Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9808 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9808 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MARZO ANDREA N. IL 27/08/1957
avverso il decreto n. 2144/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 26/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv. ;

Data Udienza: 12/02/2014

1. Con provvedimento emesso de plano il Presidente del Tribunale
di sorveglianza di Bologna, in data 26.6.2013, dichiarava
inammissibile l’istanza proposta da De Marzo Andrea volta alla
declaratoria di non esecutività dell’ordinanza con cui il 12.3.13 il
predetto Tribunale di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di
misure alternative al carcere nel contesto della sospensione della
esecuzione del precedente ordine di carcerazione ex art. 656 c.p.p.
A sostegno del provvedimento il Presidente osservava che l’istanza
dell’interessato era stata proposta in mancanza di collegato ricorso
per cassazione.
2. Si duole del decreto presidenziale il De Marzo con ricorso per
cassazione, affidato al difensore di fiducia, con il quale denuncia
violazione degli artt. 666 e 670 c.p.p. e comunque violazione del
principio del contraddittorio, in particolare osservando: il ricorrente,
condannato alla pena di anni uno e mesi dieci con sentenza divenuta
irrevocabile il 23.11.2007, ha chiesto l’applicazione di misure
alternative in seguito alla sospensione dell’ordine di carcerazione da
parte del P.M., richiesta rigettata dal Tribunale di sorveglianza con
ordinanza del 12.3.2013; in data 15.5.2013 il P.M. ha disposto la
carcerazione del ricorrente, il quale ha provveduto ad inoltrare
ulteriore richiesta di declaratoria di non esecutività dell’ordinanza
del 12.3.13, sostenendo tra l’altro che noVera stata ritualmente
notificata
di essere restituito nel termine per proporre
impugnazione avverso di essa; su detta ulteriore richiesta il giudice
si è pronunciato con il decreto impugnato, illegittimo perché reso al
di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 666 co. 2 e perché, in
particolare, non manifestamente infondata la domanda delibata;
nessuna norma prevede che la domanda di restituzione nel termine
per impugnare debba contemplare anche l’impugnazione del
provvedimento e l’art. 670 co. 1 c.p.p., su cui si fonda la domanda
principale, prevede che, in costanza di provvedimento non ancora
divenuto esecutivo, il giudice provveda a sospenderlo.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per la inammissibilità dell’impugnazione.
4. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa a precisare.
Nel caso in esame ritiene il Collegio che il giudice a quo non abbia
fatto corretta applicazione della disciplina processuale di cui al

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

P. T. M.

la Corte, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per la
decisione sull’istanza.
Così deciso in Roma, addì 12 febbraio 2014
Il cons. est.
Il Pre idente

secondo comma dell’art.666 c.p.p., in forza del quale, come è noto,
il giudice adito, in executivis ovvero nel procedimento di
sorveglianza per il richiamo operato dall’art. 678 c.p.p., co. 1, in
ipotesi di richiesta manifestamente infondata per difetto delle
condizioni di legge, la dichiara inammissibile.
Nel caso in esame invero la domanda del De Marzo, è stata ritenuta
manifestamente infondata sul semplice ed erroneo presupposto che
l’interessato avesse formulato una mera istanza, ex art. 666 comma
7 c.p.p., di sospensione della esecuzione della ordinanza del
Tribunale di sorveglianza reiettiva dell’applicazione di misure
alternative al carcere.
In realtà l’istanza del De Marco non è stata avanzata ai sensi
dell’art. 666 comma 7 c.p.p., ma ha un contenuto del tutto diverso e
cioè la richiesta, con richiamo all’art. 670 comma 1 c.p.p., che
l’ordinanza del 12.3.13 venisse dichiarata non esecutiva e,
contestualmente, di essere restituito nel termine per impugnarla, e
ciò sulla base di argomentazioni dirette a dimostrare la irritualità
della notifica dell’ordinanza medesima, da cui dovrebbe decorrere
il termine per l’impugnazione, a difensore di ufficio.
Ne consegue che il decreto di inammissibilità adottato de plano è
privo di valida giustificazione e si impone pertanto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento presidenziale con restituzione degli
atti al Tribunale di sorveglianza affinchè si pronunci sulla istanza
del De Marzo nel rispetto del principio del contraddittorio.

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