Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9811 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9811 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPRI FRANCESCO N. IL 25/06/1978
avverso l’ordinanza n. 121/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
9
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
1-‘2__Q-(2_, ‘9

A,Ut. •

Uditi difensor Avv.;

,

Data Udienza: 12/02/2014

1. Con ordinanza del 19 settembre 2013 la Corte di appello di
Salerno, giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda proposta da
Capri Francesco volta ad ottenere l’applicazione della diminuente di
cui all’art. 442 c.p.p. all’aumento di pena riconosciuta per la
continuazione con l’ordinanza in executivis con la quale, il
15.2.2011, era stata riconosciuta la continuazione tra due sentenze
di condanna, diminuente dal medesimo G.E. riconosciuta con
successiva ordinanza, del 7.10.2011, in relazione ad ulteriore
condanna giudicata in continuazione.
A sostegno della decisione il G.E. osservava che, attraverso
l’istanza rigettata, il ricorrente eludeva il disposto dell’art. 666 co. 6
c.p.p., norma questa che prevede il ricorso per cassazione come
unico mezzo per impugnare le ordinanze del G.E. in materia di
continuazione.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Capri, assistito
dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per violazione
dell’art. 666 c.p.p., in particolare sostenendo che, quella invocata,
non integrava riesame del precedente provvedimento, ma semplice
applicazione di una riduzione automatica prevista ope legis e che,
nel caso in esame, ricorreva una ipotesi di pena illegale emendabile
in executivis come da Cass., sez. IV, 16.5.2012, n. 26117 (allegata
per esteso).
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva
per il rigetto del ricorso.
4. Aderisce il Collegio alla motivate conclusioni del P.G..
Ed invero, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., norma questa che, come è
noto, disciplina il procedimento di esecuzione, l’ordinanza con la
quale il giudice conclude la fase procedimentale è notificata ovvero
comunicata alle parti ed ai loro difensori, i quali possono
impugnarla con ricorso per cassazione (in tali termini dispone il
comma VI della norma richiamata).
Consegue che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una
volta divenuto formalmente irrevocabile perché non impugnato,
preclude una nuova pronuncia sul medesimo “petitum”, ancorchè
non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo “rebus sic

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

5. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.
P. T. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali
Così deciso in Roma, addì 12 febbraio 2014
Il cons. est.
Il Presideke

stantibus”, ossia finché non si prospettino nuove questioni
giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o
preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in
considerazione (Cass., Sez. I, 14/06/2011, n. 36005, rv. 250785).
Nel caso in esame la mancata applicazione della diminuente di cui
all’art. 442 c.p.p. da parte del giudice dell’esecuzione investito della
richiesta di riconoscere in executivis il vincolo della continuazione
tra sentenze dedotte con la domanda, integrava violazione di legge
emendabile con la impugnazione per cassazione del relativo
provvedimento, allo stato irrevocabile eppertanto non emendabile
nelle forme auspicate difensivamente.
Né può convenirsi con la tesi difensiva là dove evoca la nozione di
pena illegale, non ricorrente nel caso di specie, giacché in costanza
di ipotesi di pena non già illegale, bensì illegittima, divenuta
irrevocabile perché non tempestivamente impugnata.
E’ pena illegale infatti soltanto quella non prevista dall’ordinamento
(per specie ovvero quantità).

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