d., depositato il 28 giugno 2013, col quale
ha denunziato ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b),
cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto
nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli
164, 178 e 179 cod. pen.
Dopo aver premesso che, in precedenza, il Tribunale di sorveglianza, con decreto del 21 febbraio 2013, aveva dichiarato inammissibile analoga istanza di riabilitazione, in quanto «in
atti risulta[va] misura di sicurezza non revocata ex articolo 179

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Rileva

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Ricorso n. 33.529/2013 R.G. *

Udienza del 14 febbraio 2014

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto dell’8 ottobre 2013, osserva ad adiuvandum: non ricorrevano le condizioni per provvedere de plano, ai sensi dell’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen.; il Tribunale doveva accertare nel contraddittorio camerale «se nel
caso di specie operava l’articolo 164, comma 4, cod. pen. solo alle
misure di sicurezza disciplinari [sic], atteso che la misura di
sicurezza in questione non era stata mai applicata e se sussistevano le altre condizioni, previste dall’articolo 179 cod. pen., per la
concessione del beneficio invocato; [..] la limitazione [..] alla operatività dell’articolo 164, comma 4, cod. pen. solo alle misure di
sicurezza disciplinari [..] non appare sostenibile».

4.

Il ricorso è infondato.

Al di là del rilievo della concorrente causa di inammissibilità,
contemplata dall’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all’ articolo 678 cod. proc. pen., attesa la mera riposizione della medesima istanza di riabilitazione in precedenza disattesa (secondo quanto è dato evincere dalla esposizione contenuta nel ricorso), esattamente il giudice a quo ha ritenuto la
manifesta infondatezza della istanza di riabilitazione per difetto delle condizioni di legge, in dipendenza della misura di sicurezza disposta a carico della condannata e (pacificamente) mai
revocata.
La tesi del ricorrente che la sospensione condizionale della esecuzione della pena comporti la inapplicabilità di tutte le misure di sicurezza diverse dalla confisca, non è fondata.
In proposito questa Corte suprema di cassazione ha fissato il
seguente principio di diritto affatto contrario: «il dettato dell’articolo 164, terzo comma cod. pen., secondo cui la sospensione con-

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ultimo comma, numero 1, cod. pen.», il difensore sostiene: la sospensione condizionale della esecuzione della pena rende inapplicabile ogni misura di sicurezza diversa dalla confisca, ai sensi dell’articolo 164 cod. pen.; la libertà vigilata, in quanto non
eseguibile, neppure poteva essere revocata, e pertanto non è di
ostacolo alla riabilitazione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 33.529/2013 R.G.

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Udienza del 14 febbraio 2014

dizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza,
tranne che si tratti della confisca, deve intendersi limitato
[..] alle misure personali, la cui applicazione sia
consentita discrezionalrnente» (Sez. 5, n. 1287 del
23/12/1993 – dep. 03/02/1994, Bonato, Rv. 197073).

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso, il 14 febbraio 2014.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

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