Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 981 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 981 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
ABRAMI GIUSEPPE N. IL 24.11.1950
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
conclusioni del PG in persona del dott.
inammissibile il ricorso

DI BRESCIA DEL 11.12.2012
dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
Giuseppe Volpe che ha chiesto dichiararsi

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 dicembre 2012 la Corte d’appello di Brescia confermava la
sentenza emessa in data 16 agosto 2012 dal Tribunale di Brescia, appellata da Abrami
Giuseppe. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per
rispondere del delitto previsto e punito dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver ceduto
a Bregoli Paolo gr 0,5 di cocaina e per aver detenuto gr. 7,00 della stessa sostanza.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso l’Abrami lamentando l’omessa o
contraddittoria motivazione quanto alla denegata concessione delle attenuanti generiche;
la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) in relazione alla contestata recidiva specifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, premesso che non vi è
alcuna incompatibilità fra la intervenuta riqualificazione della fattispecie nei termini del
comma 5 del d.P.R. n. 309/1990 ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche,
stante la diversità dei presupposti per l’applicazione dei due istituti, va osservato come i
giudici della Corte territoriale abbiano motivato in maniera adeguata e congrua a
proposito del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in rilievo non solo il
pur risalente precedente specifico, ma anche il recente arresto (con condanna in primo

Data Udienza: 18/07/2013

grado) per lo stesso reato di spaccio. Quanto al secondo motivo è sufficiente osservare
che l’odierna lagnanza non è stata sollevata in sede di appello ove veniva solo chiesta la
concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione di pena, donde la non
proponibilità per la prima volta in questa sede.
4. Il proposto ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processauli e
della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende_
Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDEN E

P.Q.M.

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