Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9823 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9823 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
SANTORO LUIGI N. IL 31/03/1982
avverso l’ordinanza n. 3/2013 TRIBUNALE MILITARE di ROMA, del
28/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott. r-Lez
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Uditi difensor Avv.;

Urf.0).°

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Data Udienza: 14/02/2014

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza emessa il 28.5.2013, nell’ambito del giudizio

instauratosi avanti il Tribunale militare di Roma che vedeva SANTORO Luigi
chiamato a rispondere dei reati di peculato e furto militare, per essersi
appropriato in svariate occasioni dei buoni carburante destinati al rifornimento
dei veicoli militari onde

utilizzarli per trarne profitto personale,

veniva

ogni altro atto consequenziale e veniva disposta la restituzione degli atti al Pm.
In particolare il Tribunale accoglieva l’eccezione sollevata dalla difesa per non
aver ottenuto la disponibilità di una videocassetta ritualmente richiesta in data
15.4.2001, cassetta VHS che secondo l’accusa ritraeva il mar. Santoro nell’atto
di sottrarre buoni benzina all’interno di autovettura di servizio nel parcheggio
della caserma Comando carabinieri Tutela Ambientale il cui contenuto era
stato trasposto su due cassette DVD, e che tale carenza comportava una
compressione dei diritti della difesa, perché impediva di accertare la
corrispondenza tra quanto contenuto nell’originaria cassetta VHS e quanto
trasposto nelle cassette DVD, compromissione che per il Tribunale militare
configurava nullità, ai sensi dell’art. 178 lett. c).

2.

Avverso tale decisione, che veniva ritenuta atto abnorme,

interponeva ricorso per cassazione il Pm presso il tribunale militare,
premettendo che l’ufficio del Pm aveva a suo tempo soddisfatto le istanze
difensive, avendo consegnato in data 27.4.2011 alla difesa due supporti su cui
era stato trasfuso il contenuto della cassetta VHS senza che la difesa nulla
eccepisse. Veniva rilevato che della cassetta VHS non era stata neppure
chiesta l’acquisizione agli atti del processo, poiché la prova su cui si riteneva
fondare l’accusa era data dalle due cassette DVD, in cui era stato riversato il
filmato originale in VHS, in formato digitale (e quindi di più immediata
consultazione) ad opera del ten. Pietro Raiola Pescarini. Ciò premesso, il Pm
ricorrente deduceva abnormità dell’atto in quanto determinante un’indebita
regressione del procedimento, errata interpretazione dell’art. 178 lett. c)
cod.proc.pen. , essendo stata creata ad libitum una forma di nullità, al di là di
quelle tassativamente previste dal cod.proc.pen., comportante la regressione
del procedimento, addirittura alla fase delle indagini.

3.

militare ha chiesto di dichiarare

Il Procuratore Generale

inammissibile il ricorso.
2

dichiarata la nullità del decreto che disponeva il giudizio in data 18.1.2013 e di

4.

Con memoria depositata il 10.2.2014 l’imputato ha sollecitato la

dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sul presupposto che l’ordinanza
impugnata non sarebbe abnorme, né sotto il profilo strutturale, né sotto quello
funzionale, essendo stata emessa sulla base della riscontrata limitazione del
diritto di difesa.

Il ricorso è inammissibile in quanto, seppure la legittimità del
provvedimento emesso dal Tribunale possa essere messa in discussione,
non può essere qualificato in termini di abnormità. Va infatti ricordato che
secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite ( sent. 26.3.2009 n. 25957, Toni
e altro, rv. 243590), l’ipotesi di abnormità strutturale deve essere limitata
“al caso di esercizio da parte del giudice, di un potere non attribuitogli
dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di
deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale
nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una
situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge
e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni
ragionevole limite (carenza di potere in concreto)” che non ricorre nel caso
di specie. L’abnormità funzionale è invece riscontrabile nel caso di stasi del
processo e di impossibilità a proseguirlo, che deve però essere limitata ai
casi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un
adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del
procedimento o del processo. E’ stato detto che “solo in siffatta ipotesi il
pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il
conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del
processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi
dal giudice”.

Ed è stato puntualizzato che non è caratterizzante

dell’abnormità la regressione del procedimento, nel senso di “ritorno” dalla
fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari. Con il che se
l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento,
“si è in presenza di un regresso consentito, anche se i presupposti che ne
legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato”,
poiché in tal caso si avrà riguardo ad atto illegittimo, ma non ad atto
abnorme.
Nel caso in esame il provvedimento adottato dal Giudice del
dibattimento, potrà al più essere illegittimo, ma non è qualificabile sotto
alcun profilo come atto abnorme, poiché il contenuto dell’atto non è avulso
3

Considerato in diritto

dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo
sviluppo successivo del processo. Ne consegue che il ricorso va dichiarato
inammissibile.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, addì 14 Febbraio 2014.

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