Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9794 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9794 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROTTINO STEFANO N. IL 18/11/1972
avverso l’ordinanza n. 645/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
24/07/2013
la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. h ..p-t..c t
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Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina in data 24.7.2013, costituito ex art. 309 cod. proc.
pen., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa confronti
di Stefano Rottino dal Giudice per le indagini preliminari della stessa sede, il
5.7.2013, in relazione al reato di cui all’art. 416

bis cod. pen. (capo 1) e al

reato di tentata estorsione aggravata (capo 20).
Richiamata l’ordinanza impugnata, il tribunale, oltre ai gravi indizi di

idonei elementi indizianti del concorso r con Runcio Luciano ed altri nella tentata
/
estorsione per avere posto in essere atti idonei diretti a costringere
l’imprenditore Simone Angelo, titolare di un vivaio, a consegnare somme di
denaro non precisate con azione di intimidazione consistita nel collocare una
bottiglia con liquido infiammabile all’interno del vivaio, proponendosi
successivamente come intermediario, con le aggravanti di cui all’art. 629 comma
secondo cod. pen. e dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
tramite il difensore di fiducia, il Rottino.
Con il primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione
dell’ordinanza impugnata avuto riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsione, rilevando che il tribunale del
riesame ha travisato la prova dichiarativa dei collaboratori di giustizia ed, in
particolare, del Bisognano che ha affermato l’estraneità dell’indagato alla
criminalità organizzata per l’abituale uso di sostanze alcoliche, circostanze, del
resto, riferite anche dalla vittima dell’estorsione, Simone Angelo nel corso di una
conversazione intercettata. Rileva, quindi, che l’interessamento alla tentata
estorsione commessa in danno del Simone, al contrario, è espressione del
risentimento nei confronti del sodalizio mafioso a seguito dell’omicidio del fratello
Antonino, braccio destro del Bisognano, che rappresentakl’occasione per il
ricorrente per contrapporsi al gruppo mafioso. Del resto, lo stesso Simone nelle
conversazioni intercettate formula esclusivamente ipotesi a carico del Rottino.
*
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n es ato al c o i il ricorrente denuncia

la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del
tentativo di estorsione, evidenziando che successivamente all’incontro casuale
con la persona offesa del 20 novembre 2012 non vi è stato alcun contatto
ulteriore con il Simone; pertanto, si tratta di incontro puramente preparatorio/
insufficiente a delineare atti idonei, diretti in modo non equivoco a procurarsi un
ingiusto profitto. Rileva, altresì, la insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7
d.l. n. 152 del 1991.
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partecipazione al sodalizio mafioso, riteneva sussistenti a carico dell’indagato

Il ricorrente, quindi, censura l’ordinanza impugnata per violazione di legge
e vizio della motivazione relativamente alla sussistenza del compendio indiziario
connotato della necessaria gravità in relazione alla partecipazione
all’associazione mafiosa, ribadendo che secondo i collaboratori di giustizia il
Rottino è del tutto estraneo all’organizzazione, essendo relegato ai margini a
causa del suo stato di alcolista ed essendo stato utilizzato in passato per compiti
esecutivi, come del resto si desume anche dalle dichiarazioni del Gullo e della
Truscello. Del resto, il tribunale ha omesso di valutare le circostanze riferite in

riferendo che in passato il ricorrente era vicino al Bisognano, ha affermato
l’estraneità dell’indagato all’organizzazione.
Infine, con l’ultimo motivo di ricorso viene denunciato il vizio della
motivazione avuto riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il
tribunale usato formule generiche in ordine alla mancanza della prova della
rescissione dei rapporti con il sodalizio, ancorché i collaboratori abbiano
affermato l’attuale estraneità del ricorrente in ragione della dipendenza cronica
dall’alcool.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, i rilievi in ordine alla valutazione del compendio
indiziario a carico del ricorrente in ordine ai reati contestati, fondati sul dedotto
travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da intendersi riferite
alla pregressa partecipazione all’attività dell’associazione eúakla sua successiva
esclusione a causa dell’abuso di alcolici, sono destituiti di fondamento.
Invero, il tribunale del riesame ha dato atto, con motivazione compiuta ed
esente da contraddizioni e illogicità, delle circostanze di fatto acquisite ritenute
conducenti con un elevato grado di probabilità della partecipazione ad
associazione per delinquere di stampo mafioso contestata al ricorrente e del
concorso nell’episodio di tentata estorsione ai danni del Simone.
Quanto all’episodio estorsivo, è stato, infatti, evidenziato che la vittima ritenuta assolutamente credibile – aveva denunciato il rinvenimento all’ingresso
del proprio ufficio di una bottiglia contenente liquido infiammabile e qualche
giorno dopo, mentre si trovava all’interno di un supermercato, era stato \
avvicinatc‘ dal Rottino che gli aveva chiesto se volesse parlargli di qualcosa;
quindi,

eb

aveva aspettato all’esterno dell’esercizio commerciale, in compagnia

del Runcio, e, dopo aver chiesto conferma del rinvenimento della bottiglia
incendiaria, si era proposto come intermediario se avesse ricevuto richieste di
danaro. Conferma di quanto riferito dalla persona offesa emergeva dal tenore
delle conversazioni intercettate nell’immediatezza dei fatti nelle quali il Simone
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ordine alle vicende più recenti dal collaboratore Campisi Salvatore il quale, pur

riferiva l’accaduto nei medesimi termini ai suoi interlocutori. La diversa lettura
ed interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate proposta dal
ricorrente non è consentita in questa sede in mancanza di allegazione e specifica
indicazione di circostanze idonet,a contraddirne radicalmente il significato.
Devono ritenersi infondati i rilievi in ordine alla configurabilità del tentativo
di estorsione per insufficienza di atti idonei, diretti in modo non equivoco a
procurarsi un ingiusto profitto, atteso che il tribunale ha evidenziato come le frasi
o grolok*se
pronunciate dall’indagato nei confronti della 10311.- costituissero l’offerta di

condotta tenuta dall’indagato fosse stata percepita chiaramente dalla vittima
come finalizzata ad ottenere la consegna di danaro a titolo estorsivorcome
manifestato anche nelle conversazioni intercettate..con conseguente irrilevanza
della circostanza che all’incontro avvenuto al supermercato non era seguita
nessuna ulteriore attività finalizzata ad ottenne l’ingiusto vantaggio patrimoniale.
Del resto, la condotta del Rottino nello specifico episodio deve essere
valutata anche alla luce dello specifico ruolo svolto all’interno del gruppo, come
riferito dal collaboratore Bisognano Carmelo.
Le doglianze in ordine alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l.
n. 152 del 1991 sono, all’evidenza, generiche.
Anche con riferimento alla partecipazione al sodalizio mafioso riconducibile a
«cosa nostra» e denominato «clan dei barcellonesi», operante sul
versante tirrenico della provincia di Messina, il ricorrente propone una rilettura
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che non ha allegato in forma
integrale (avendo allegato soltanto passi tratti della informativa di reato) e,
pertanto, inidonea a disarticolare le circostanze indicate nell’ordinanza
impugnata.
Invero, il tribunale ha dato atto che il collaboratore Bisognano Carmelo, già
ritenuto pienamente attendibile, ha indicato il Rottino come soggetto posto ai
margini del sodalizio, in quanto ritenuto poco affidabile per il consumo di
sostanze alcoliche, precisando che veniva utilizzato dal gruppo per compiti
meramente esecutivi, ed ( in specie ,per il posizionamento di bottiglie incendiarie
nei pressi di attività commerciali o cantieri destinatari delle richieste estorsive.
Tale circostanza era stata confermata anche da Truscello Teresa e dall’altro
collaboratore Gullo Santo il quale, in particolare, aveva riferito che l’indagato, su
incarico dei componenti di vertice del sodalizio, aveva provocato un incendio
all’esterno di un locale finalizzato a sottoporre i titolari all’estorsione.
Inoltre, il tribunalebilevaVe che il Bisognano /appena scarcerato dopo un
lungo periodo di detenzion9 aveva assunto informazioni aggiornate in ordine agli
assetti del sodalizio proprio attraverso il Rottino che era a conoscenza delle
dinamiche interne del gruppo. Ed ulteriore conforma è stata tratta dal c
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,

tenuto

protezione in favore di un imprenditore vittima di condotte estorsive e come la

di alcune conversazioni intercettate, quale quella del 30 aprile 2013 tra il
ricorrente ed Artino Salvatore, dalle quali emergeva la conoscenza diretta del
Rottino della vita e dell’operatività della consorteria mafiosa.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, quindi, specifica e completa, è
ancorata agli elementi concreti acquisiti al procedimento e supera il vaglio di
legittimità demandato a questa Corte che non può non arrestarsi alla verifica del
rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che
presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art.

personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni
riservate al giudice di merito.
Inammissibile, per paleseopecificità, è la dedotta violazione di legge in
ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della
misura applicata sulle quali il tribunale ha motivato adeguatamente/ rilevando che
la presunzione di cui all’articolo 275 comma 3 cod. proc. pen. non può ritenersi
superata in mancanza di elementi, per quanto indicato, dai quali desumere la
definitiva ed irreversibile rescissione dei legami dell’indagato con l’associazione
mafiosa.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen..

Così deciso, il 6 dicembre 2013.

273 cod. proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà

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