Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9805 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9805 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CRISTOFARO FERDINANDO N. IL 18/12/1956
avverso l’ordinanza n. 2769/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
—lette/s@-le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/02/2014

i

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 4 febbraio 2013 il Tribunale di Milano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo la richiesta del
p.m. presso il Tribunale di Napoli, revocava il beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso a De Cristofaro
Ferdinando con le sentenze pronunciate il 21.3.1997 dalla Pretura di
Napoli ed il 20.3.2000 ed il 19.5.2000 dal Tribunale di Napoli, sul
rilievo che l’interessato, nel quinquennio successivo al passaggio in
giudicato delle sentenze dette, eppertanto alla concessione del
beneficio, aveva commesso reati per i quali era stata inflitta una
pena detentiva; annotava altresì il G.E. che quella concessa con la
sentenza del 19.5.2000 si poneva come terza sospensione
condizionale, come è noto inibita dall’ordinamento.
2. Avverso detta decisione ricorreva per cassazione il De Cristofaro,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone la illegittimità
giacchè violate norme processuali stabilite a pena di nullità e per
omessa pronuncia su una delle domande proposte.
Denunciava in primo luogo la difesa ricorrente che per l’udienza
camerale del 4.2.2013 nessuno avviso risultava recapitato al
difensore di fiducia del De Cristofaro, avv. Roberto Acampora,
mentre altro avviso era stato comunicato all’avvocato, con studio in
Napoli, in precedenza nominato di ufficio, certamente non facilitato
per una difesa da espletarsi a Milano.
Lamentava altresì la difesa istante che nessun argomento era stato
speso dal G.E. in relazione alla sua domanda di applicazione della
continuazione alle condotte giudicate con le sentenze revocate.
3. Con sintetica requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il
rigetto del ricorso perché non condivisibili le prospettazioni del
ricorrente.
4. Il ricorso è fondato nella sua censura processuale.
È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l’omessa
notifica, al difensore di fiducia, dell’avviso di fissazione
dell’udienza camerale nel procedimento di esecuzione (Cass., Sez. I,
11/11/2011,n. 43095, rv.250997; id. 17.1.2011, n. 5834)
Nel caso in esame il De Cristofaro aveva provveduto a designare
l’avvocato di fiducia, nella persona dell’avv. Roberto Acampora, in

i

P. T. M.
la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova
deliberazione al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, addì 12 febbraio 2014
Il cons. est.

tempi tali da consentirne la conoscenza formale da parte
dell’autorità procedente, di guisa che l’omesso avviso dell’udienza
ad esso difensore, tra l’altro sottoscrittore di precise istanze
difensive nella qualità, integra l’indicata nullità dell’udienza e del
provvedimento all’esito adottato.
Consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
con la trasmissione degli atti al giudice territoriale per l’ulteriore
corso.
La censura motivazionale rimane assorbita dall’accoglimento del
primo motivo di doglianza.

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