Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9801 del 30/01/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9801 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPRIATI RAFFAELE N. IL 15/05/1983
avverso l’ordinanza n. 1/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
08/04/2013
sentita l a azione fatta dal Consi gliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/s ite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 30/01/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’8.4.2013 la Corte di appello di Bari, quale giudice
dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di applicazione della disciplina del reato
continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., avanzata da Raffaele Capriati in
relazione ai reati di cui alle sentenze di condanna specificamente indicate.
Dava, quindi, atto che con precedente ordinanza, resa ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., era stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati con
sei di reclusione; riteneva, quindi, detti reati più gravi di quelli oggetto della
sentenza del 7.5.2009 in relazione ai quali indicava un ulteriore aumento di pena
nella misura di anni sei di reclusione, e rideterminava in tal modo la pena in
complessivi anni venticinque e mesi sei di reclusione.
2.
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
condannato, personalmente, deducendo la violazione di legge ed il vizio della
motivazione avuto riguardo alla rideterminazione della pena.
Rileva che la pena complessiva andava determinata in anni ventitre di
reclusione e non in anni venticinque, atteso che la Corte di appello di Bari il
7.5.2009 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati con
la sentenza della stessa Corte di appello in data 11.1.2006, determinando la
pena complessiva in anni undici di reclusione.
Lamenta, quindi, che il giudice dell’esecuzione ha omesso qualsivoglia
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in specie, quanto all’aumento
di pena per la continuazione nella misura di anni sei di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
E’ principio di diritto consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo il
quale il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della
pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze,
ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen.,
deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito
in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena
come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare
autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione
con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 38244, 13/10/2010,
Conte, rv. 248299; Sez. 1, n. 49748, 15/12/2009, Di Stefano, rv. 245987; Sez.
1, n. 4911, 15/11/2009, Neder, rv. 243375).
2
due distinte sentenze con rideterminazione della pena in anni diciannove e mesi
Agli aumenti per tutti i reati satellite si deve, quindi, procedere
singolarmente e non complessivamente con riferimento alla diverse sentenze
ciascuna delle quali relativa a più reati, come è avvenuto net provvedimento
impugnato.
Come è noto, peraltro, il giudice dell’esecuzione che procede ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen. è vincolato dal giudicato per quanto riguarda
l’individuazione del reato più grave e per la misura di pena stabilita per tale
reato, mentre è libero di rideterminare gli aumenti di pena per i reati cd satellite
aumenti per i reati meno gravi il giudice deve tenere conto della eventuale
diminuente per il rito, della disposizione di cui al comma 2
–
bis dell’art. 671 cod.
proc. pen., relativa ai reati commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la
recidiva, e deve motivare sull’entità dell’aumento di pena se significativo. Ove il
giudice ritenga che ricorrano elementi tali da giustificare la determinazione della
pena nel massimo consentito dall’art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (la
somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto) o prossima
alla stessa, di ciò deve dare adeguata e puntuale motivazione (Sez. 1, n. 6602,
10/12/1996, Marra, rv. 206771; Sez. 1, n. 33535, 14/07/2010, Panaro, rv.
247977).
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente
alla determinazione della pena ed il rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa
composizione, che nel nuovo esame tenga conto dei rilievi e dei principi di diritto
affermati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte di appello di Bari.
Così deciso, il 30 gennaio 2014.
(Sez. 1, n. 46905, 10/11/2009, Castorina, rv. 245684). Nel determinare detti