Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9816 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9816 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NALDI MAURIZIO N. IL 22/07/1944
avverso l’ordinanza n. 5060/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
08/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6 \‹
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Data Udienza: 14/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Naldi Maurizio era indagato dalla Procura di Genova per il reato di
ricettazione di un orologio prezioso provento di furto; egli aveva richiesto al P.M.,
con istanza del 21/2/2013, la restituzione dell’orologio sequestrato e
l’archiviazione del procedimento a suo carico.
Il P.M. aveva respinto l’istanza di restituzione con decreto dell’11/3/2013
avverso il quale, con atto depositato il 12/3/2013, l’indagato aveva presentato

che il G.I.P. disponesse la restituzione del bene ovvero rimettesse la risoluzione
della controversia al giudice civile ai sensi dell’art. 263, comma 3, cod. proc.
pen..
Peraltro, con decreto dell’11/3/2013, il P.M. aveva già disposto la
restituzione dell’orologio sequestrato alla persona offesa del furto dell’orologio;
aveva inoltre chiesto ed ottenuto dal G.I.P. decreto di archiviazione del
procedimento nei confronti di Naldi per intervenuta prescrizione del reato.
Il G.I.P. non aveva dato seguito all’opposizione proposta da Naldi; sollecitato
a provvedere con incidente di esecuzione del 15/4/2013, con ordinanza
dell’8/5/2013 disponeva non luogo a provvedere, atteso che il provvedimento di
restituzione era già intervenuto e il bene non era più in sequestro.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Naldi Maurizio deducendo violazione
dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento: al fine di
rimediare alla stasi determinata dalla mancata fissazione dell’udienza ai sensi
dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il G.I.P. avrebbe dovuto consentire a
Naldi di accedere alla fase esecutiva, fissando udienza camerale.
Il provvedimento di non luogo a provvedere era stato adottato al di fuori
dell’area che ne individua la funzione; il G.I.P. aveva privato il ricorrente della
possibilità di accedere alla tutela contro il provvedimento del P.M..
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato, in quanto adottato de plano al di fuori
delle ipotesi eccezionali previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’ordinanza impugnata è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova in
funzione di Giudice dell’esecuzione, poiché la competenza a provvedere sulla

opposizione ai sensi dell’art. 265, comma 5 cod. proc. pen.: con essa chiedeva

richiesta di restituzione delle cose in sequestro spetta, dopo la definizione del
procedimento con archiviazione, al giudice per le indagini preliminari in funzione
di giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 12880 del 19/02/2009 – dep. 24/03/2009,
Maniago, Rv. 243046).
Il Giudice, quindi, ha correttamente provveduto de plano ai sensi degli artt.
676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’istanza aveva ad oggetto la
restituzione di cose sequestrate.

stesso giudice che, in tal caso, avrebbe provveduto ai sensi dell’art. 666 cod.
proc. pen..

Tuttavia, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor
impugnationis, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato
inammissibile, ma convertito in opposizione ai sensi dell’art. 568, comma quinto,
cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013 – dep. 30/07/2013,
Compagnone, Rv. 257006). Gli atti devono, quindi, essere trasmessi al G.I.P. del
Tribunale di Genova che darà corso al procedimento ex art. 666 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al G.I.P.
del Tribunale di Genova.

Così deciso il 14 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il ricorrente avrebbe dovuto, quindi, proporre opposizione davanti allo

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