Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9813 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9813 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI FABRIZIO N. IL 20/02/1966
avverso l’ordinanza n. 4/2013 TRIB.SEZ.DIST. di CORLEONE, del
15/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG thget. x

Uditi difensor Avv.;

L

-1 ~ .

Data Udienza: 14/02/2014

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 15.5.2013 il Tribunale di Termini Imerese

rigettava la richiesta formulata da Morelli Fabrizio diretta all’applicazione
dell’art. 669 c. 3 cod.proc.pen., atteso che il prevenuto era stato condannato
con decreto penale 20.4.2008 del gip del Tribunale Termini Imerese, nonché
con sentenza del Tribunale di Termini Imerese definitiva il 20.1.2013 per

riguardo a due condotte consumate relativamente allo stesso immobile, ma
autonome ed indipendenti , integranti reato istantaneo con effetti permanenti.

2.

Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione il

prevenuto, pel tramite del difensore, per dedurre violazione dell’art. 669 c. 3
cod.proc.pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Avendosi
riguardo a reato di occupazione abusiva, la difesa ha chiesto la revoca della
seconda sentenza, posto che il primo processo si era concluso con decreto
penale emesso il 21.4.2008, ragione per cui, poiché la contestazione indicava
solo il momento iniziale e non quello conclusivo della condotta, doveva
ritenersi la data del decreto come data di chiusura della permanenza. La
sentenza invece che condannò il Morelli ebbe ad indicare la data
dell’accertamento fino al 9.4.2008, cosicchè i fatti contestati in seguito al
secondo accertamento dovevano ritenersi ricompresi nella contestazione
portata dal decreto. Il giudice avrebbe quindi dovuto revocare la sentenza ai
sensi dell’art. 669 c. 3 cod.proc.pen. Ancora, sostiene la difesa che la
motivazione del provvedimento impugnato sia solo apparente, poiché anziché
affrontare il profilo del bis in idem , introdusse la questione relativa alla
continuazione che non era stata sollevata.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il

ricorso.
Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con l’ordinanza impugnata il giudice a quo ha correttamente rigettato l’istanza
di applicazione dell’art. 669 cod.proc.pen., sul presupposto che, benché si avesse
riguardo a due pronunce per lo stesso tipo di reato (occupazione abusiva di casa
popolare ) riguardante lo stesso immobile, non si poteva parlare di sovrapposizione
di pronunce, visto che le contestazioni che vennero elevate al Morelli nelle due

2.

occupazione abusiva del medesimo immobile, sul presupposto che si aveva

occasioni erano chiuse, nel senso che il primo fatto che diede luogo al decreto
penale di condanna venne contestato

“in data antecedente e prossima al

20.2.2008”, mentre quello successivo, a cui seguì la sentenza, venne ricondotto
“fino al 9.4.2008”.

E’ quindi di tutta evidenza la sfasatura temporale che

contraddistingue il secondo fatto, rispetto al primo e che segna la prosecuzione
della condotta illecita, anche dopo la contestazione del primo reato.
Come è noto, ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”,

configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta,
evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di
persona (Sez. Un. 28.6.2005, n. 34655, Rv 231799). Nel caso di specie si ha
riguardo a condotte in successione, specificate nella loro cadenza temporale, il che
porta ad escluderne la sovrapponibilità, proprio perché estrinsecatesi in tempi
diversi, per cui le pronunce di condanna non costituiscono un bis in idem e non
legittimano l’applicazione della norma processuale menzionata.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, addì 14 Febbraio 2014.

l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella

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