Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9819 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9819 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
FRAIKH MUSTAFA N. IL 15/02/1984
avverso l’ordinanza n. 4230/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 30/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
..Q.Z……………a.A.
lette/sentite le conclusioni del PG Dett. .olt: 6e

Uditi difensor Avv.;

4

ok.4.11)24-

Data Udienza: 14/02/2014

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 30.4.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze

rigettava la richiesta formulata da FRAIKH Mustafa di ammissione alla misura
alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, mentre accoglieva
l’istanza subordinata di detenzione domiciliare in riferimento alla pena residua
da espiare; il Tribunale evidenziava che il prevenuto era stato condannato per

modesta capacità di rielaborazione critica del suo passato, che non aveva
prospettive di lavoro, che pendeva a suo carico altro procedimento penale per
fatto successivo a quello per cui era in espiazione pena, cosicchè non venivano
ritenuti sussistenti i presupposti per ammetterlo alla misura dell’affidamento al
servizio sociale; poiché però la misura della pena residua da espiare era
inferiore a due anni, veniva ammesso alla detenzione domiciliare presso
l’abitazione della convivente, cittadina italiana, con una serie di prescrizioni
tra cui quella che lo autorizzava a lasciare l’abitazione per tre ore al giorno
tra le ore 9 e le ore 12 , per attendere alle indispensabili esigenze di vita.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il

Procuratore Generale presso la corte d’appello di Firenze, per dedurre
violazione dell’art. 47 ter OP e difetto di motivazione. Poiché non era stata
chiesta l’autorizzazione ad allontanarsi per le indispensabili esigenze di vita, il
Tribunale non avrebbe potuto concederla ex officio ed in prevenzione,
mancando la prova che a tali esigenze non potesse provvedere la compagna
del Fraikh, titolare dell’abitazione.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza

impugnata.
Considerato in diritto.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Il Tribunale ha adeguatamente motivato la ricorrenza dei presupposti per
l’adozione di misura contenitiva, ma alternativa alla detenzione, in relazione al
detenuto Fraikh Mustafà, nell’ambito del perimetro della previsione di cui
all’art. 47 ter c. 1 bis OP. L’autorizzazione data al prevenuto di allontanarsi
ogni giorno dall’abitazione, seppure non espressamente richiesta
dall’interessato -che invero aveva chiesto in via principale una misura di
maggiore ampiezza- è stata frutto di una valutazione ragionata, condotta
2

reato in materia di stupefacenti, che il medesimo aveva dimostrato una

all’esito di un giudizio compiuto sulla personalità dell’interessato e diretta a
favorire la sua risocializzazione, attraverso la adozione graduale delle misure
alternative. Detto provvedimento, lungi dal profilarsi ultra petita, rientrava nei
poteri del Tribunale per favorire la ricerca di opportunità lavorativa, da
apprezzare come indispensabili esigenza di vita, se solo si consideri la
condizione di indigenza e precarietà in cui viveva l’interessato.
Non sono quindi ravvisabili i profili di illegittimità adombrati dal ricorrente nel

p.q.m.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, addì 14 febbraio 2014.

provvedimento impugnato.

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