Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9791 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9791 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ONORATI FABIO N. IL 29/07/1951
avverso l’ordinanza n. 6180/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 15/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
LE
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. l’e

Data Udienza: 19/11/2013

N.19254/13-RUOLO N. 19 C.C.N.P. (2387)

RITENUTO IN FATTO
1.0NORATI Fabio, detenuto domiciliare, impugna innanzi a questa Corte per il
tramite del suo difensore l’ordinanza del 15 febbraio 2013, con la quale il
Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto solo in parte il reclamo da lui
proposto avverso l’ordinanza del 30 agosto 2012, con la quale il Magistrato di
sorveglianza in sede aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata

commesso il reato di cui all’art. 582 cod. pen. in data 8 gennaio 2004 e per i
semestri dal 14 marzo 2008 al 14 settembre 2011 sia per i numerosi rilievi
disciplinari in cui egli era incorso durante la detenzione carceraria, sia per il
comportamento trasgressivo da lui tenuto durante la detenzione domiciliare.

2.11 Tribunale ha ritenuto che correttamente il Magistrato di Sorveglianza avesse
respinto l’istanza proposta dal reclamante, con riferimento ai semestri dal 22
febbraio 1999 al 25 febbraio 2000, stante la gravità del reato di lesioni personali
da lui commesso nel 2004, reato connotato dalla violenza e come tale indicativo
di una sua mancata ed efficace adesione all’opera risocializzante anche per i
semestri antecedenti a quello nel quale il fatto era stato commesso.
Quanto invece ai semestri dal 14 marzo 2008 al 14 settembre 2011, il Tribunale
ha ritenuto di confermare il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con
riferimento ai semestri dal 14 settembre 2008 al 14 settembre 2010, siccome
costellati da numerose infrazioni disciplinari, tali da esplicitare una condotta
complessivamente sintomatica di mancata partecipazione all’opera
risocializzante.
Il Tribunale ha tuttavia accolto il reclamo con riferimento ai semestri dal 14
marzo 2008 al 14 settembre 2008 e per i semestri dal 14 settembre 2010 al 14
settembre 2011, in quanto gli episodi ascrittigli durante detti semestri non sono
stati ritenuti di tale gravità da escludere la sua mancata partecipazione all’opera
risocia I izzante.

3.0NORATI Fabio deduce erronea applicazione della legge e motivazione carente
ed illogica, in quanto il Tribunale aveva respinto il suo reclamo avverso il diniego
di liberazione anticipata per i semestri dal 25 febbraio 1999 al 25 febbraio 2000
in modo non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità,
erroneamente avendo tenuto conto di due episodi, di cui uno commesso nel 2004
ed un altro commesso nel 2007 e quindi in due archi temporali non già contigui,
ma molto lontani dal periodo di pena espiata oggetto di valutazione; inoltre il
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relativa ai semestri dal 22 febbraio 1999 al 25 febbraio 2000 per avere egli

reato di lesioni volontarie non era di tale gravità da legittimare il diniego del
beneficio in questione.
Non era poi condivisibile il diniego di concessione della liberazione anticipata per
l’ulteriore periodo di pena espiato dai 14 settembre 2008 al 14 settembre 2010,
in quanto erroneamente era stato fatto riferimento all’effettivo conseguimento
della risocializzazione di esso ricorrente; al contrario avrebbe dovuto tenersi
conto della sua partecipazione all’opera di rieducazione, intesa come condotta
esteriore, da valutare secondo i parametri di cui all’art. 103 comma 2 del d.P.R.

dovuto essere valutati nella loro concretezza e comparati con gli altri elementi
positivi che fossero emersi in suo favore.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da ONORATI Fabio è infondato.

2.11 Tribunale di sorveglianza di Roma, investito del reclamo da lui proposto
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, che gli aveva
negato la liberazione anticipata per i semestri dal 22 febbraio 1999 al 25
febbraio 2000 per avere egli commesso il reato di cui all’art. 582 cod. pen. in
data 8 gennaio 2004 e per i semestri dal 14 marzo 2008 al 14 settembre 2011
per i numerosi rilievi disciplinari in cui egli era incorso durante la detenzione
carceraria e per il comportamento trasgressivo da lui tenuto durante la
detenzione domiciliare, lo ha rigettato con riferimento ai semestri dal 22 febbraio
1999 al 25 febbraio 2000 e dal 14 settembre 2008 al 14 settembre 2010, avendo
ritenuto che il reato di lesioni personali, da lui commesso nel 2004, fosse tale da
provare la sua mancata adesione all’opera di socializzazione anche per i semestri
dal 22 febbraio 1999 al 25 febbraio 200, si da essere ostativo alla concessione
della liberazione anticipata per i semestri anzidetti.
Il reclamo riferito alla mancata concessione della liberazione anticipata per i
semestri dal 14 settembre 2008 al 14 settembre 2010 è stato respinto dal
Tribunale per avere in detto periodo il ricorrente commesso numerose infrazioni
disciplinari.

3.11 provvedimento impugnato va invero confermato, per avere esso fatto
corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale
anche un comportamento tenuto dal condannato in epoca successiva alla
valutazione dei semestri ai fini della liberazione anticipata può giustificare il
diniego retroattivo di concessione del beneficio anzidetto, ben potendo detto
comportamento essere ritenuto, con giudizio globale, dimostrativo di una sua
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n. 230 del 2000; ed al riguardo gli eventuali rapporti disciplinari avrebbero

non adeguata e sentita partecipazione alla precedente opera di rieducazione, si
da essere rappresentativo di un suo sostanziale rifiuto di risocializzazione, in tal
modo neutralizzando il precedente comportamento adesivo alle norme
comportamentali, tenuto durante il periodo di riferimento (cfr., per un’ipotesi
analoga, Cass. 1^, 27.9.07 n. 37345, rv.237509).

4. Quanto invece al rigetto del reclamo, riferito alla mancata concessione della
liberazione anticipata per i semestri dal 14 settembre 2008 al 14 settembre

alle numerose infrazioni disciplinari commesse dal ricorrente in tale periodo.
Il provvedimento impugnato, con motivazione incensurabile nella presente sede,
ha invero condivisibilmente ritenuto che l’ONORATI, con tale suo
comportamento, sistematicamente incline al mancato rispetto delle regole
carcerarie, non avesse aderito in modo convinto e pienamente adesivo all’opera
di rieducazione, alla quale era stato sottoposto, si da essere stato ritenuto non
meritevole del beneficio della liberazione anticipata riferita ai semestri anzidetti.

5.11 ricorso proposto da ONORATI Fabio va pertanto respinto, con sua condanna
al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 novembre 2013.

2010, il Tribunale ha correttamente motivato il diniego, avendo fatto riferimento

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