Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9789 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9789 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANIA
nei confronti di:
BALZARINI CARMELO N. IL 12/01/1975
avverso l’ordinanza n. 2411/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 28/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
ki
lette/se le conclusioni del PG Beffi t
cle”.tAig t,

Data Udienza: 19/11/2013

N.17671/13-RUOLO N.11 C.C.N.P.(2385)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 28 febbraio 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha
rigettato l’istanza del P.G. in sede, intesa ad ottenere la revoca del beneficio
della liberazione anticipata di giorni 225, concessa a BALZARINI Carmelo con
provvedimento del 12 luglio 2007, in relazione al periodo detentivo da lui
scontato dal 27 ottobre 2003 al 30 ottobre 2004 e dal 15 dicembre 2005 al 12

2.11 Tribunale ha ritenuto che la revoca del beneficio in parola poteva aver luogo
solo in caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso
dell’esecuzione della pena ed in epoca successiva alla concessione del beneficio;
ed al fine di stabilire l’anteriorità del provvedimento di concessione della
liberazione anticipata rispetto alla sentenza di condanna occorreva avere
riguardo alla data di passaggio in giudicato di quest’ultima.
Ha rilevato inoltre la discrezionalità di cui godeva il Tribunale di sorveglianza nel
valutare se il delitto non colposo commesso dal condannato fosse di così
rilevante gravità da essere incompatibile con il mantenimento del beneficio e
che, nella specie, la condanna del richiedente non era sopravvenuta per fatto
commesso durante l’esecuzione della pena, cui si riferiva la liberazione
anticipata, atteso che i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990
erano stati commessi dal richiedente fino al 14 ottobre 2003 e quindi fino ad una
data anteriore all’inizio dell’esecuzione della pena, per la quale era stata
concessa al richiedente la liberazione anticipata.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catania propone
ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di
Catania, deducendo erronea applicazione della legge penale, in quanto i reati
contestati al BALZARINI e per i quali era intervenuta condanna erano stati
commessi sino al maggio 2004 e quindi in epoca nel quale il BALZARINI stava
espiando la pena, per la quale gli era stata concessa la liberazione anticipata.
Si era pertanto verificata l’ipotesi contemplata dall’art. 54 comma 3 Ord. Pen.,
con conseguente necessità di procedere alla revoca del beneficio della liberazione
anticipata concessa al BALZARINI.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal P.G. di Catania è infondato.
1

giugno 2007.

4

2.Come esattamente rilevato anche dal P.G. presso questa Corte nel suo parere
depositato il 18 giugno 2013, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di
Catania merita di essere confermato, anche se per motivi diversi rispetto a quelli
dal medesimo ravvisati.

3.Dall’esame degli atti è invero emerso che i reati commessi dal BALZARINI, per i
quali era intervenuta nei suoi confronti sentenza di condanna emessa dalla Corte
di appello di Catania il 27 novembre 2009, pur essendo stati commessi fino al

sorveglianza di Catania nel provvedimento impugnato) e pur essendo quindi stati
commessi nel periodo durante il quale il BALZARINI stava scontando la pena per
la quale gli era stato concesso il beneficio della liberazione anticipata, della quale
il P.G. ha chiesto la revoca, sono stati tuttavia commessi in epoca anteriore alla
concessione della liberazione anticipata medesima (12 luglio 2007).

4.Non si è verificata pertanto una delle due condizioni alla cui contestuale
sussistenza l’art. 54 comma 3 Ord. Pen. subordina la revoca del beneficio in
esame (commissione del delitto nel corso dell’esecuzione della pena cui si
riferisce la liberazione anticipata; commissione del delitto in epoca successiva
alla concessione del beneficio.

5.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dal P.G. di Catania.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 19 novembre 2013.

maggio 2004 (e non fino al 14 ottobre 2003, come ritenuto dal Tribunale di

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