Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9783 del 14/02/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9783 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIACCIOLI ANTONINO N. IL 17/02/1976
avverso la sentenza n. 1633/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sa….,C 5 f t P ” ci
che ha concluso per jzi
-7L-k; 4-…— 9Le (1.:
Udito, per la parte civile A
Uditi difensor Avv
Data Udienza: 14/02/2014
Ritenuto in fatto
1.
Con sentenza 30.11.2012 la Corte d’appello di Catania confermava la
pronuncia del Tribunale di Catania che il 30.3.2012 aveva condannato DIACCIOLI
Antonino per il reato di cui all’art. 9 I. 1423/1956 – essendo stato colto al di fuori
dell’abitazione in orari in cui la misura di prevenzione a lui applicata gli faceva
2.
Avverso detta sentenza interponeva ricorso per cassazione l’imputato,
per dedurre violazione di legge in relazione all’entità della pena inflitta , nonché in
relazione al fatto che non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche,
al fatto che era stata ritenuta la recidiva ed al fatto che non era stata valutata la
pena richiesta ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.
3.
In data 18.4.2013 l’imputato ha fatto pervenire atto di rinuncia al
ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile
ai sensi dell’art. 591 lett. d)
cod.proc.pen.
essendo intervenuto atto di rinuncia all’impugnazione a firma del ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616
cod.proc.pen.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento a favore
della cassa delle ammende.
Così deci in Roma, addì 14 febbraio 2014.
onsigliere est.
Il P sidente
divieto di uscire- alla pena di anni due e mesi tre di reclusione.