Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9818 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9818 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPERIALE ROSARIO N. IL 28/10/1974
avverso l’ordinanza n. 13/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 14/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 29.390/2013

R.G. *

Udienza del 14 febbraio 2014

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Giuseppe Volpe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l’ annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e per la
trasmissione degli atti dalla Corte di appello di Napoli.

1. — Con ordinanza, deliberata de plano il 16 maggio 2013 e depositata il 17 maggio 2016, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’ incidente proposto dall’estradando Rosario Imperiale
avverso il provvedimento restrittivo emesso il 22 aprile 2008 ai
sensi dell’articolo 704, comma 3, cod. proc. pen. dalla ridetta
Corte territoriale, su richiesta del Ministro della Giustizia.
La Corte di merito, dopo aver qualificato l’incidente quale «istanza di revoca della custodia cautelare», e dopo aver richiamato i provvedimenti in precedenza adottati, illustrando lo sviluppo del procedimento, ha argomentato che i motivi addotti
dall’estradando (mancanza della richiesta del Pubblico Ministero e adozione del provvedimento ai sensi dell’articolo 704,
comma 3, cod. proc. pen. a fronte della richiesta ministeriale
formulata ai sensi dell’articolo 714 cod. proc. pen.) erano tutti
infondati.
2. — L’estradando ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto recante la data del 1° luglio 2013.
Col primo (e preclusivo) motivo, il ricorrente, dopo aver dedotto che erroneamente la Corte territoriale aveva qualificato come richiesta di revoca della misura coercitiva, l’incidente di esecuzione proposto per l’accertamento della «ineseguibilità del
titolo detentivo», denunzia la inosservanza dell’articolo 127 cod.
proc. pen. censurando che il giudice a quo ha provveduto «in
assenza di contraddittorio» fuori dei casi previsti della manifesta
infondatezza della istanza, per difetto delle condizioni di legge,
o della mera riproposizione della istanza già rigettata.

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 29.390/2013 R.G. *

Udienza del 14 febbraio 2014

Con gli altri motivi il ricorrente, diffusamente argomentando,
deduce la inosservanza degli articoli 291 e 704, comma 3, cod.
proc. pen.
pestivamente pervenuta a questa Corte suprema di cassazione
l’ 11 febbraio 2014, il ricorrente, col ministero del difensore di
fiducia, avvocata Cristiana Valentini, dichiara di replicare al
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il
quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso.
4. — -Fondato e meritevole di accoglimento è, nei termini che
seguono, il primo motivo di ricorso.
È, poi, appena il caso di aggiungere che non deve essere presa
in considerazione la memoria di replica del ricorrente, per la
inosservanza del termine dilatorio di cinque giorni, stabilito
dell’articolo 611, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. pen.

4.1 — Nella specie, alla stregua del tenore dell’espresso e formale tenore del provvedimento impugnato, intitolato «ordinanza
di rigetto», risulta pacificamente esclusa la ricorrenza di alcuna
delle ipotesi di definizione de plano del procedimento (mediante
decreto di inammissibilità, deliberato sentito il Pubblico Ministero), contemplate dal secondo comma dell’articolo 666 cod.
proc. pen., pei casi di manifesta infondatezza della richiesta,
per difetto delle condizioni di legge, ovvero di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

4.2 — L’adozione del rito planario da parte del giudice a quo
comporta la inosservanza dalla norma processuale, infra indicata, stabilita a pena di nullità.
Invero, l’articolo 666 cod. proc. peri. prescrive, ai commi 3 e 4
(salvi i casi contemplati dal comma 2), il procedimento carnerale partecipato, ai sensi dell’articolo 127 cod. proc. pen., con
l’ulteriore requisito dell’intervento necessario del difensore e del
Pubblico Ministero.

3

3. — Con memoria, recante la data del 28 gennaio 2014 e intem-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE
R.G.

* Udienza del 14 febbraio 2014

Epperò, se — come nella specie — il giudice della esecuzione
provvede de plano, con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto,
affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la «nullità
di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in
ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli articoli 178 e
179 cod. proc. pen.» del procedimento (v. da ultime: Sez. 1, 11
giugno 2013, n. 29505, P.M. in proc. Lahmar, massima n.
256111 e Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 11421, Prediletto, massima n. 254939), per effetto della estensiva applicazione delle
previsioni della «omessa citazione dell’imputato e della assenza
del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza»
(Cass., Sez. 3, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n.
211550; cui adde: Sez. 1, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella,
massima n. 209134; Sez. 1, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano,
massima n. 200047; Sez. 1, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio,
massima n. 196672).
Al rilievo della nullità conseguono l’annullamento, senza rin. ovolivo412a
vio, det_d~ impugnata (Cass., Sez. 3, sentenza n. 46786 del
20 novembre 2008, Bifani, massima n. 242477) e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il corso ulteriore, ai sensi dell’articolo 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e dispone la
trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il corso ulteriore.
Così deciso, il 14 febbraio 2014.

Ricorso n. 29.390/2013

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