Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9797 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9797 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TERMINI IMERESE
nei confronti di:
VELLA DAMIANO N. IL 22/05/1982
avverso l’ordinanza n. 1192/2013 GIP TRIBUNALE di TERMINI
IMERESE, del 03/05/2013
sentita la reliofle fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se
e conclusioni del PG Dott. S. jts(Atku.gosio srj,k

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Uditi difensor Av

Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 3.5.2013, il Gip del tribunale di Termini Imerese
non convalidava l’arresto di Damiano Vella avvenuto il 2.5.2013, ritenuto
gravemente indiziato per il concorso nel tentato incendio di due autovetture nella
disponibilità di un appuntato dei carabinieri, ritenendo insussistente lo stato di
flagranza, atteso che il predetto era stato individuato come complice dei
coindagati, Salvato e Vitellaro, soltanto a seguito dell’attività investigativa

In specie, rilevava che i coindagati erano stati identificati subito dopo il fatto
con tracce evidenti della commissione del fatto, a seguito dell’esame delle
immagini di un impianto di videosorveglianza che aveva ripreso l’autovettura
dalla quale era scesa la persona che aveva appiccato il fuoco, mentre il Vella, a
seguito degli accertamenti effettuati nell’immediatezza, era risultato titolare del
telefono dal quale era partito il messaggio ricevuto dal Salvato, univocamente
significativo della partecipazione all’azione delittuosa.

2. Avverso la mancata convalida dell’arresto del Vella ha proposto ricorso il
Procuratore della repubblica di Termini Imerese deducendo la violazione di legge
ed il vizio di motivazione.
Premessa la sussistenza dell’interesse alla impugnazione, lamenta che non
può distinguersi la posizione del

mandante a carico del quale sussistono i

medesimi indizi relativi ai coindagati esecutori materiali, e rileva che lo stato di
flagranza non può essere riferito esclusivamente alla commissione del reato
intesa come esecuzione dello stesso.
Afferma la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato
laddove nega lo stato di flagranza per il Vella pur riconoscendo che lo stesso è
stato individuato a seguito di attività investigativa espletata nell’immediatezza.

3. Con memoria del 6.12.2013 il Vella, a mezzo del difensore di fiducia,
ripercorsa la nozione di flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen., rilevi che la
«quasi flagranza» si configura quando il reo, subito dopo aver commesso il
fatto, viene inseguito ovvero viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia
che abbia immediatamente prima commesso il reato. Nel caso di specie mancano
gli elementi minimi per configurare

lo stato

di flagranza, mancando

l’inseguimento e ogni legame materiale immediato con il fatto.
Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

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effettuata dalla polizia giudiziaria, sia pure nella immediatezza dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La configurabilità del concorso di persona nel reato non rileva in sé sulla
sussistenza per tutti i concorrenti

della

flagranza che è indipendente dalla

condotta agli stessi addebitabile attenendo, invece, al fatto che l’autore del fatto
sia colto nell’atto di commettere il reato, ovvero subito dopo con tracce dalle

quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

gli indagati sotto il profilo della diversa condotta agli stessi attribuibile, ma ha
dato atto che il Vella è stato identificato successivamente dagli investigatori
all’esito dell’accertamento della titolarità del telefono dal quale era partito il
messaggio trovato sul telefono del Salvato rinvenuto in seguito alla perquisizione
di quest’ultimo.
Né si può ritenere alcuna contraddizione nella valutazione del giudice che ha
distinto ragionevolmente tra

l’individuazione immediata

dei due indagati –

avvenuta quando questi si trovavano, sporchi di fuliggine e con abiti intrisi di
odore di liquido infiammabile, ancora a bordo dell’autovettura con la quale si
erano recati sul posto per appiccare il fuoco e con la quale si erano allontanati —
e quella certamente successiva del Vella, individuato dopo ulteriori passaggi
investigativi.
Come è noto, la quasi flagranza che legittima l’arresto presuppone una
correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà che pur
superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta
comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del
controllo, anche indiretto, eseguito

da coloro i

quali si pongano al suo

inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza (Sez. 6, n. 19002 del
03/04/2012 – dep. 17/05/2012, Rotolo, rv. 252872).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 30 gennaio 2014.

Nella specie, il giudice della convalida non ha operato alcuna distinzione tra

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