Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9799 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9799 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANZARO
nei confronti di:
PALAIA PIO N. IL 08/12/1985
avverso l’ordinanza n. 826/2013 TRIBUNALE di CATANZARO, del
25/05/2013
sentita la r91zione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sen e le conclusioni del PG Dott. A
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Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 25.5.2013 il Tribunale di Catanzaro non convalidava l’arresto di
Pio Palaia per il reato di cui all’art. 9 comma secondo legge n. 1423 del 1956
(rectius art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011) in quanto si intratteneva a
parlare con tale Serratore, gravato da precedenti penali, nonché in tempi recenti
si era intrattenuto con altro sorvegliato speciale e altri soggetti pregiudicati.
Rilevava che, pur prescindendo dall’elemento soggettivo della

prescrizioni oggetto di contestazione implica una relazione interpersonale che
certamente non può configurarsi in un unico incontro. Nel caso di specie, tutti gli
incontri con i soggetti indicati risultano sporadici ed occasionali ad esclusione di
quelli con Ielapi e Strumbo che, tuttavia, risultano relativi a brevi periodi, in
luoghi pubblici e facilmente controllabili; pertanto, non consentono di configurare
l’esistenza di stabili relazioni con i predetti soggetti con conseguente
insussistenza del fumus commissi delicti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso
il Tribunale di Catanzaro denunciando la violazione di legge, sia in ordine alla
verifica dei presupposti per procedere all’arresto, sia avuto riguardo alla
valutazione sulla configurabilità del reato contestato.
Lamenta che il giudice della convalida ha operato un indebito sconfinamento
in ordine alla valutazione della legittimità dell’arresto, procedendo all’esame degli
elementi di fatto riservato alle successive fasi del procedimento.
Rileva, altresì, che il giudice ha errato nel ritenere necessaria ai fini della
configurabilità del reato la stabilità dei rapporti con i soggetti pregiudicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, è fondato.
In sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei
termini previsti dall’art. 386, comma 3 e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve
controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia
valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di
ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei
reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che
non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari – valutazione
questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive – né
l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio

2

consapevolezza della qualità di pregiudicato della persona, la violazione delle

di merito (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012 – dep. 02/07/2012, Eebrihím, rv.
253022).

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Nella specie, invece, il gilief ha operato rrà-VIutazione sulla sporadicità

degli incontri con i soggetti pregiudicati e sulla esistenza di stabili relazioni con í
predetti soggetti che non attiene ai presupposti dell’arresto che, peraltro, è
previsto dall’art. art. 75 comma 3 d.lgs. n. 159 del 2011 anche fuori dei casi di
flagranza.
Ad avviso del Collegio, quindi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto e stato
legittimamente eseguito.

Così deciso, il 30 gennaio 2014.

senza rinvio perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.

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