Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 982 del 22/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 982 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
GREGORINO VITO COSIMO N. IL 27/08/1992
avverso l’ordinanza n. 13770/2013 GIP TRIBUNALE di BARI, del
04/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
D
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. \A
e t”
gehar-e–

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 P.M. presso il Tribunale di Bari impugna l’ordinanza, con la quale il GIP di quel
Tribunale- non ha convalidato il fermo operato nei confronti di Gregorino Vito
Cosimo, accusato di ricettazione di due motiveicoli,ritenendo insussistente il pericolo
di fuga e disponendo, nel contempo, a carico del medesimo Gregorino, l’applicazione

1.1 Lamenta il ricorrente inosservanza o erronea applicazione della legge penale
nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione poiché
l’omessa convalida del fermo è stata disposta senza una specifica
valutazione degli elementi devoluti alla cognizione del giudicante (dopo aver
intimato al ricorrente di non muoversi, costui, approfittando di un evento
improvviso, si allontanava velocemente tanto da essere inseguito dai militari
operanti che lo raggiungevano presso la sua abitazione), circostanza che ha indotto
il giudice a ritenere insussistente il fondato pericolo di fuga che legittima il fermo
di indiziato di delitto.

Considerato in diritto
2.11 ricorso è fondato.
2.1 Il GIP del Tribunale di Bari ha escluso la sussistenza del pericolo di fugaritenendo che il ritrovamento dell’indagato presso la sua abitazione, a distanza di
poco tempo dal momento del controllo fosse sufficiente a smentire l’intento di
darsi alla fuga e di sottrarsi al controllo e ad altri accertamenti, senza
considerazione alcuna per la condotta in precedenza tenuta dal Gregolino ,che
raggiunto dai militari,per ben due volte ,approfittando di un evento improvviso
,si sottraeva repentinamente al controllo dei militari ,tanto da essere raggiunto
da questi ultimi che lo inseguivano, presso la propria abitazione.
2.2 Tale decisione contrasta con l’insegnamento di questa Corte secondo il
quale :” Nella motivazione della convalida del fermo il giudice deve far riferimento a

concreti e specifici elementi di fatto risultanti dagli atti con riferimento ai parametri
normativi che nella realtà consentono e legittimano la misura precautelare nei confronti
di persona gravemente indiziata di reato, non essendo a tal fine sufficiente
l’utilizzazione di formule di stile, adattabili a qualsiasi situazione, senza che ciò
comporti una verifica sulla ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria cui è

dell’obbligo di dimora nel Comune di Conversano.

attribuita una sfera di discrezionalità ” ( N.39452 del 2013 Rv. 256975) ,non
potendosi il pericolo di fuga ritenersi superato , come puntualmente ha evidenziato il
P.G. in requisitoria , ”

in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e

sussiste anche quando l’indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto
e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia “dato
alla fuga” deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo
scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della
cv~,Afg,
Il provvedimento, pertanto deve essere annullato V”, — trattandosi di fermo
legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il fermo è stato
legit *mamente eseguito.
Così

n Roma, camera di consiglio del 22 dicembre 2014

giustizia. (n. 48367 del 2011 Rv. 252048 ) .

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