Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9814 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9814 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COTIGA LUCIANO N. IL 27/04/1977
avverso l’ordinanza n. 294/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del
26/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 14/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 26.167/2013
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R.G.

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Udienza del 14 ,febbraio 2014

Rileva
1. — Con ordinanza deliberata il 26 marzo 2013 e depositata il
28 marzo 2013 il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha
respinto tra l’altro — per quanto qui rileva — l’incidente proposto dal condannato Lucian Cotiga avverso l’ordine di carcerazione emesso a suo carico dal Procuratore della Repubblica
presso quel Tribunale il 31 ottobre 2012.
Il giudice della esecuzione ha motivato che la richiesta del condannato di sospensione della esecuzione era infondata in quanto l’ordine di carcerazione recava menzione della condanna per
il delitto di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 cod. pen.,
nonché ai sensi dell’articolo 99, comma 4, cod. pen.; sicché non
poteva essere disposta la sospensione della esecuzione prevista
dall’articolo 656, comma 5, cod. proc. pen.
2.— Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Martino Nofri, mediante atto recante la data del 7 maggio 2013, col quale ha dichiarato promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606,
comma 1, lettere e) ed e), cod. proc. pen., inosservanza
dell’articolo 656, commi 5, 9 e 10, cod. proc. pen. nonché vizio
della motivazione.
Il difensore oppone: il ricorrente è stato colpito dall’ordine di
carcerazione mentre espiava, in relazione ad altra esecuzione
incoata, la pena detentiva presso il domicilio ai sensi
dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199; la pena detentiva inflitta per il reato, ritenuto ostativo, era stata commutata dal giudice della condanna colla sanzione sostitutiva

2

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Giuseppe Volpe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e
per la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Firenze.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 26.167/2013 R.G.

Udienza del 14 febbraio 2014

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3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 19 settembre 2013, ha osservato ad
adiuvandum: nelle more della impugnazione è entrato in vigore il decreto legger’ luglio 2013, n. 78, che «ha escluso il furto
pluriaggravato ex articoli 624 e 625 cod. pen. dall’elenco dei titoli
di reato ostativi alla sospensione della esecuzione e ha abrogato la
norma che escludeva i condannati con recidiva di cui al quarto
comma dell’articolo 99 cod. pen. dall’ambito della sospensione della esecuzione»; tutto ciò la rivalutazione della vicenda a opera
del Pubblico Ministero, prima ancora che del giudice della esecuzione.
4. — Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Nelle more del presente procedimento, l’articolo 656, comma 9,
cod. proc. pen., recante il divieto di sospensione della esecuzione, è stato no -vellato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto legge 1′ luglio 2013, n. 78, convertito nella
legge 9 agosto 2013, n. 94.
La novella ha soppresso i riferimenti ai delitti di furto e alla
applicazione della recidiva prevista dall’articolo 99, quarto
comma, cod. pen.
La abrogazione iure superveniente delle disposizioni ritenute
assorbenti dal giudite a quo ai fini della reiezione dell’incidente
proposto comporta l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo esame al Tribunale ordinario di Firenze.

P.

Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla sospensione dell’ordine di esecuzione, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

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della libertà controllata; pertanto, alla luce degli arresti di legittimità in ordine a casi analoghi, non doveva reputarsi operante il divieto della sospensione della esecuzione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 26.167/2013 R.G.

Udienza del 14 febbraio 2014

Così deciso, il 14 febbraio 2014.

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