Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9804 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9804 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEDDA SIMONE N. IL 04/03/1976
avverso l’ordinanza n. 257/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
13/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
s,

41: c_52J2- 2-

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/02/2014

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La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 13 dicembre 2011 dichiarava
non luogo a provvedere sulla domanda proposta dal Procuratore
generale presso quella corte distrettuale volta alla correzione
dell’errore materiale a suo avviso contenuto nelle sentenze del
24.3.2010, resa dalla stessa corte di appello, e del 16.4.2009
pronunciata dal GUP del Tribunale di Cagliari, confermata dalla
precedente, a carico di Ngedere Ramadhani Mohamed e di Medda
Simone.
Ad avviso del procuratore istante nelle sentenze appena evocate, a
fronte di una recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale
contestata a carico di entrambi gli imputati e come tale ritenuta
nelle sentenze dette, nella parte motiva della pronuncia di prime
cure, poi confermata in secondo grado, si fa riferimento ai commi 2,
nn. 1 e 2, e 3 e poi ancora al comma 4 dell’art. 99 c.p..
A sostegno della decisione il G.E. osservava invece che nessun
errore materiale è ravvisabile nelle sentenze dedotte, giacchè a
carico degli imputati, e del Medda in particolare, risultava
contestata e correttamente ritenuta la recidiva specifica reiterata ed
infraquinquennale e per questo applicato l’aumento di pena per essa
stabilito dalla legge.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento Medda
Simone denunciandone l’illegittimità perché viziato da illogicità
della motivazione, in particolare argomentando: la recidiva
contestata al ricorrente è sempre stata quella “specifica e reiterata
infraquinquennale dei cui all’art. 99 co. 2 nn. 1 e 2 c.p.”, di guisa
che rimane l’incertezza tra la recidiva di cui al comma 4 dell’art. 99
e quella aggravata ai sensi dei nn. 1 e 2 del co. 2 dello stesso
articolo; detta incertezza non risulta risolta con l’ordinanza
impugnata.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il
rigetto della impugnazione.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, come evidenziato dal G.E., al ricorrente è stata
contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale e per

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5. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 12 febbraio 2014

questo è stato applicato un aumento sanzionatorio ai sensi dell’art.
99 c.p., co. 4, coerente con l’aggravante detta dal giudice di prime
cure, il quale di essa ha argomentato in motivazione e di essa ha
fatto corretta menzione nel dispositivo. La corte di merito si è
limitata a confermare motivazione e dispositivo di primo grado.
Tanto premesso, correttamente è stato rilevato dal giudice
territoriale la inesistenza di qualsivoglia errore materiale nelle
decisioni richiamate nell’istanza del P.G..

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