Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9787 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9787 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARLETTA ERNESTO N. IL 02/01/1959
avverso l’ordinanza n. 4/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
18/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 0-3 ca/L. C’E ORA-1{0-196D ) JA-c.

0

1,471i)44 k4v/.-

Data Udienza: 19/11/2013

N.34452/12-RUOLO N.1 C.C.N.P.(2383)

RITENUTO IN FATTO
1.MARLETTA Ernesto impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore l’ordinanza del 18 maggio 2012, con la quale la Corte d’appello di
Catania, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua richiesta, intesa ad
ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 cod. proc. pen., l’applicazione della
continuazione fra i fatti giudicati con le due sentenze descritte nel provvedimento

nel primo caso fino al giugno 1994; nel secondo caso dal giugno 2002 al gennaio
2004.

2.La Corte d’appello di Catania ha rilevato la carenza della prova del programma
criminoso unico, non avendo ritenuto la sussistenza di elementi dai quali poter
desumere che si trattasse di reati pianificati e preventivamente deliberati,
almeno nelle linee fondamentali, sin dal momento di commissione del primo
reato, stante il lungo intervallo temporale (circa 8 anni) intercorso fra i fatti
penalmente ascrittigli.

3.MARLETTA Ernesto deduce violazione di legge e motivazione carente e
contraddittoria, avendo egli indicato gli indici rilevatori dell’unicità del disegno
criminoso, atteso che i collaboratori di giustizia GIUFFRIDA Daniele e DI
RAIMONDO Natale avevano riferito come egli avesse sempre fatto parte del
medesimo clan mafioso Santapaola ed aveva partecipato senza soluzione di
continuità al medesimo sottogruppo facente capo a D’EMANUELE Natale; era
stata pertanto identica l’imputazione ascrittagli, pur se per essa era stato
giudicato con due diverse sentenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da MARLETTA Ernesto è fondato.

2.Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione, in suo favore, defkk.

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della continuazione fra i reati, giudicati con le due sentenze,. descritte

nel provvedimento impugnato.

3.La Corte d’appello di Catania non ha ravvisato nella specie l’unicità del disegno
criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per
l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non avendo ritenuto che si
trattasse di violazioni costituenti parte integrante di un unico programma
1

impugnato, entrambi aventi ad oggetto partecipazione ad associazione mafiosa,

deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima
violazione e poi perseguito con la seconda, al fine di conseguire un determinato
fine unitario.

4.La motivazione addotta dalla Corte d’appello di Catania per respingere l’istanza
del ricorrente è inadeguata, essendosi essa limitata a prendere in considerazione
solo l’indizio costituito dalla distanza temporale fra le due condotte illecite
ascrittegli ed avendo ritenuto che essa impedisse, da sola, la configurabilità

5.La Corte territoriale avrebbe dovuto al contrario motivare il diniego del chiesto
vincolo della continuazione prendendo congiuntamente in esame i plurimi indici,
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità come indicativi dell’unicità del
disegno criminoso, i quali consistono, oltre che nella contiguità temporale fra i
fatti giudicati, altresì nella similare tipologia dei reati; nell’eventuale identica
natura dei beni tutelati; nelle singole causali dei reati; nella contiguità spaziale
dei reati commessi; nell’eventuale unicità della base operativa.
Il fatto che la medesima condotta criminosa sia stata contestata al ricorrente a
distanza di 8 anni non può quindi assumere rilevanza assorbente e tale da fare
obliterare tutti i restanti indici, di cui sopra, elaborati dalla giurisprudenza per
ritenere la sussistenza del vincolo della continuazione; invero il provvedimento
impugnato non ha tenuto conto della circostanza, emersa dagli atti processuali
ed in particolare dalle dichiarazioni dei pentiti, secondo cui la compagine
mafiosa, della quale il ricorrente è stato ritenuto partecipe, è rimasta viva e
vitale anche dopo la prima condanna del ricorrente ed è stata identica per
entrambe le sentenze, anche con riferimento al sottogruppo di appartenenza,
come identico è stato il comportamento criminoso ascrittogli nei due casi; il che
costituisce fondato indizio a favore della sussistenza della chiesta continuazione
(cfr. Cass. 1^, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098).

6.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio
degli atti alla Corte d’appello di Catania affinché, in piena autonomia di giudizio,
esamini nuovamente l’istanza proposta da MARLETTA Ernesto, tenendo conto di
quanto sopra riferito.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di
Catania.
Così deciso il 19 novembre 2013.

dell’unico disegno criminoso.

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