Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9785 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9785 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORCELLINI FABIO N. IL 26/11/1967
avverso la sentenza n. 2999/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
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Data Udienza: 14/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 17.381/2013 R. G.

* Udienza del 14 febbraio 2014

Uditi, altresì, nella pubblica udienza:

– il difensore del ricorrente, avvocata Stefania Silvestri Corvino, la quale ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.

Rileva
1. — Con sentenza deliberata il 14 febbraio 2013 e depositata il
21 febbraio 2013, la Corte di appello di Milano ha confermato
la sentenza del giudice della udienza preliminare del ‘Tribunale
di quella stessa sede, 14 luglio 2008, di condanna (nel concorso
di circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito)
alla pena della reclusione in cinque mesi e dieci giorni e della
multa in euro centoventi, a carico di Fabio Porcellini, imputato del delitto di detenzione di munizioni da guerra, ai sensi
dell’articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (e successive
modificazioni), per aver illegalmente detenuto un proiettile
SMI 76 NATO, quattro proiettili GFL 9 x 19 NATO e un
proiettile GFL 765 parabellum tracciante, in Rozzano 1’11 ottobre 2007.
1.1 — Sulla base del processo verbale del sequestro del corpo del
reato, eseguito dai carabinieri di Corsie), in seguito alla spontanea consegna da parte del giudicabile, i giudici di merito
hanno accertato che il Porcellini deteneva illegalmente nella
propria abitazione, sita alla via Bucaneve di Rozzano, le munizioni militari testé indicate.
1.2
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a
quanto serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la
Corte territoriale ha osservato quanto segue.

1.3 In ordine alla sussistenza del delitto, contestata dall’ appellante sotto il profilo della carenza di specifici accertamenti

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– il Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto
del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali;

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circa natura bellica delle munizioni e la originalità dei proiettili
sequestrati, l’esame visivo dei verbalizzati ha consentito di verificare che si trattava di «munizioni originali e non modificate», in quanto «eventuali anomalie» sarebbero state segnalate.

1.4 — Il calibro e il marchio NATO rendono certa la natura da
guerra delle munizioni.
1.5 — In numero delle munizioni detenute osta al riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità prevista dall’ articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
2. — L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Stefania Silvestri Corvino, mediante atto recante la data del 28 marzo 2013, col quale ha sviluppato quattro motivi, dichiarando promiscuamente
di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed
e) , cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere
conto nella applicazione della legge penale, nonché mancanza e
illogicità della motivazione.
2.1 — Col primo motivo il difensore, censurando il mancato espletamento di perizia, reitera l’insinuazione del dubbio che le
munizioni sequestrate potessero essere state modificate «perdendo così le caratteristiche [..] da guerra».
Stigmatizza, ancora, il riferimento della Corte territoriale alla
scelta del rito abbreviato, opponendo che il giudice può sempre
assumere, anche, di ufficio gli elementi necessari per la decisione.
2.2 — Col secondo motivo il difensore postula la aboliti° criminis, argomentando che (per effetto della disposizione novellatrice del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204) l’ inserimento del divieto di fabbricazione, importazione e vendita
delle armi da fuoco corte, semiautomatiche o a ripetizione, ca-

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Peraltro, il giudicabile, se avesse avuto effettivo interesse alla
esecuzione di un esame ancor «più accurato», avrebbe dovuto
astenersi dall’instare per il rito abbreviato.

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2.3 — In relazione al proiettile tracciante il difensore, assume
che, dovendo risalire la fabbricazione «ad almeno cinquanta
anni fa», derivano «perplessità» in ordine alla natura di munizione da guerra.
2.4 — Il difensore, infine, si duole, in via gradata, del diniego
della attenuante del fatto di lieve entità, in considerazione dell’
esiguo numero dei proiettili e del comportamento del ricorrente, il quale consegnò spontaneamente le munizioni ai verbalizzanti.
3. — Il ricorso merita accoglimento, limitatamente al diniego
della attenuante del fatto di lieve entità.
Per il resto la impugnazione è infondata.
4. — Privi di giuridico pregio sono sia la mera congettura di
modificazioni delle munizioni che abbiano escluso la loro natura di armamento bellico, sia il richiamo ai poteri officiosi di accertamento del giudice del rito abbreviato.
Per vero non risultano — né sono stati prospettati — concreti e
apprezzabili elementi idonei a infirmare la evidenza constatata
dai verbalizzanti o da ingenerare la esigenza di ulteriore accertamento.
L’assunto del ricorrente circa la esclusione del delitto per
effetto della richiamata novella dell’articolo 2 della legge 18
aprile 1975, n. 110, è infondato.

5.

Proprio in termini questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale «in materia di reati
concernenti le armi, anche a seguito della modifica dell’articolo 2
legge n. 110 del 1975 per effetto dell’articolo 5, comma primo lett.
a) d. lgs. n. 204 del 2010 (normativa di attuazione della Direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/51/CE), le car-

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merate per il munizionamento nel calibro 9 x 19 parabellum,
nel secondo comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile
1975, n. 110, relativo alle armi comuni da sparo,
comporta la qualificazione come munizioni per armi comuni da
sparo «dei quattro proiettili 9 x 19 parabellum in sequestro».

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tucce calibro 9 x 19 devono considerarsi munizioni
da guerra, in quanto destinate esclusivamente alle Forze armate
e ai corpi armati dello Stato» (Sez. 1, n. 12737 del 20/03/2012 dep. 04/04/2012, Tomasello e altro, Rv. 252560).

7. — L’esiguità del quantitativo delle munizioni illegalmente
detenute rende palesemente illogico il diniego della attenuante
speciale fondato esclusivamente — per quanto esplicitato dalla
Corte territoriale — sulla considerazione del numero dei proiettili.
Il rilievo del vizio di motivazione sul punto lascia beninteso affatto impregiudicato l’apprezzamento che questa Corte commette al giudice del rinvio il quale, in piena autonomia, valuterà se il fatto possa reputarsi, ovvero no, «di lieve entità» ai sensi
dell’articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, restando soltanto escluso che la considerazione del numero dei proiettili
possa, di per se sola, giustificare il diniego della attenuante.
8. — Conseguono alle considerazioni che precedono l’ annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della
attenuante del fatto di lieve entità; il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano;
e il rigetto del ricorso nel resto.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante
del fatto di lieve entità; rinvia, per nuovo giudizio sul punto,
ad altra sezione della Corte di appello di Milano; rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso, il 14 febbraio 2014.

6. — Quanto, poi, al proiettile tracciante è palese la irrilevanza
della supposta epoca di fabbricazione ai fini della postulata esclusione della natura di munizione da guerra.

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