Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9792 del 19/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 9792 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VRENNA SERGIO N. IL 29/09/1957
avverso l’ordinanza n. 109/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 25/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Ipptt. RAFFAELE CAPOZZI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. K,6-e. A21- Act L LLO )
tt,

Data Udienza: 19/11/2013

N.37103/13-RUOLO N.21 C.C.P.(2388)

RITENUTO IN FATTO
1.VRENNA Sergio impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
l’ordinanza del 25 giugno 2013, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha respinto
l’appello da lui proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento
dell’Il gennaio 2013, con il quale la Corte d’assise d’appello di Catanzaro aveva
respinto la sua istanza, intesa ad ottenere la cessazione dell’efficacia della

massima.

2.11 Tribunale di Catanzaro ha ritenuto che, nella specie, si fosse ormai formato il
giudicato in ordine alla responsabilità del richiedente, in quanto la medesima
Corte d’assise d’appello di Catanzaro aveva emesso in precedenza nei suoi
confronti altra sentenza di condanna, annullata con rinvio dalla Corte di
Cassazione con esclusivo riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, si che nei suoi confronti doveva essere
applicata non la disciplina dei termini di fase, ma i più lunghi termini complessivi
di cui all’art. 303 comma 4 cod. proc. pen.
Pertanto nella specie non avrebbe potuto essere computato nei suoi confronti il
termine c.d. finale di fase, previsto dall’art. 304 comma 6 cod. proc. pen.,
determinato nella misura di anni 2 e calcolato tenendo conto dei periodi di
custodia cautelari sofferti anche in fasi ed in gradi diversi del procedimento.

3.VRENNA Sergio deduce erronea applicazione della legge processuale e
motivazione contraddittoria ed illogica, essendo stata erroneamente applicata nei
suoi confronti la disciplina relativa alla decorrenza dei termini di custodia
cautelare.
Egli era stato condannato dal G.U.P. di Catanzaro ad anni 16 di reclusione per
associazione di stampo mafioso, due episodi di estorsione aggravata ex art.7 d.l.
n. 152 del 1991, violazione legge armi e partecipazione ad associazione intesa al
traffico di stupefacenti; la sentenza della Corte d’assise d’appello di Catanzaro
del 6 aprile 2011, con la quale la pena gli era stata ridotta ad anni 8 di
reclusione, era stata impugnata dalla Procura innanzi alla Corte di Cassazione, la
quale in data 3 febbraio 2012 aveva annullato la sentenza, con rinvio per nuovo
esame ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Catanzaro, la quale si era
pronunciata con sentenza del 10 maggio 2013, infliggendogli la pena
complessiva di anni 14 e mesi 8 di reclusione.
1

custodia cautelare inframuraria per decorso dei relativi termini di durata

Applicando la norma di cui all’art. 304 comma 6 in relazione all’art. 303 comma
1 lettera c) n. 3 cod. proc. pen., la custodia cautelare massima avrebbe dovuto
essere determinata nei suoi confronti al massimo nella misura di anni 3, tenendo
conto anche dei periodi di custodia cautelari sofferti anche in fase e gradi diversi
del procedimento, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del
2005, non potendo essa superare il doppio del termine di anni 1 e mesi 6 di
reclusione; ed egli era custodito cautelarmente ininterrottamente dal 27 aprile
2008.

condanna non si era formato il giudicato, atteso che sulla seconda condanna
emessa nei suoi confronti della Corte d’assise d’appello di Catanzaro doveva
ancora pronunciarsi la Corte di Cassazione;
Ha fatto presente infine che un’istanza identica alla sua, proposta da tale MACRI’
Bruno, era stata accolta dal Tribunale del riesame di Catanzaro; si che una
medesima situazione cautelare era stata inammissibilmente valutata in modo
distonico nei confronti di due soggetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da VRENNA Sergio è infondato.

2.Con esso il ricorrente lamenta erronea applicazione nei suoi confronti della
disciplina relativa alla decorrenza dei termini di custodia cautelare in carcere.

3.AI contrario l’ordinanza impugnata merita di essere condivisa, per avere essa
fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in
materia, alla stregua della quale, qualora il giudice di legittimità abbia disposto,
come nel caso in esame, l’annullamento con rinvio di una sentenza impugnata
limitatamente all’esclusione in grado di appello di una circostanza aggravante
(nella specie dell’aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991), deve
ritenersi che si sia formato il giudicato (c.d. giudicato progressivo) sulla
responsabilità dell’imputato, a prescindere dalle statuizioni del giudice in ordine
al bilanciamento fra le circostanze, sicché i termini di custodia cautelare cui
occorre fare riferimento sono, ai sensi dell’art. 303 comma 1 lettera d) seconda
parte, quelli stabiliti per la durata massima della custodia cautelare dal quarto
comma del medesimo articolo (cfr. Cass. Sez. 4 n. 10674 del 19/2/2013, P.G. in
proc. Macrì, Rv. 254940).

4.Va cioè ritenuto che, una volta accertata l’esistenza del fatto contestato
all’imputato (nella specie la sussistenza di vari reati in concorso, fra i quali quello
2

Egli non era in una posizione di responsabilità definitiva, in quanto sulla sua

di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), il giudizio riferito all’effettiva
sussistenza o meno di una singola circostanza aggravante deve ritenersi tale da
non intaccare l’autonomia giuridico-concettuale dell’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato, il cui definitivo riconoscimento, nel rendere
irretrattabile la meritevolezza della punizione prevista per i reati ascritti
all’imputato, è idonea a giustificare l’attenuazione del favor libertatis, si che, in
tale ipotesi, è applicabile non la disciplina dei c.d. termini di fase, ma, ai sensi
dell’art. 303 comma primo lettera d) seconda parte cod. proc. pen., quella

concreto, in relazione alla riconosciuta sua penale responsabilità per il reato di
cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, il termine di anni 6, decorrente
dall’inizio della sua custodia cautelare.
ft.,LeuAlr5.Va ~tuto infine che il Tribunale di Catanzaro non poteva ritenersi vincolato
da quanto disposto dal medesimo organo in diversa composizione nei confronti di
altro soggetto che versava in situazione analoga a quella del ricorrente, stante
l’autonomia processuale ravvisabile fra i due provvedimenti adottati e non
potendosi avallare e ritenere vincolanti eventuali erronee applicazioni della legge
processuale.

6.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.O.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciy19 novembre 2013. hp:
S. su-e
1,,<-421; gt, 2,~„ Atge 4 NSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Umberto Giordano relativa ai termini complessivi di cui all'art. 303 comma 4 cod. proc. pen. e, in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA