Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9786 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9786 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIRGUTTO DANIELE N. IL 06/08/1965

avverso la sentenza n. 1898/2010 CORTE APPELLO di ANCONA del 19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della continuazione.
Il motivo è inammissibile. Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dalléart. 581, lett. c) in relazione alléart. 591 c.p.p. e, dalléaltro, manifestamente
infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro
erano già state proposte in appello. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per
cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva,
senza errori logico é giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con
ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma
dell’art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento al giudizio di
attendibilità della persona offesa, dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono,
nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, léesistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con
riferimento all’esclusione della continuazione per l’insussistenza di un medesimo disegno criminoso
fra i diversi reati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

16/02/2016

Il/La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 19/04/2013, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di URBINO, in data 06/05/2010, nei
confronti di VIRGUTTO DANIELE confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 628 CP

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