Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 979 del 22/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 979 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAIMONDI VALERIO SILVANO N. IL 19/04/1955
avverso la sentenza n. 819/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e«CLgu3 -e-c> CeLt,Q_
che ha concluso per 2./aA-,Lwee-w— ,–4-

Udito, per la

e civile, l’Avv

Udit i ifensor Avv.

/0

Data Udienza: 22/12/2014

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Lecce,
sezione di Taranto , confermava la sentenza del 8.3.2010 del Tribunale
di quella città , che aveva condannato Raimondi Valerio Silvano alla
pena di giustizia per il reato di e ito jzidico CitAn dt.Ak-C4

O

reiterando l’eccezione di incompetenza territoriale e lamentando la
mancata individuazione delle condotte di artificio e raggiro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato perché generico, limitandosi a
reiterare le medesime censure già avanzate con l’appello
Di nessun pregio è l’eccezione di incompetenza territoriale perché secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Corte , che il collegio condivide e fa
propria, il reato di truffa si consuma nel momento dell’effettivo
conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno della persona
offesa, identificato in quello dell’effettiva prestazione del bene economico da
parte della vittima, con conseguente passaggio nella sfera di disponibilità
del reo.( tra le tante n. 2338 del 1982 Rv. 156836 ; n. 3869 del 1997 Rv.
207988; n.42958 del 2010 rv 249282).Come posto in rilievo dalla Corte di
merito, la simultaneità del conseguimento dell’ingiusto profitto e del danno
per la vittima ,nel caso in esame, si configura nel momento in cui Pugliese
ha consegnato all’impiegato dell’Ufficio delle Poste di Taranto Ilva il denaro
per la ricarica della tessera prepagata intestata al Raimondi . In quel
momento infatti il denaro è stato posto,irrevocabilmente, a disposizione del
Raimondi , essendone rimasto privato il Pugliese. Pertanto giustamente la
competenza territoriale va individuata in Taranto.
Anche la doglianza circa l’asserita mancanza degli artifici e raggiri è priva di
fondamento. La Corte ha infatti correttamente ritenuto che tali elementi
vadano individuati nell’ aver prospettato, contrariamente al vero, come

2

Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente il Raimondi ,

serio e affidabile l’impegno a vendere una fotocamera digitale Canon 400 D
di cui ,in realtà, Raimondi non intendeva affatto effettuare la consegna ma
solo di incamerare il relativo prezzo ed anche nell’aver ,in modo
menzognero assicurato la prossima consegna della fotocamera, al solo fine
di potersi dileguare ,rendendosi definitivamente irreperibile.
La valutazione della Corte è espressione del più generale principio che vede
nel comportamento malizioso dell’agente, che rassicura l’altro contraente
falsando la volontà dell’altro contraente , vale ad individuare l’elemento
artificioso o raggirante.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
amiRende.
Coslecisoln o a, il 22 dicembre 2014
Il Presidente
( M. Gentile )

circa la serietà della volontà negoziale,un elemento ingannatorio , che

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