Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9809 del 12/02/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9809 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPODIFERRO GAETANO N. IL 11/11/1983
avverso l’ordinanza n. 1582/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 18/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Aes, c-32)—
,
lette/sentite le conclusioni del PG
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 12/02/2014
1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 18 luglio
2013, revocava la detenzione domiciliare concessa a Capodiferro
Gaetano, ai sensi della L. 199/2010, misura già sospesa dal
Magistrato di sorveglianza, sul rilievo che l’interessato sarebbe
stato coinvolto, in data 15 giugno 2013, in un conflitto a fuoco con
le forze dell’ordine e che detta circostanza, sintomatica di elevata
pericolosità sociale, imponeva la revoca impugnata.
La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto
VLOZ93.d 9Z
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il
Capodiferro, personalmente, sviluppando due motivi di
impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente violazione di norma
processuale, l’art. 203 c.p.p., giacchè fondata la notizia di reato
posta a fondamento della revoca su una fonte confidenziale mai
indicata, eppertanto inutilizzabile nel processo.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia ancora il
ricorrente difetto di motivazione e mancata assunzione di una prova
decisiva ai fini del decidere, in particolare osservando: dalla notizia
di reato rimasta anonima è scaturita una perquisizione con esito
negativo; nessuna ricerca di residui di polvere da sparo è stata
eseguita dalla P.G.; nessuno dei testi escussi a s.i.t. ha indicato
l’abitazione del Capodiferro come quella da cui sono stati esplosi i
colpi di pistola; il ricorrente non è mai stato incriminato per reati
associativi; nel corso della detenzione il Capodiferro ha tenuto un
corretto comportamento; nulla ha detto il Tribunale su tali dati
positivi per l’istante.
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3. Nelle more del giudizio di legittimità11 ricorrente è stato Tin -yesni_
in libertà per aver compiutamente espiato la pena in esecuzione- di
guisa che la decisione invocata con l’impugnazione non avrebbe Acf
lalcun effetto concreto. Di qui il venir meno di ogni interesse
processuale in capo all’istante.
P. T. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza
di interesse.
Così deciso in Roma, addì 12 febbraio 2014
Il cons. est.
Il residente