Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9800 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9800 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MABCHOUR ABDELATIF N. IL 09/12/1973
avverso l’ordinanza n. 4683/2010 TRIBUNALE di TORINO, del
23/04/2013
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sen e le conclusioni del PG Dott. 5 (MA-UpnA-

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Uditi difen r Avv.;

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Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23.4.2013 il Tribunale di Torino, quale giudice
dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di applicazione della disciplina del reato
continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., avanzata da Mabchour Abdelatif
in relazione ai reati di cui alle sentenze di condanna specificamente indicate,
rideterminando la pena in complessivi anni sette di reclusione ed euro 22.000 di
multa.

della sentenza in data 26.1.2011, per il quale era stata applicata la pena base,
con le circostanze attenuanti generiche, di anni cinque di reclusione (aumentata
per la continuazione interna ad anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa,
ulteriormente ridotta ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000 ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen.) alla quale applicava l’aumento di anni tre di
reclusione ed euro 4.000 di multa per la continuazione riconosciuta con il reato
di cui alla sentenza del 20.12.2010 (relativa ad altra violazione di cui all’art. 73
d.P.R. n. 309 del 1990 per la quale era stata inflitta la pena di anni quattro di
reclusione ed euro 18.000 di multa).

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
condannato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge
ed il vizio della motivazione avuto riguardo alla rideterminazione della pena.
Lamenta che il giudice dell’esecuzione, oltre ad aver omesso qualsivoglia
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non ha determinato la pena
base in relazione al reato ritenuto più grave, ma ha operato l’aumento per la
continuazione per il reato di cui alla seconda sentenza sulla pena
complessivamente applicata con la sentenza del 26.1.2011 relativa a più
fattispecie in continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
E’ principio di diritto consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo il
quale il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della
pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze,
ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen.,
deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito
in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena
come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare
autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione
2

Riteneva più grave il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto

con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 38244, 13/10/2010,
Conte, rv. 248299; Sez. 1, n. 49748, 15/12/2009, Di Stefano, rv. 245987; Sez.
1, n. 4911, 15/11/2009, Neder, rv. 243375).
Agli aumenti per tutti i reati satellite si deve, quindi, procedere
singolarmente e non complessivamente con riferimento alla diverse sentenze
ciascuna delle quali relativa a più reati, come è avvenuto nel provvedimento
impugnato.
Come è noto, peraltro, il giudice dell’esecuzione che procede ai sensi

l’individuazione del reato più grave e per la misura di pena stabilita per tale
reato, mentre è libero di rideterminare gli aumenti di pena per i reati cd. satellite
(Sez. 1, n. 46905, 10/11/2009, Castorina, rv. 245684). Nel determinare detti
aumenti per i reati meno gravi il giudice deve tenere conto della eventuale
diminuente per il rito, della disposizione di cui al comma 2

bis dell’art. 671 cod.

proc. pen., relativa ai reati commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la
recidiva, e deve motivare sull’entità dell’aumento di pena se significativo.
Inoltre, alla luce dei rilievi mossi dal ricorrente, deve ricordarsi che
l’applicazione della continuazione in sede esecutiva deve, di regola, comportare
una diminuzione della pena complessiva, trattandosi di istituto ispirato al favor
rei.

Ovey il giudice ritenga che ricorrano elementi tali da giustificare l

determinazione della pena nel massimo consentito dall’art. 671, comma
secondo, cod. proc. pen. (la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o
ciascun decreto) o prossima alla stessa, di ciò deve dare adeguata e puntuale
motivazione (Sez. 1, n. 6602, 10/12/1996, Marra, rv. 206771; Sez. 1, n. 33535,
14/07/2010, Panaro, rv. 247977).
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente
alla determinazione della pena ed il rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa
composizione, che nel nuovo esame tenga conto dei rilievi e dei principi di diritto
affermati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Torino.

Così deciso, il 30 gennaio 2014.

dell’art. 671 cod. proc. pen. è vincolato dal giudicato per quanto riguarda

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