Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 978 del 22/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 978 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRAIDIC STEFANO N. IL 27/05/1968
avverso la sentenza n. 984/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
01/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. —?5::5.5zeo

1,..„ C,’
che ha concluso per

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Udito, per la paije civile, l’Avv
Udit i dife or Avv.

“1-1

-)e–232”,

Data Udienza: 22/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe data , la Corte di appello di Trieste ,
confermava la sentenza del Tribunale di Udine , in data 21.12.2010 , che
aveva condannato Braidic Stefano alla pena di giustizia per il reato di

del reato p. e p. dagli artt. 707 c.p. perché, essendo già stato condannato per
delitti contro il patrimonio, veniva trovato in possesso di cose atte ad aprire e
sforzare serrature, in particolare:
– un bastone in legno lungo cm. 90;
– una punta di trapano lunga cm. 11.
In Martignacco il 26.6.2009.

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l’imputato
deducendo a motivo del gravame l’erronea applicazione della legge penale ed
il vizio della motivazione non avendo considerato, la Corte, che non vi è
prova dell’appartenenza all’imputato degli oggetti rinvenuti all’interno
dell’autovettura di proprietà di un parente del Braidic ed inoltre che la
mancata concessione delle attenuanti generiche doveva essere
adeguatamente motivata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2..11 ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Nella fattispecie legale del reato di cui all’art.707 cod.pen.nessuna
rilevanza viene,infatti, conferita all’appartenenza degli strumenti atti allo
scasso mentre, come correttamente posto in evidenza dalla Corte di merito,
ciò che veramente rileva è il possesso ovvero la relazione di immediata
disponibilità che vi è tra il soggetto e gli strumenti atti ad aprire o a sforzare
serrature, dei quali lo stesso non giustifichi l’attuale destinazione.
In particolare la Corte ha posto in evidenza che il bastone da passeggio era
posato sul sedile posteriore e la punta da trapano era custodita nel

tunnel sito fra i sedili dell’autovettura condotta dal Braidic, in prossimità
della leva di azionamento del cambio, luoghi entrambi immediatamente
percepibili dal conducente.I1 primo motivo di ricorso è, pertanto, del tutto
destituito di fondamento.

seguito indicato:

2.2 Inammissibile è anche la censura relativa alla mancata concessione
delle attenuanti generiche. Il riconoscimento delle attenuanti generiche
risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che
sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
2.3 Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola

diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire
come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo,
suscettibili di positivo apprezzamento (cfr. Cass.Sez. 1, Sent. n.
46954/2004

Rv.

230591).

2.4 Nella specie la Corte territoriale ha spiegato di non ritenere Braidic
Stefano meritevole delle invocate attenuanti per la sua negativa personalità,
desunta dai numerosi precedenti penali e dall’assenza di sintomi di
resipiscenza. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del
diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire

essendo prive di specificità.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
tl
Così dec o in k , ma, il 22 dicembre 2014

concessione da parte del giudice, ne’ l’applicazione di esse costituisce un

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