Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9802 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 9802 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISPINO VINCENZO N. IL 31/03/1975
avverso il decreto n. 24/2013 GIP TRIBUNALE di FERMO, del
01/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
:te ‘Ve-D
-a-r-O-re4
r

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/02/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 1.2.2013, il G.I.P. di Fermo dichiarava inammissibile l’istanza
proposta nell’interesse di CRISPINO Vincenzo, volta ad ottenere l’annullamento del decreto
penale di condanna emesso nei confronti del predetto in data 21.11.2012 per la
contravvenzione di cui all’art. 125 co. 6 D.L.vo n. 81/2008.
Rilevava il Giudice che, essendo il decreto divenuto ormai esecutivo, non ne poteva
essere più chiesto l’annullamento con la procedura dell’incidente ex art. 666 ss. c.p.p.

l’interessato dedotto l’estinzione del reato secondo quanto previsto dall’art. 21 D. Lgs. n.
758/1994.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del CRISPINO denunciando violazione
dell’art. 606 lett. b) ed e) in relazione all’art. 666 c.p.p. e agli artt. 629-630 c.p.p.
Sostiene il ricorrente che lo strumento della revisione non era esperibile nel caso di
specie, non potendosi considerare “prova nuova” l’avvenuta estinzione del reato prima
dell’emissione del decreto penale di condanna.
Viceversa, era attraverso l’incidente di esecuzione che potevano farsi valere patologie
procedimentali per le quali il decreto de quo non doveva essere emanato e divenire definitivo.
Nel caso del CRISPINO, il 13.8.2012 era stata contestata la violazione dell’art. 125 co. 6
D.L.vo n. 81/08 ed elevata in data 6.8.2012 sanzione amministrativa pari ad euro 500,00; il
ricorrente, nei termini di legge, aveva ottemperato alla prescrizione e nei successivi trenta
giorni dalla notifica della sanzione aveva provveduto al pagamento, così realizzando entrambe
le condizioni necessarie per la declaratoria di estinzione del reato.
3.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, condividendo le motivazioni del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto debba ritenersi corretto e conforme al costante orientamento di questa
Corte il rilievo del ricorrente secondo cui, nel caso d’interesse, non sarebbe stato utilizzabile lo
strumento della revisione, non potendo dilatarsi il concetto di “prova nuova” fino a
ricomprendervi una causa estintiva non dedotta né rilevata tempestivamente (Sez. 3, sent. n.
43421 del 28/10/2010, Rv. 248726; Sez. 6, ord. n. 25680 del 9/1/2003, Rv. 226419; Sez. U,
sent. n. 6019 dell’ 11/5/1993, Rv. 193421), va disattesa la sua prospettazione tesa ad
accreditare come possibile, per far valere la causa di estinzione prevista dall’art. 21 D. Lgs. n.
758/1994, il ricorso all’incidente di esecuzione.
Ed invero, non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione penale quello di dichiarare
estinti per prescrizione i reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna,
1

L’unico rimedio esperibile era quello della revisione ai sensi dell’art. 629 c.p.p., avendo

anche se la prescrizione si fosse verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza,
nella pendenza del procedimento da essa definito; la decisione di condanna del giudice di
merito passata in giudicato, non può essere suscettibile di alcuna modificazione in sede
esecutiva, poiché ciò comporterebbe una inammissibile violazione del principio di intangibilità
del giudicato penale (Sez. 2, ord. n. 5496 del 17/11/1999, dep. 2/3/2000, Agresta, Rv.
216350).
Per evitare la definitività del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, il
CRISPINO avrebbe dovuto proporre opposizione nei termini previsti dall’art. 461 c.p.p.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
al pagamento delle spese processuali.
Per la peculiarità del caso, si ritiene di dover esonerare il ricorrente dal versamento di
una somma in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014

Il Consigli

estensore

Il Presidente

Non avendolo fatto, correttamente è stata ordinata l’esecuzione del decreto stesso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA