Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 980 del 22/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 980 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARZOCCHI MASSIMO N. IL 15/10/1975
avverso la sentenza n. 736/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 17/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R. eveo
che ha concluso per I ,-(<7
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. -72.”-e–g,o
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Data Udienza: 22/12/2014

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Caltanisetta ,
rigettava gli appelli del P.G. e dell’imputato avverso la sentenza del
Tribunale di Gela, in data 24.4.2012 , che aveva condannato Marzocchi
Massimo alla pena di giustizia in ordine alla seguente ipotesi di accusa:

delitto p. e p. dagli artt.110,640 e 61 n.5 cod.pen. ,perché,agendo in concorso con altro
Letizia ( nata a Gela il 16.5.1917) fingendosi un agente assicurativo e dicendole che uno dei
figli era debitore di una grossa somma di denaro per il pammento di una polizza
assicurativa, nonché fingendo di telefonare al di lei figlio, in realtYslìo complicZcon il quale
la feceva interloquire,inducendo in errore la predetta Cassarà,si faceva consegnare la somma
di € 400,00 a fronte della quale rilasciava una busta da lettera gialla,contenente ,anzicchè la
polizza assicurativa,altre buste da lettera e fogli di carta bianchi: ed in tal modo si procurava
l’ingiusto profitto pari alla somma di € 400,00 con correlativo danno della persona
offesa.Con l’aggravante di aver commesso il fatto profittando della minorata difesa della
persona offesa a cagione della sua anziana età (circa novant’anni),In Gela 1.3.2007

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l’avvocato

Giuseppe

Biondi,difensore di Marzocchi ,chiedendo l’annullamento della sentenza e
deducendo a motivo dell’impugnazione :
a)

La violazione dell’art.606 comma 1 lett.b) cod.proc.pen.in relazione

all’art.192 cod.proc.pen. perché la responsabilità penale è stata affermata
in relazione ad un unico indizio ,costituito dal rinvenimento di due sole
impronte papillari sulla busta consegnata alla vittima, impronte che
dall’accertamento dattiloscopico sono risultate riconducibili a quelle
dell’imputato per un numero non adeguatamente elevato di punti di
identità (inferiori a 16) ;
b)

La violazione dell’art.606 comma 1 lett.e cod.proc.pen. essendo stata

riconosciuta l’aggravante di cui all’art.61 n.5 cod.pen. in considerazione
della sola età senile della p.o.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
1

soggetto rimasto ignoto, con artifici consistiti nel recarsi presso l’abitazione di Cassara

giudizio di legittimità.
2.1 I motivi di ricorso,infatti, sono la pedissequa reiterazione dei motivi
proposti con l’appello,tutti scrutinati e respinti dalla Corte di merito, con
una motivazione esente da vizi evidenti e pertanto, essi ,mancano di quella
necessaria specificità, conseguente alla puntuale critica di punti specifici
dell’argomentare del provvedimento impugnato, che, secondo la prescrizione
dell’art.581 cod.proc.pen., rendono l’impugnazione reale , concreta e non
2.2 In particolare è manifestamente infondato il primo motivo relativo alla
valenza probatoria del rinvenimento delle impronte digitali, posto che
,diversamente da quanto affermato dal ricorrente,che cita in modo parziale
la prova dichiarativa, emerge dalla sentenza del primo giudice che :” Il

teste Inghilleri Alfredo, anch’egli Assistente Capo della Polizia Scientifica, ha
dichiarato che, in qualità di dattiloscopista, ha proceduto all’identificazione
delle impronte papillari. In particolare, dei diciotto frammenti evidenziati ne
sono risultati utili dieci, sei dei quali sono stati attribuiti a MARZOCCHI
Massimo. Il teste ha poi spiegato che il MARZOCCHI è un soggetto fotosegnalato in diversi posti d’Italia, le cui impronte digitali sono presenti negli
archivi della Polizia Scientifica. Con l’utilizzo del sistema informatica
denominato A.F.I.S. ed all’esito dell’attività di comparazione, è
risultato che per ogni frammento utile sono stati riscontrati oltre 17
punti caratteristici e coincidenti tra le impronte evidenziate sui
reperti analizzati e quelle del MARZOCCHI presenti negli archivi
informatici.Nessun dubbio residua, dunque, sul fatto che sulle buste di carta
e sui fogli formato A4, consegnate dal sedicente agente assicurativo alla
signora Cassarà, vi erano le impronte digitali dell’imputato….”
2.3 La Corte di merito ha ribadito la natura di prova dell’accertamento
dattiloscopico in virtù dell’elevato numero di punti di coincidenza con
l’impronta papillare dell’imputato e la valutazione fatta dai giudici di merito
è del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che questo
collegio condivide e fa propria,secondo la quale la certezza probatoria della
riferibilità dell’impronta di soggetto ignoto a quella di persona nota
sottoposta a comparazione, necessita della corrispondenza di almeno 16
punti (Cass., Sez. 1^, 17/04/2008, n. 18682; Cass., Sez. 5″, 26/05/2005,
n. 24341; Cass., Sez. V, 26/02/2010, n. 12792; Cass., Sez. 1^ Sent.,
2

meramente apparente.

17/04/2008, n. 18682; Cass., Sez. 2^ Sent., 02/04/2008, n. 16356) Infatti

:”Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità
e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche
nel caso in cui siano relative all’impronta di un solo dito, purché evidenzino
almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in
quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta
verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato.
presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza.”(
n.12792 del 2010 rv 246901).
2.4 La motivazione relativa alla sussistenza dell’aggravante, che si fonda
sull ‘accertato stato di scarsa lucidità e sulla particolare suggestionabilità
della persona offesa determinata dall’età della medesima, essendo fondato
su circostanze di fatto, adeguatamente motivate, sfugge al controllo di
legittimità.
3. Il ricorso per i motivi che precedono deve essere dichiarato inammissibile:
ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così d ciso i o a, .1 22 dicembre 2014

Ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta

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