Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 982 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 982 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
ABELLI STEFANO N. IL 04.07.1985
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI TORINO del 29/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste
le conclusioni del PG in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso; per la parte civile Raso Luisella è presente
l’avvocato Attilio Villa del foro di Monza in sostituzione dell’avvocato Cardello
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; per le parti civili Stocchero
Giacomina, Mauro e Teresa è presente l’avvocato Attilio Villa che ha chiesto la
conferma della sentenza impugnata; per il ricorrente Abelli è presente
l’avvocato Aldo Mirate che ha chiseto l’annullamento senza rinvio della
impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 29 novembre 2012 la Corte d’appello di Torino, in
riforma della sentenza emessa in data 26 ottobre 2009 dal Tribunale di Asti
appellata dal Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale e dalle
parti civili Raso Luisella, Stocchero Giacomina, Stocchero Matteo e Stocchero
Teresa, dichiarava Abelli Stefano colpevole del reato a lui ascritto al capo A) e
lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione oltre al
risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili.
Il Sabelli era stato tratto a giudizio per rispondere (ai fini che qui rilevano) del
delitto previsto e punito dall’ art. 589, 1 e 2 comma c.p. (capo A) perché per
colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nella violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ed in particolare dell’art.
141, commi 1,2 e 3 D.Igs.vo n., 285 del 1992, trovandosi alla guida
dell’autovettura POLO in condizioni di ebbrezza alcoolica procedendo sulla S.R.

Data Udienza: 18/07/2013

3.

4.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Così la sentenza impugnata ricostruisce i fatti di causa: verso le ore 5,20 del 3
novembre 2006 perveniva ai Carabinieri di Castello d’Annone segnalazione
telefonica di un sinistro stradale avvenuto sulla strada regionale SR n. 10 nei
pressi del bivio per Rocchetta Tanaro. Recatisi sul posto per effettuare i rilievi i
militari rinvenivano in posizione di quiete l’autovettura Volkswagen POLO di
proprietà di Abelli Mario che aveva la portiera sinistra chiusa e quella di destra
spalancata. Nelle immediate adiacenze della parte posteriore della medesima
autovettura giaceva il corpo ormai senza vita di Stocchero Giuseppe Mario. Alle
ore 6,00 circa dello stesso giorno Abelli Stefano, figlio del proprietario della
POLO veniva trasportato tramite ambulanza presso il Pronto soccorso
dell’ospedale di Alessandria; dal relativo referto emergeva che lo stesso, poco
prima rinvenuto da un passante, tale De Marco Simone, mentre vagava per la
strada presentava “numerose ferite superficiali ed abrasioni al capo, regione
frontale e volta cranica con dolenzia sterno costale ed escoriazioni al dorso
delle mani ed al ginocchio”, con diagnosi di “frattura del massiccio articolare in
C6 e C7; schiacciamento somatico in D3 e D7; rifrittura diafisi radio
avambraccio sx”. Dai prelevamenti dei campioni biologici sia sul cadavere dello
Stocchero che sulla persona di Abelli Stefano risultava per il primo la presenza
di una concentrazione di alcol etilico pari a gr. 2,20/1 e per l’Abelli l’assunzione
di cannabinoidi nonché l’assunzione di alcol etilico, da quantificarsi, al
momento del sinistro in gr. 1,50-1,60/1.
Il Tribunale di Asti con sentenza in data 26 ottobre 2009 assolveva ex art.
530, secondo comma c.p.p. l’Abelli dall’imputazione di omicidio colposo per
non aver commesso il fatto rilevando la mancanza di prove sufficienti per poter
affermare che Abelli Stefano fosse alla guida della macchina, non essendo
neppure stato possibile ricostruire cosa fosse realmente accaduto.
Di contro la gravata sentenza – premesso essere incontestato che al momento
dl sinistro all’interno della POLO si trovavano la vittima e l’odierno imputatoha concluso per l’attribuzione a quest’ultimo del ruolo di conducente, sulla
base di molteplici e concordanti indizi ed ha ritenuto che allo stesso fosse
addebitabile il sinistro in virtù dell’elevata velocità tenuta desumibile dagli
accertamenti tecnici.
Il ricorso è infondato. La Corte territoriale è infatti pervenuta al giudizio di
penale responsabilità dell’Abelli ricostruendo il sinistro (ed in particolare la
fondamentale circostanza – ritenuta dubbia dal primo giudice- che proprio
quest’ultimo fosse alla guida della autovettura) sulla base di un compiuto
riesame del materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado,
considerando elementi a quest’ultimo evidentemente sfuggiti, dando riguardo
alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura
motivazionale che ha dato piena ragione delle difformi conclusioni. In
particolare, infatti, ha posto in rilievo come lo Stocchero non fosse titolare- a
differenza dell’Abelli- di patente di guida, mentre l’auto era di proprietà del
padre dell’imputato; come lo Stocchero era giunto sul luogo di ritrovo con gli
amici usufruendo di un passaggio di cortesia; come il medesimo, memore di

2.

n. 10 in direzione di Asti, a velocità non commisurata e superiore al limite ivi
prescritto, giunto nei pressi del bivio per Rocchetta Tanaro perdeva il controllo
del veicolo ed usciva di strada autonomamente con conseguenze mortali per il
trasportato Stocchero Giuseppe Mario.
Avverso tale decisione proponeva ricorso l’Abelli lamentando la mancanza,
contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla affermata penale
responsabilità, nonché la violazione del diritto di difesa, avendo la Corte
fondato il giudizio di penale responsabilità sul comportamento processuale
dello stesso Abelli.
In data 10 luglio 2013 perveniva memoria difensiva dell’Abelli contenente
“Motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione” in cui sostanzialmente veniva
precisato il contenuto delle già proposte lagnanze.

Così deciso nella camera di consiglio del
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

2013
IL PRESID

un incidente subito molti anni prima, così come riferito da concordanti
testimonianze aveva sempre rifiutato di porsi alla guida, dichiarandosene
peraltro “incapace” o comunque di non sentirsela, avendo paura di guidare,
né era stato mai visto guidare autoveicoli. Nel caso in esame, si rileva quindi
che la Corte di Appello ha ampiamente ed adeguatamente motivato – con
argomentazioni che si sottraggono a qualsiasi censura di illogicità e che
tengono conto anche degli elementi di segno contrario segnalati dalla difesa
dell’imputato- sulle ragioni per le quali ha ritenuto di ribaltare il giudizio
operato dal primo giudice.
Il ricorrente, per contro, anziché svolgere una critica della valutazione dei
molteplici e convergenti indizi, che sarebbe stata compiuta con inosservanza
delle regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, offre una
propria diversa verità processuale, la quale non può essere delibata in sede di
legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia
una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni
o salti logici, saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle
massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del
complessivo quadro probatorio.
Né sussiste alcuna violazione del diritto di difesa avendo la Corte territoriale
richiamato il comportamento processuale dell’imputato solo quale elemento di
contorno (e di conforto) del complessivo quadro probatorio.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in
favore delle costituite parti civile delle spese di giudizio, liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore
delle parti civili costituite, che si liquidano, quanto a Raso Luisella in €
2.500,00 oltre accessori come per legge; quanto a Stocchero Giacomina,
Stocchero Matteo e Stocchero Teresa in € 3.500,00 oltre accessori come per
legge,

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