Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9820 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9820 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUSTINO RICCARDO GIOVANNI N. IL 14/11/1965
avverso l’ordinanza n. 1859/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 13/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG
efti. k&A.A.LAX o
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1,62,

Data Udienza: 14/02/2014

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 13.3.2013 il Tribunale di sorveglianza di Catania

ammetteva GIUSTINO Riccardo Giovanni all’espiazione della pena presso la
propria abitazione per ragioni legate alle sue gravi condizioni di salute (a livello
cardiologico, con rischio di arresto cardiaco improvviso e tale da non
consentire immediato soccorso) per la durata di un anno, facendogli divieto,

con lui coabitavano e che dovevano provvedere alle sue indispensabili esigenze
di vita, così rigettando la principale istanza di differimento della esecuzione
della pena sul presupposto della pericolosità sociale del Giustino, che oltre al
titolo in espiazione era gravato da condanna alla pena di anni dodici per reati
di cui agli artt. 73 e 74 dpr 309/90.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il

prevenuto, pel tramite del difensore, deducendo carenza di motivazione nella
parte del provvedimento in cui non era stato concesso il differimento della
pena per motivi di salute; veniva contestato che il Giustino era stato ritenuto
soggetto pericoloso sulla base di un’errata valutazione della realtà, atteso che
il prevenuto non risultava gravato da condanna ad anni dodici di reclusione
per reati di cui agli artt. 73 e 74 dpr 309/90, posto che la condanna risultava
debitamente ridimensionata in grado di appello e divenuta definitiva costituiva
il titolo in espiazione, nella misura di anni otto di reclusione. La difesa lamenta
che il Tribunale non abbia preso in considerazione la documentazione clinica
prodotta e finalizzata ad escludere residui margini di pericolosità sociale

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento

impugnato.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La valutazione condotta dal Tribunale sconta un’errata rappresentazione
della realtà di fatto sulla base della quale è stato formulato il giudizio di
pericolosità sociale del ricorrente, preclusivo dell’accoglimento dell’istanza
principale di differimento della pena: infatti è stato erroneamente ritenuto che
il Giustino, oltre al titolo in espiazione, avesse riportato altra condanna in
primo grado alla pena di anni dodici per i reati di violazione artt. 73 e 74 dpr
2

per ragioni di prevenzione, di avere contatti con persone diverse da quelle che

309/90, laddove detta pena era quella in espiazione, inflitta dal Tribunale di
Caltagirone, che era peraltro stata ridotta in seconde cure ad anni otto di
reclusione dalla corte d’appello di Catania, con sentenza 23.11.2010. Pertanto
il giudizio di pericolosità sociale, preclusivo del differimento della esecuzione
della pena, è stato espresso su un presupposto erroneo e deve quindi essere
rinnovato alla luce dei corretti presupposti in fatto. In sede di nuovo esame
dovrà inoltre essere più adeguatamente valutato in che misura le

relazione sanitarie agli atti, consentano di apprezzare attuali residui profili di
pericolosità sociale in capo all’istante.
Deve quindi essere annullata l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.

p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di
Sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, addì 14 febbraio 2014.

compromesse condizioni di salute del ricorrente, così come declinate nelle

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