Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 98 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 98 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRECO GIANNI n. 11/5/1983
avverso l’ordinanza n. 444/2013 del 17/4/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI CATANIA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in personadel Dott. GIOVANNI D’ANGELO che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Greco Gianni poneva innanzi al Tribunale del riesame di Catania
in sede di appello avverso ordinanza di rigetto del gip del medesimo Tribunale
una questione di decorrenza termini di custodia in relazione ad una ipotesi di
contestazione a catena ex articolo 297 3° comma cod. proc. pen.
– il gip del tribunale di Catania in data 14 novembre 2011 emetteva una
ordinanza di custodia in carcere per il reato di cui all’articolo 73 legge droga, per
avere ceduto in più occasioni a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina (fatti
commessi in Calatabiano e Giardini Naxos dal settembre al novembre 2011).
– Il gip del tribunale di Catania in data 26 giugno 2012 emetteva una
ordinanza di custodia in carcere, nell’ambito di un diverso procedimento, per fatti
di cui all’articolo 73 e all’articolo 74 legge droga con riferimento a condotte
tenute nell’anno 2007 sino all giugno 2008.
Il Tribunale rigettava l’appello con ordinanza oggetto del ricorso qui in
discussione.

Data Udienza: 12/11/2013

Dati di fatto pacifici, secondo il Tribunale erano che:
– tra i fatti non vi era alcuna “connessione qualificata”
– i procedimenti erano diversi;
ritenuto, secondo un’accurata esposizione dei relativi principi, che per poter
discutersi di contestazione catena in una tale ipotesi sarebbe necessario
affermare la sostanziale unicità di procedimento e che la separazione sia, invece,
conseguenza di una scelta del pubblico ministero, il Tribunale riteneva di potere
agevolmente escludere che ricorresse una tale condizione di ingiustificata

– i procedimenti nascevano da distinte notizie reato,
– comunicate all’ufficio di Procura a distanza di oltre due anni l’una
dall’altra,
– peraltro, assegnate anche a magistrati diversi.
Ciò escludeva la possibilità di ritenere allo stato degli atti una volontaria
fittizia separazione dei procedimenti non potendo, quindi, discutersi di
decorrenza dei termini di custodia a partire dalla esecuzione della prima
ordinanza.
Propone ricorso il Testa Luciano tramite il suo difensore deducendo la
violazione di legge con riferimento agli articoli 297 3 0 comma e 303 comma 1°
numero 3 cod. proc. pen. .
Sostanzialmente la difesa rileva l’errore di interpretazione della disciplina in
questione ritenendo che la corretta lettura dei principi affermati con la sentenza
SS.UU. 9/1997 è nel senso che le regole in tema di retrodatazione della
decorrenza dei termini di custodia in caso di contestazione a catena debbano
applicarsi anche in ipotesi di diversità di procedimenti e che tale stessa
disciplina, alla luce della successiva decisione della Corte Costituzionale numero
408 del 2005, debba applicarsi anche in tema di connessione non qualificata. La
regola di retrodatazione dei termini deve essere, quindi, applicata anche a fronte
di procedimenti diversi.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Il ricorso intende affermare la regola della applicabilità della disciplina della
contestazione catena tra fatti non connessi per i quali si proceda separatamente
– al di fuori dell’ipotesi di “fittizia separazione” dei procedimenti stessi. Ma, per
affermare ciò, non si confronta con la giurisprudenza di legittimità che afferma
che in tale ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 297 3°
comma cod. proc. pen. bensì utilizza, per rinvio, gli argomenti di cui alla
sentenza Cass. SS.UU. 9/1997; ma tale decisione, diversamente da come appare
dall’atto di impugnazione, aveva ad oggetto il tema della applicabilità della
disciplina della contestazione a catena a fatti giudicati in diversi procedimenti con

separazione dei procedimenti:

riferimento alla sola ipotesi della “connessione qualificata”, testualmente prevista
dall’articolo 297 3 0 comma cod. proc. pen., nel testo innovato nel 1995.
Quindi nè è corretto il rinvio fatto alla citata giurisprudenza per affermare la
applicabilità delle regole in materia di decorrenza termini per l’ipotesi di
contestazione catena nel caso di specie, né il ricorso sviluppa adeguate ragioni
autonome per contrastare i chiari e ben sviluppati argomenti della ordinanza
impugnata che sintetizzano efficacemente i principi affermati da questa Corte di
legittimità.

determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 1-ter
disp. att. cod. proc. pen.
Roma così deciso il 12 novembre 2013
Il C nsiglie estensore

il Pjsidente

Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va

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